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Fondo europeo per i rifugiati

L'Unione europea ha creato il Fondo europeo per i rifugiati al fine di riunire in un unico strumento le azioni in materia di integrazione e quelle relative all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli sfollati anche in caso di afflusso massiccio. Istituito in un primo momento per un quinquennio (2000-2004), il Fondo è stato rinnovato per altri sei anni (2005-2010).

ATTO

Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati.

SINTESI

Dal 1997 la Commissione ha finanziato delle azioni pilota destinate ai rifugiati e agli sfollati. Sulla base di tale esperienza l'Unione ha istituito un fondo europeo dei rifugiati che riunisce in un solo strumento le azioni in materia d'integrazione e quelle relative all'accoglienza e al rimpatrio volontario che erano oggetto dell'azione comune () del 26 aprile 1999. Nell'elaborare un progetto pluriennale, il Consiglio si è basato sul trattato di Amsterdam per realizzare azioni a lungo termine a favore dei rifugiati e degli sfollati e rispondere alle richieste formulate nell'ottobre 1999 dal Consiglio europeo di Tampere riguardo alla creazione di un dispositivo adeguato alle situazioni d'emergenza.

Riequilibrio finanziario

La creazione del fondo europeo per i rifugiati costituisce un primo passo verso un regime comune d'asilo. Il fondo, istituito per cinque anni (2000-2004), crea un sistema di ripartizione delle risorse al fine di equilibrare gli oneri (es de en fr) sostenuti dagli Stati membri. È importante ovviare alle diseguaglianze tra i dispositivi di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati in quanto esse provocano squilibri all'interno dell'Unione in materia di oneri finanziari e organizzativi: gli sfollati si dirigono verso il paese che appare più favorevole, talvolta spostandosi da uno Stato membro all'altro a tale scopo e appesantendo con i loro spostamenti l'onere per tali Stati. Il sostegno finanziario comunitario costituisce anche un invito, per gli Stati membri che ne hanno bisogno, a migliorare il loro sistema di accoglienza e a istituire procedure d'asilo eque ed efficaci. Inoltre, l'aiuto comunitario mira ad agevolare l'adeguamento dei dispositivi dei paesi nei quali si verificano considerevoli variazioni nel volume o nel tipo dei flussi di rifugiati.

Azioni sostenute dal Fondo

Le azioni finanziate dal fondo sono destinate alle persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione internazionale e agli sfollati che beneficiano di un regime di protezione temporanea nonché, in funzione della natura delle azioni, alle persone che hanno chiesto tale status o tale protezione.

Il fondo europeo permetterà di sostenere negli Stati membri le seguenti azioni:

  • il miglioramento delle condizioni di accoglienza e delle procedure in termini di infrastrutture e di servizi (alloggio, assistenza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza nelle pratiche amministrative e giuridiche);
  • l'integrazione di coloro che beneficiano di una forma di protezione internazionale stabile (assistenza per la presa a carico delle necessità immediate, adattamento socioculturale). L'obiettivo è di rendere tali persone più autonome possibile;
  • il rimpatrio volontario e reinserimento nel paese d'origine. L'aiuto comunitario favorisce l'accesso a informazioni affidabili, alla necessaria consulenza, alla formazione e all'assistenza al reinserimento.

L'importo di riferimento fissato per il finanziamento del fondo è pari a 216 milioni di euro per i 5 anni di funzionamento. Il 5% del bilancio annuale del fondo può finanziare azioni comunitarie di natura innovativa o transnazionale (studi, progetti pilota, scambi di esperienze, valutazione delle misure attuate, ecc.).

Il Consiglio, deliberando in un primo tempo all'unanimità su proposta della Commissione e in seguito secondo le disposizioni previste dalla direttiva relativa alla protezione temporanea, può decidere di attribuire una parte del fondo a misure d'urgenza in caso di arrivi massicci di rifugiati o di sfollati (alloggio, vitto, abbigliamento, cure mediche, spese amministrative e logistiche).

Attuazione degli interventi

Gli Stati membri sono i principali responsabili dell'attuazione delle misure sovvenzionate dal fondo e organizzano il coordinamento delle azioni a livello nazionale. Ciascuno Stato membro presenta una domanda annuale di cofinanziamento. La Commissione esamina le domande e adotta le decisioni di cofinanziamento. Gli Stati membri ne garantiscono la gestione ed effettuano la selezione dei singoli progetti secondo criteri prestabiliti (necessità, rapporto costo-efficacia, profilo dell'organizzazione richiedente, complementarità con le altre azioni).

