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Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti

In seguito al libro verde "imperniato su uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata", la Commissione ha proposto una strategia volta a promuovere in maniera positiva ed attiva la non discriminazione e la parità di opportunità per tutti. Uno degli obiettivi principali di tale strategia consiste nella garanzia di una protezione giuridica efficace contro la discriminazione sul territorio dell’Unione, grazie alla trasposizione da parte di tutti gli Stati membri, dell’integralità della normativa comunitaria vigente in materia. Tale testo sostiene del pari l’adozione di misure complementari riguardanti temi quali la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione, la condivisione di esperienze, la formazione e l’accesso alla giustizia.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005 – Strategia quadro per la non discriminazione e la parità di opportunità per tutti [COM(2005) 224 – Gazzetta ufficiale C 236 del 24.9.2005].

SINTESI

La garanzia di una protezione giuridica efficace contro le discriminazioni

Nel 2000, l’Unione europea (UE) ha adottato due direttive (direttiva 2000/43/CE e 2000/78/CE) che vietano le discriminazioni dirette e indirette basate sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sull’handicap, sull’età e sull’orientamento sessuale. Tali testi contengono definizioni precise della discriminazione diretta e indiretta, nonché delle molestie. Essi ammettono del pari talune eccezioni al principio di parità di trattamento, definite come legittime in un numero limitato di circostanze.

Negli ultimi anni sono stati osservati alcuni cambiamenti importanti nella legislazione degli Stati membri, quale conseguenza diretta dell'adozione di queste direttive. Peraltro, la Commissione constata che alcune disposizioni importanti non sono ancora state interamente trasposte.

La Commissione intende del pari sostenere le misure di accompagnamento (diffusione di informazioni, sensibilizzazione, condivisione di esperienze, formazione, accesso alla giustizia, ecc.) volte a garantire l’applicazione e l’effettivo rispetto della legislazione antidiscriminazione. Questo viene attuato attraverso il filone "non discriminazione e diversità" del programma (programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale).

Infine, il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla proposta di , ivi compresi l’antisemitismo e gli attacchi contro altre minoranze religiose. La decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale è stata adottata il 28 novembre 2008.

Misure eventuali volte a completare l’attuale quadro legislativo

Attualmente il quadro legislativo comunitario vieta la discriminazione razziale nei settori del lavoro, della formazione, dell'insegnamento, della protezione sociale, dei vantaggi sociali e dell'accesso ai beni e ai servizi (direttiva 2000/43/CE). L’ambito della protezione contro le discriminazioni basate sulla religione o sulle convinzioni, sull’età, su handcap o sull’orientamento sessuale è limitato al lavoro, all’occupazione e alla formazione professionale (direttiva 2000/78/CE). La direttiva 2004/113/CE estende la protezione contro le discriminazioni basate sul sesso al settore dei beni e servizi, ma non ad altri settori oggetto della direttiva 2000/43/CE.

La Commissione ha avviato uno studio di fattibilità riguardante nuove iniziative destinate a completare il quadro legislativo attuale. Essa ha esaminato inoltre le disposizioni nazionali che vanno oltre le esigenze comunitarie e ha redatto un bilancio dei vantaggi e degli inconvenienti di tali misure.

Integrazione dei principi di non discriminazione e di parità di opportunità per tutti

La Commissione intende utilizzare strumenti che consentano di promuovere un "approccio di integrazione" volto ad integrare nelle politiche comunitarie l’obiettivo della non discriminazione e della parità di opportunità per tutti. Tale approccio integrato dovrebbe contribuire ad assegnare la priorità alle situazioni di discriminazione multipla.

Promozione e sfruttamento dell’innovazione e delle buone prassi

Sulla base dell’, il rileva l’importanza del miglioramento dell’integrazione sociale dei disabili, nonché della lotta contro le discriminazioni. Il programma PROGRESS completa l’attività del FSE nei settori della parità fra donne e uomini e della lotta contro le discriminazioni.

La nuova generazione di programmi nel settore dell’insegnamento, della formazione e della gioventù, potrà fornire un contributo importante alla promozione della non discriminazione e della parità di opportunità per tutti. Del pari, in materia di immigrazione e di asilo, i programmi INTI (integrazione dei cittadini di paesi terzi) e (cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione) possono contribuire alla lotta contro la discriminazione.

