Lavoratori autonomi: parità di trattamento fra uomini e donne
Il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne si applica al settore del lavoro autonomo *. Il rispetto di tale principio dovrebbe in particolare permettere di accrescere il numero di donne impiegate in questo tipo di attività. Un principio che dovrebbe altresì assicurare un maggiore riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi * che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi. Infatti, la presente direttiva stabilisce nuove disposizioni riguardanti la lotta contro la discriminazione, la creazione di imprese, la protezione sociale e la maternità.
ATTO
Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.
SINTESI
Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, che si tratti di discriminazione diretta * o indiretta *. Esso va rispettato per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.
Le molestie * e le molestie sessuali * sono considerate discriminazioni fondate sul sesso.
La presente direttiva permette ai paesi dell'Unione europea (UE) di adottare delle misure d'azione positiva. Tali misure pubbliche sono volte ad assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, ad esempio per promuovere le iniziative imprenditoriali delle donne.
Coppie che esercitano un'attività congiunta
In questo settore, il principio di parità di trattamento tra uomini e donne implica che le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o tra conviventi siano uguali a quelle adottate per le altre persone.
Inoltre, quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, i coniugi e i conviventi che partecipano alle attività di un lavoratore autonomo possono beneficiare di una protezione sociale a loro nome. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria.
Diritti legati alla maternità
Le lavoratrici autonome, nonché le coniugi e conviventi che contribuiscono all'attività di lavoratore autonomo, possono beneficiare di un'indennità di maternità per almeno 14 settimane. L'indennità di maternità dovrà essere sufficiente a consentire interruzioni nella loro attività lavorativa. Tale indennità assicura redditi almeno equivalenti a:
- la perdita media di reddito o di profitto, entro i limiti di un'eventuale massimale; oppure
- l'indennità prevista a livello nazionale in caso di interruzione per motivi di salute; oppure
- qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista e determinata dalla legislazione nazionale.
Durante l'interruzione delle loro attività per maternità, le donne avranno accesso ai servizi di supplenza e ai servizi sociali esistenti a livello nazionale. L'accesso a tali servizi sostituisce l'indennità di maternità oppure una parte di essa.
Contesto
La vecchia direttiva 86/613/CEE sarà abrogata a partire dal 5 agosto 2012, data in cui la presente direttiva dovrà essere recepita in tutti i paesi dell'UE.
Altre direttive tutelano la parità di trattamento dei lavoratori autonomi. ovvero la direttiva 2006/54/CE applicabile al mondo del lavoro, la direttiva 79/7/CEE applicabile in materia di sicurezza sociale e la direttiva 2004/113/CE che riguarda l'accesso ai beni e ai servizi privati o pubblici.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2010/41/UE |
4.8.2010 |
5.8.2012 |
GU L 180 del 15.7.2010 |



