Lavorare con attrezzature munite di videoterminali
La presente direttiva tutela i lavoratori europei che utilizzano videoterminali sulla propria stazione di lavoro. Essa stabilisce obblighi specifici per i datori di lavoro, oltre alle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
ATTO
Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) [Gazzetta ufficiale L 156 del 21.6.1990] [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Le norme europee tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori che utilizzano attrezzature con videoterminali *.
Pertanto, la presente direttiva contiene disposizioni specifiche per integrare le disposizioni generali della direttiva 89/391/CEE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tuttavia, la presente direttiva non si applica a:
- posti di lavoro * e sistemi informatici a bordo di veicoli o macchinari;
- sistemi informatici destinati in modo prioritario all'uso da parte del pubblico;
- sistemi portatili, ove non siano oggetto d’utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
- apparecchi dotati di un piccolo dispositivo di visualizzazione (macchine calcolatrici, registratori di cassa, ecc.);
- macchine da scrivere tradizionali.
Obblighi dei datori di lavoro
Per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti a:
- procedere ad una valutazione dei posti di lavoro e ad adeguare gli stessi alle disposizioni della direttiva (allegato);
- informare, consultare e formare i lavoratori su tutte le misure relative alla loro sicurezza e salute.
Inoltre, l'attività quotidiana dei lavoratori che utilizzano videoterminali deve essere interrotta da pause o variazioni di attività.
Infine, prima dell'inizio del loro lavoro al videoterminale è necessario sottoporre i lavoratori ad una visita oculistica e ad un controllo della vista, ripetuti successivamente su base regolare nel corso della loro attività e in caso di disturbi visivi. Se necessario, i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione senza doverne pagare le spese.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 90/270/CEE |
11.6.1990 |
31.12.1992 |
GU L 156 del 21.6.1990 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2007/30/CE |
28.6.2007 |
31.12.2012 |
GU L 165 del 27.6.2007 |
ATTI COLLEGATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391 (direttiva quadro), 89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attrezzature munite di videoterminale) [COM (2004) 62 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].