Sensibilizzazione delle parti interessate e cooperazione

Al fine di garantire un approccio più positivo in materia di uguaglianza, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno dichiarato il 2007 «». Tale anno si è articolato su quattro grandi obiettivi prioritari: i diritti, il riconoscimento, la rappresentanza e il rispetto. L’anno 2007 è stato associato al 2008, dedicato al dialogo interculturale.

La Commissione ha proposto di organizzare anche un vertice annuale sull’uguaglianza con la partecipazione di ministri, capi di organismi nazionali che si occupano dei problemi di uguaglianza, presidenti di organizzazioni non governative europee, parti sociali europee e rappresentanti di organismi internazionali. Il primo vertice sulle pari opportunità si è svolto il 30 e il 31 gennaio 2007 in concomitanza con la conferenza sull'Anno europeo dell'uguaglianza per tutti. Infine, la Commissione persegue in maniera particolare la cooperazione con i datori di lavoro per promuovere e sostenere il processo di non discriminazione sul luogo di lavoro.

Uno sforzo particolare per proteggere le minoranze etniche svantaggiate

L’UE allargata deve definire un approccio coerente ed efficace, che possa consentire l’integrazione delle minoranze etniche sul piano sociale e sul mercato del lavoro. Una questione particolarmente preoccupante è quella della situazione dei rom che, nonostante i progetti svolti nel quadro del , restano oggetto di discriminazione e di emarginazione.

La legislazione comunitaria sulla lotta contro le discriminazioni vieta ogni discriminazione diretta o indiretta basata sull'origine razziale o etnica ovvero sulla religione. Nel quadro della strategia europea per l’occupazione, gli Stati membri sono stati invitati a definire misure volte a facilitare l’integrazione delle minoranze nel mercato del lavoro grazie a piani di azione nazionali. Il metodo aperto di coordinamento per l’inserimento sociale riguarda del pari la povertà e l’emarginazione subite dalle minoranze etniche, dai migranti e dagli altri gruppi svantaggiati. Un aiuto finanziario dell’Unione può essere ottenuto tramite il Fondo sociale europeo.

Allargamento, relazioni con i paesi terzi e cooperazione internazionale

La Commissione promuove la promozione della non discriminazione e della parità di opportunità per tutti, nel quadro dell'allargamento e nelle relazioni con i paesi terzi, grazie a:

La Commissione collabora con gli organismi internazionali competenti per garantire la coerenza, la complementarità e una ripartizione chiara dei compiti. Essa collabora segnatamente con il Consiglio d’Europa, con l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e con le Nazioni Unite (ONU) (ha partecipato attivamente alla , ai lavori della e all’elaborazione di una nuova convenzione ONU sui diritti dei disabili).

Contesto

La presente comunicazione fa seguito al libro verde dal titolo "Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata" adottato dalla Commissione il 28 maggio 2004. Essa recepisce le osservazioni e le reazioni comunicate dalle autorità nazionali, dagli organismi specializzati in materia di uguaglianza, dalle organizzazioni non governative, dalle autorità regionali e locali, dalle parti sociali, dagli esperti e dai privati.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 luglio 2008 – Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato [COM(2008) 420 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Con la presente comunicazione la Commissione fornisce un approccio globale, attraverso il quale essa rinnova il suo impegno a promuovere la non discriminazione e le pari opportunità nell'UE. Questo comprende il completamento del quadro giuridico esistente volto a combattere le discriminazioni, la promozione del dialogo sulle politiche di non discriminazione e il rafforzamento degli strumenti politici esistenti per combattere le discriminazioni e promuovere l'uguaglianza delle opportunità.

Decisione 2006/33/CE della Commissione, del 20 gennaio 2006, che istituisce un gruppo di esperti ad alto livello sull’integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro [Gazzetta ufficiale L 21 del 25.1.2006]. Al fine di definire un approccio coerente ed efficace che consenta l’integrazione sociale delle minoranze etniche svantaggiate e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro, è stato costituito presso la Commissione un gruppo consultivo di esperti. Quest'ultimo ha il compito di studiare gli strumenti da impiegare per ottenere l'integrazione sociale di tali minoranze, nonché di presentare, entro la fine dell'« Anno europeo della parità di opportunità per tutti», una relazione contenente raccomandazioni sulle politiche da attuare in questo campo.

Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa all'Anno europeo della parità di opportunità per tutti (2007) - Verso una società più giusta [Gazzetta ufficiale L 146 del 31.5.2006].

Libro verde del 28 maggio 2004 – "Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata" [COM(2004) 379 def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 16.04.2009

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