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Sorveglianza delle politiche di bilancio

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1466/97 - per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Introduce la parte preventiva del patto di stabilità e di crescita. Tali misure preventive sono pensate per assicurare la disciplina di bilancio necessaria per l’efficace funzionamento dell’Unione europea (UE).
  • Concerne non solo i paesi dell’UE che hanno adottato la moneta unica, ma anche quelli che ancora non vi partecipano.

PUNTI CHIAVE

  • Lo scopo del regolamento è quello di sorvegliare e coordinare le politiche di bilancio dei paesi dell’UE quale misura preventiva per assicurare la disciplina di bilancio all’interno dell’UE.
  • Per fare ciò, prevede un semestre europeo all’inizio di ogni anno per aiutare i paesi dell’UE ad attuare politiche di bilancio sane. I paesi dell’UE sottopongono alla Commissione europea programmi di stabilità (per i paesi che hanno adottato l’euro) e programmi di convergenza (per i paesi non facenti parte dell’area dell’euro) in cui adottano un obiettivo di bilancio a medio termine. Tali programmi sono valutati dalla Commissione e sono oggetto di raccomandazioni del Consiglio, specifiche per ogni paese.

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche

  • Il Semestre europeo è un periodo di sei mesi nel corso del quale vengono esaminate le politiche di bilancio dei paesi dell’UE.
  • All’inizio del semestre, il Consiglio individua le principali sfide economiche dell’UE e fornisce ai paesi dell’UE direttive strategiche sulle politiche da seguire.
  • Successivamente e in base a tali direttive, i paesi dell’UE stabiliscono:
  • Al termine del semestre europeo e in seguito alla valutazione di tali programmi, il Consiglio fornisce alcune raccomandazioni a ciascun paese dell’UE. In base alla valutazione della Commissione, il Consiglio fa conoscere la sua opinione prima che i paesi dell’UE stabiliscano i propri bilanci definitivi per l’anno seguente.

Obiettivi di bilancio a medio termine

  • Ogni paese dell’UE fissa un obiettivo di disavanzo a medio termine per la posizione di bilancio, definito in termini strutturali. Questo obiettivo varia da un paese dell’UE all’altro: tanto più rigoroso quanto più elevati saranno i livelli del debito e il costo stimato di invecchiamento della popolazione.
  • Per i paesi dell’UE che hanno adottato l’euro e per i paesi che partecipano al meccanismo di cambio (ERM II), l’obiettivo si colloca oltre il - 1 % del PIL e il pareggio o l’attivo.
  • I paesi dell’UE possono rivedere il proprio obiettivo se procedono a una grande riforma strutturale oppure ogni tre anni, in occasione della pubblicazione delle proiezioni che consentono di aggiornare il costo stimato dell’invecchiamento della popolazione.

La sorveglianza multilaterale: i programmi di stabilità e di convergenza

  • I programmi di stabilità e di convergenza costituiscono la base della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio dell’UE. La sorveglianza, prevista dall’articolo 121 del trattato sul funzionamento dell’UE, deve prevenire tempestivamente disavanzi pubblici eccessivi e promuovere il coordinamento delle politiche economiche.
  • Ogni paese dell’UE trasmette un programma di stabilità (per i paesi che hanno adottato l’euro) o di convergenza (per i paesi che non fanno parte dell’area dell’euro) al Consiglio dell’UE e alla Commissione.
  • I programmi di stabilità o di convergenza comprendono:
    • l’obiettivo di bilancio a medio termine e gli aggiustamenti previsti per il conseguimento dell’obiettivo;
    • il rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL, la probabile evoluzione del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita prevista per la spesa pubblica, la crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, nonché una stima delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;
    • informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;
    • dati sulla coerenza del programma con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;
    • le principali ipotesi sulle prospettive economiche che possono influenzare la realizzazione dei programmi di stabilità e di convergenza (crescita, occupazione, inflazione e altre variabili di rilievo);
    • la valutazione e l’analisi particolareggiata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o previsti rilevanti per conseguire l’obiettivo del programma;
    • l’analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;
    • qualora si verifichi, i motivi di qualsiasi deviazione rispetto agli aggiustamenti previsti necessari per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine.
  • Inoltre, i programmi di convergenza devono indicare la relazione tra questi obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio, nonché gli obiettivi a medio termine della politica monetaria.