Dal momento che l'attuazione delle azioni a lungo termine è decentrata, gli Stati membri devono fornire delle garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'attuazione, ai risultati e alla loro valutazione, alla buona gestione finanziaria e al suo controllo, assumendosi prima di tutto la responsabilità del controllo finanziario delle azioni nonché della prevenzione e correzione delle irregolarità. La Commissione si assicura dell'esistenza e del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nazionali. A tal fine può effettuare controlli in loco e, in alcuni casi, ridurre i pagamenti allo Stato membro o procedere a rettifiche finanziarie (riduzione dei pagamenti, soppressione totale o parziale della partecipazione del fondo alla misura in oggetto).

Misure di emergenza in caso di afflusso massiccio di persone

Per quanto riguarda le misure d'urgenza in caso di afflusso massiccio di persone, la Commissione ripartirà le risorse disponibili in funzione del numero delle persone entrate in ciascuno Stato membro interessato sulla base delle proposte di tali Stati membri. Per il finanziamento delle altre azioni è attribuito annualmente un importo minimo a ciascuno Stato membro (tale importo sarà diminuito progressivamente per passare dai 500 000 euro del 2000 ai 100 000 euro del 2004). Il resto delle risorse è ripartito tra gli Stati membri secondo le statistiche dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) dei tre anni precedenti: per il 65%, in funzione del numero medio dei richiedenti una protezione internazionale, e per il 35%, in funzione del numero di persone ammesse in qualità di rifugiati o che hanno ottenuto una protezione temporanea.

A livello del finanziamento dei progetti l'apporto comunitario non supera il 50% del costo totale di ciascuna misura (il 75% per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione). Le procedure differiscono per le misure d'urgenza: il sostegno finanziario può coprire l'80% del costo di ciascuna misura per un massimo di sei mesi. Le risorse disponibili sono in tal caso ripartite tra gli Stati membri secondo il numero degli sfollati che accolgono.

Controllo e misure organizzative

Per quanto riguarda il controllo e la valutazione dei progetti, ciascuno Stato membro trasmette ogni anno alla Commissione i conti finanziari e una relazione sull'attuazione degli interventi sulla base dei resoconti dettagliati elaborati dalle autorità responsabili dell'esecuzione delle azioni. Inoltre, provvede a una valutazione indipendente dell'esecuzione e dell'effetto delle azioni. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni sintetiche sulle azioni svolte: una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2002 e la relazione finale entro il 1° giugno 2005.

La Commissione è assistita da un comitato consultivo formato di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione

Sono applicabili misure transitorie relativamente agli anni 2000 e 2001 per quanto riguarda la determinazione degli importi da attribuire agli Stati membri, la procedura di approvazione delle domande di cofinanziamento e i criteri di ammissibilità alle sovvenzioni del Fondo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2000/596/CE [adozione: consultazione CNS/2004/0032]

28.09.2000

-

GU L 252 del 06.10.2000

ATTI CONNESSI

Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 [Gazzetta Ufficiale L 381 del 28.12.2004].

La decisione istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo che va dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2010. Il Fondo è destinato a sovvenzionare le iniziative degli Stati membri per accogliere i rifugiati e gli sfollati dal momento che cofinanzia le condizioni di accoglienza e le procedure d'asilo, l'integrazione delle persone il cui soggiorno nello Stato membro interessato sia di natura stabile e duratura, il rimpatrio volontario delle persone che non hanno acquisito una nuova cittadinanza e non hanno lasciato il territorio dello Stato membro. Le iniziative degli Stati membri devono svolgersi sulla base di due periodi di programmazione pluriennale (2005-2007 e 2008-2010). L'importo per il periodo che va dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 si eleva a 114 milioni di euro.

Decisione 2002/307/CE della Commissione, del 18 dicembre 2001, recante modalità di esecuzione della decisione 2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo e le procedure di attuazione delle rettifiche finanziarie nell'ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati [Gazzetta ufficiale L 106 del 23.04.2002].

Decisione 2002/275/CE della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione della decisione 2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese e le relazioni sull'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati [Gazzetta ufficiale L 95 del 05.04.2001].

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [Gazzetta ufficiale L 212 del 07.08.2001].

Ultima modifica: 30.06.2005

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