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La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e di crescita

La presente risoluzione fornisce agli Stati membri, al Consiglio ed alla Commissione solidi orientamenti politici per attuare il patto di stabilità e di crescita in modo rapido e rigoroso ed incoraggia gli Stati membri ad adottare una sana politica di bilancio dopo l'ammissione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM).

ATTO

Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità e di crescita (Amsterdam, 17 giugno 1997) [Gazzetta ufficiale C 236 del 02.08.1997].

SINTESI

La presente risoluzione del Consiglio europeo costituisce il fondamento politico del patto di stabilità e di crescita (PSC). Essa fornisce agli Stati membri, al Consiglio ed alla Commissione solidi orientamenti politici per attuare il patto di stabilità e di crescita.

Gli Stati membri s'impegnano a rispettare l'obiettivo a medio termine di un saldo di bilancio vicino al pareggio o attivo. Inoltre gli Stati membri:

  • sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni rivolte loro dal Consiglio;
  • s'impegnano ad adottare i provvedimenti correttivi di bilancio necessari per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenza;
  • procederanno senza indugio agli aggiustamenti correttivi del bilancio che ritengano necessari non appena ricevano informazioni indicanti il rischio di un disavanzo eccessivo;
  • correggeranno al più presto gli eventuali disavanzi eccessivi;
  • s'impegnano a non appellarsi al carattere eccezionale di un disavanzo conseguente ad un calo annuo del PIL inferiore al 2 %, a meno che non registrino una grave recessione (calo annuo del PIL reale di almeno lo 0,75 %).

La Commissione, da parte sua:

  • eserciterà il diritto d'iniziativa conferitole dal trattato così da agevolare il funzionamento rigoroso, rapido ed efficace del patto di stabilità e di crescita;
  • presenterà tempestivamente le relazioni, i pareri e le raccomandazioni necessari per consentire al Consiglio di adottare in tempi brevi le sue decisioni;
  • s'impegna a redigere una relazione quando vi sia il rischio di un disavanzo eccessivo o quando il debito pubblico previsto o effettivo superi il valore di riferimento del 3 % del PIL;
  • s'impegna a presentare per iscritto al Consiglio i motivi giustificativi della sua posizione quando ritenga non eccessivo un disavanzo superiore al 3 % e questo suo parere non sia consono con quello del Comitato economico e finanziario;
  • s'impegna ad elaborare, a richiesta del Consiglio, una raccomandazione di principio in base alla quale il Consiglio stesso deciderà se un disavanzo è eccessivo o no.

Il Consiglio s'impegna ad attuare secondo modalità sollecite e rigorose tutti gli elementi del patto di stabilità e di crescita di sua competenza. Inoltre, il Consiglio:

  • è vivamente invitato a considerare come termini massimi le scadenze previste per l'applicazione della procedura riguardante i disavanzi eccessivi;
  • è invitato a decidere sistematicamente d'infliggere sanzioni e ad applicare rigorosamente tutta la gamma delle sanzioni previste se uno Stato membro partecipante non prende i provvedimenti necessari per porre fine a una situazione di disavanzo eccessivo;
  • è invitato a esporre sistematicamente per iscritto i motivi giustificativi della sua decisione di non agire.

A seguito di queste constatazioni e in considerazione del dibattito sul patto di stabilità e di crescita, nel settembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione sul rafforzamento della governance economica e sul chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e di crescita. Tale comunicazione propone una serie di possibili miglioramenti del patto stesso. La Commissione concentra la propria attenzione, in particolare, sulle evoluzioni dei fattori economici negli Stati membri e sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

In occasione del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo, i ministri delle Finanze hanno trovato un accordo politico per una migliore gestione del patto di stabilità e di crescita.

ATTI CONNESSI

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [Gazzetta ufficiale L 209 del 02.08.1997].

Questo regolamento chiarisce e accelera la procedura riguardante i disavanzi eccessivi, in modo che essa possa svolgere una funzione effettivamente dissuasiva.

Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche [Gazzetta ufficiale L 209 del 02.08.1997]. Questo regolamento mira a sorvegliare le posizioni di bilancio degli Stati membri e coordinarne le politiche economiche.

See also

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet:

Ultima modifica: 11.04.2005

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