L’esame dei programmi di stabilità e di convergenza

  • Sulla base delle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dai paesi nei loro programmi. In particolare verifica:
    • se l’obiettivo si basi su ipotesi economiche realistiche;
    • se le misure adottate o previste sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di bilancio;
    • se, nel valutare gli aggiustamenti previsti, il paese interessato proceda a migliorare annualmente il saldo di bilancio, tenuto conto delle variazioni congiunturali;
    • se la crescita annuale della spesa pubblica del paese interessato non è troppo alta, ovvero se non supera un tasso di riferimento a medio termine.
  • Nelle sue valutazioni, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di grandi riforme strutturali, per esempio la riforma delle pensioni.
  • Il Consiglio procede all’esame del programma nei tre mesi successivi alla presentazione. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio esprime il suo parere sul programma e può chiedere al paese in questione di modificarlo se ritiene che sia necessario rafforzarne gli obiettivi e il contenuto.

Evitare un disavanzo eccessivo: meccanismo di allarme preventivo

  • Nel quadro della sorveglianza multilaterale, il Consiglio segue l’attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza in base alle informazioni fornite dai paesi dell’UE e alle valutazioni effettuate dalla Commissione e dal comitato economico e finanziario.
  • Se quindi la Commissione constata uno scostamento significativo rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine o agli aggiustamenti previsti verso l’obiettivo, rivolge un avvertimento al paese interessato per evitare il un disavanzo eccessivo («meccanismo di allarme preventivo», articolo 121, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’UE).
  • Inoltre, le raccomandazioni adottate dal Consiglio possono essere rese pubbliche.

Orientamento della Commissione europea

  • Nel 2015 una comunicazione della Commissione ha chiarito come intende applicare le regole del patto di stabilità e di crescita per rafforzare il legame tra riforme strutturali, investimenti e responsabilità fiscali per stimolare la creazione di posti di lavoro e la crescita nell’UE.
  • Questa guida ha avuto tre obiettivi principali:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 1 luglio 1998.

CONTESTO

  • Secondo le nome stabilite nel patto di stabilità e crescita, i paesi dell’UE devono quindi adottare delle politiche di bilancio sane al fine di evitare l’apparire di disavanzi pubblici eccessivi che potrebbero mettere in pericolo la stabilità economica e finanziaria dell’UE.
  • Nel 2011 il patto di stabilità e di crescita è stato oggetto di riforma. Le nuove misure adottate costituiscono una tappa importante per garantire la disciplina di bilancio, favorire la stabilità dell’UE e prevenire una nuova crisi.
  • Il patto raggruppa pertanto, ad oggi, sei atti legislativi (noti come il «Six Pack») che sono entrati in vigore il 13 dicembre 2011 e due ulteriori atti («Two Pack») entrati in vigore il 30 maggio 2013:
    • il regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro;
    • il regolamento (UE) n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro;
    • il regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il presente regolamento sulle procedure di sorveglianza delle posizioni di bilancio;
    • il regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
    • il regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica la procedura per i disavanzi eccessivi;
    • la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
    • il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
    • il regolamento (UE) n 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
  • Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209, 2.8.1997, pag. 1–5)

Modifiche successive al regolamento (CE) n. 1466/97 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, 23.11.2011, pag. 1–7)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306, 23.11.2011, pag. 8–11)

Regolamento (EU) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306, 23.11.2011, pag. 25–32)

Regolamento (EU) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306, 23.11.2011, pag. 33–40)

Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306, 23.11.2011, pag. 41–47)

Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140, 27.5.2013, pag. 1–10)

Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140, 27.5.2013, pag. 11–23)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita (COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

Ultimo aggiornamento: 18.04.2017

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