Segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
La presente direttiva mira a introdurre un sistema comunitario di segnali di sicurezza al fine di ridurre i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie legate al lavoro.
ATTO
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [Gazzetta ufficiale L 245 del 26.8.1992].
SINTESI
La direttiva 92/58/CEE stabilisce le prescrizioni minime in materia di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro *. Si tratta ad esempio dell’identificazione e dell’indicazione dell’ubicazione dei contenitori e delle tubazioni, dei materiali e delle attrezzature antincendio, di talune vie di circolazione, di segnali luminosi e acustici, nonché dell’utilizzo di una comunicazione verbale * e di segnali gestuali * adeguati.
La presente direttiva integra la direttiva quadro 89/391/CEE sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
La direttiva non si applica alla segnaletica relativa all’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, di prodotti e/o attrezzature, né alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro deve prevedere l'esistenza di una segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure di prevenzione o sistemi di organizzazione del lavoro.
La segnaletica relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, può essere impiegata, se del caso, all'interno delle imprese e/o degli stabilimenti.
Informazioni complementari
Gli Stati membri possono definire alcune esenzioni entro precisi limiti.
I lavoratori devono essere informati sulle misure da prendere e devono ricevere una formazione adeguata (istruzioni precise).
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori riguardano la materia disciplinata dalla presente direttiva.
Gli adeguamenti di carattere tecnico degli allegati sono adottati dalla Commissione con l’assistenza di un comitato (articolo 17, direttiva 89/391/CEE).
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullo stato d’attuazione della presente direttiva.
Contesto
La direttiva abroga la direttiva 77/576/CEE relativa alla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore – Data di scadenza | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 92/58/CEE |
22.7.1992 |
24.6.1994 |
GU L 245 del 26.8.1992 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore – Data di scadenza | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2007/30/CE |
28.6.2007 |
31.12.2012 |
GU L 165 del 27.6.2007 |
ATTI COLLEGATI
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione pratica delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 92/57/CEE (cantieri temporanei e mobili) e 92/58/CEE (segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro) [COM(2008) 698 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La Commissione presenta un bilancio positivo dell’attuazione della direttiva 92/58/CEE. La maggior parte dei 15 Stati membri dell’Unione europea ha infatti completato il quadro normativo con le nuove norme e i nuovi obblighi previsti dalla direttiva.
L’applicazione della direttiva ha contribuito a rendere coerenti i sistemi nazionali di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. La Commissione nota tuttavia che i lavoratori non sono ancora adeguatamente informati sulle norme in materia di segnaletica ed esorta quindi le imprese a rafforzare le loro azioni di formazione.



