Comitato aziendale europeo
La presente direttiva riguarda l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in base a un accordo negoziato fra i rappresentanti dei lavoratori riuniti in una delegazione speciale di negoziazione e la direzione centrale dell’impresa. Essa definisce anche le modalità di funzionamento di questa delegazione. Nei casi di mancato accordo specificati dalla direttiva, essa definisce le disposizioni che le prescrizioni accessorie stabilite dagli Stati membri devono soddisfare.
ATTO
Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [Atti modificativi].
SINTESI
Le principali disposizioni della direttiva prevedono:
- l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione * nelle imprese di dimensioni comunitarie * e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie *, sulla base di un accordo fra la direzione centrale e una delegazione speciale di negoziazione.
La direzione centrale:
- avvia la negoziazione di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno cento lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi;
- è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all’istituzione del comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione.
La delegazione speciale di negoziazione
Questa delegazione, costituita da almeno tre membri e al massimo dal numero degli Stati membri:
- ha il compito di determinare, con la direzione centrale e mediante accordo scritto, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del o dei comitati aziendali europei, ovvero le modalità di attuazione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori;
- può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati o di annullare i negoziati già in corso; tale decisione pone termine alla procedura volta a stipulare l’accordo e rende inapplicabili le disposizioni di cui all’allegato.
I membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.
Deroga alle direttive
Le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste già un accordo applicabile all’insieme dei lavoratori che prevede una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalle direttive. Allo scadere degli accordi, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli. In caso contrario, si applicano le disposizioni delle direttive.
Prescrizioni accessorie
Si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:
- qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso;
- qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati entro sei mesi dalla richiesta iniziale di convocazione della delegazione speciale di negoziazione; o
- qualora, trascorsi tre anni dalla data di tale richiesta, le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo per l’istituzione di un comitato aziendale europeo o una procedura d’informazione e di consultazione, e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di non aprire i negoziati o di annullare i negoziati.
Tali prescrizioni accessorie devono soddisfare le disposizioni dell’allegato le quali prevedono, fra l’altro, che:
- le competenze del comitato aziendale europeo saranno limitate all’informazione e alla consultazione sulle questioni che riguardano l’insieme dell’impresa di dimensioni comunitarie o almeno due imprese o stabilimenti del gruppo, ubicati in Stati membri diversi;
- il comitato aziendale europeo è costituito da minimo tre e massimo trenta membri e, se le sue dimensioni lo giustificano, esso elegge al proprio interno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri;
- quattro anni dopo la sua istituzione, il comitato aziendale europeo delibera in merito all’opportunità di rinegoziare l’accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori oppure di mantenere l’applicazione delle prescrizioni accessorie adottate in conformità dell’allegato;
- il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all’anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all’evoluzione delle attività dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive;
- qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il comitato aziendale europeo ha il diritto di esserne informato;
- i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori riguardo al genere e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione;
- le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo sono sostenute dalla direzione centrale; nel rispetto di questo principio, gli Stati membri potranno fissare le norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento del comitato aziendale europeo.
Contesto
La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
La direttiva 97/74/CE estende il campo d’applicazione della presente direttiva al Regno Unito.
La presente direttiva è abrogata con effetto dal 6 giugno 2011, data di entrata in vigore della direttiva 2009/38/CE. La modernizzazione della legislazione operata dalla nuova direttiva ha diversi obiettivi. Essa intende garantire l’effettività dei diritti d’informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, innalzare la percentuale di istituzione dei comitati aziendali europei e consentire il funzionamento ininterrotto dei loro accordi costitutivi. Tali disposizioni sono inoltre intese a rafforzare la certezza del diritto nellʼistituzione e nel funzionamento dei comitati aziendali europei.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 94/45/CE |
22.9.1994 |
22.9.1996 |
GU L 254 del 30.9.1994 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 97/74/CE |
15.12.1997 |
15.12.1999 |
GU L 10 del 16.1.1998 |
|
Direttiva 2006/109/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 122 del 16.5.2009].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 4 aprile 2000, sullo stato di applicazione della direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [COM(2000) 188 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].



