Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
L’obiettivo di questa legislazione è la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. La presente direttiva fissa quindi i requisiti minimi per l’attuazione del principio di parità di trattamento fra le persone nei paesi dell’Unione europea (UE). Scoraggiando la discriminazione, essa dovrebbe consentire una maggiore partecipazione alla vita economica e sociale e una riduzione dell’emarginazione sociale.
ATTO
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
SINTESI
La presente direttiva si basa sul principio di parità di trattamento fra le persone. Essa vieta qualsiasi discriminazione diretta * o indiretta * fondata sulla razza o l’origine etnica, nonché le molestie * e qualsiasi comportamento che obblighi una persona a discriminare un’altra persona.
La direttiva si applica a tutte le persone e a tutti i settori di attività, per quanto riguarda:
- l’accesso all’occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, in particolare al momento del reclutamento;
- le condizioni di lavoro, ivi inclusa la promozione, la remunerazione e il licenziamento;
- l’accesso alla formazione professionale;
- la partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro e a qualsiasi organizzazione professionale;
- l’accesso alla protezione sociale e all'assistenza sanitaria;
- l’istruzione;
- le prestazioni sociali, l’accesso a beni e servizi, in particolare l’alloggio.
La direttiva non si applica alle differenze di trattamento in base alla nazionalità né alle condizioni di ammissione e di soggiorno dei cittadini provenienti da paesi terzi nell’Unione europea (UE).
Deroghe al principio di parità di trattamento
Nel settore occupazionale è possibile concedere una deroga a tale principio laddove la razza o l'origine etnica costituisca un requisito fondamentale professionale. Tale deroga deve essere giustificata dalla natura dell’attività o dal contesto in cui essa viene espletata. Deve inoltre essere legittima e proporzionata.
Infine, la direttiva non osta a che i paesi dell'UE adottino misure positive, ossia misure nazionali volte a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.
Mezzi di ricorso ed esecuzione
Tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, devono poter accedere, anche dopo la cessazione del rapporto in causa, a procedure giurisdizionali e/o amministrative. Le associazioni o altre persone giuridiche interessate possono inoltre avviare procedure giudiziarie per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa.
L’onere della prova incombe alla parte convenuta, la quale deve provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. La persona che ha sporto denuncia deve essere protetta da qualsiasi trattamento o conseguenza sfavorevole, quale reazione alla sua azione legale.
Dialogo sociale e dialogo civile
Le parti sociali assicurano la promozione della parità di trattamento, in particolare attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, l'elaborazione di codici di condotta e la conclusione di contratti collettivi. In generale, la direttiva incoraggia la conclusione di accordi che fissino regole antidiscriminatorie nei settori che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva.
È altresì incoraggiato il dialogo civile con le organizzazioni della società civile interessate.
Organismi per la promozione del principio
Ciascuno Stato membro deve istituire almeno un organismo preposto alla lotta alle discriminazioni, responsabile in particolare di aiutare le vittime e di condurre studi indipendenti.
Contesto
La presente direttiva è integrata da disposizioni sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.
Il trattato di Lisbona (articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'UE) fornisce una base giuridica per combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2000/43/CE |
19.7.2000 |
19.7.2003 |
GU L 180 del 19.7.2000 |
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 ottobre 2006, sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica [COM(2006) 643 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].



