Notifica dei disavanzi previsti dagli Stati membri
Il presente regolamento precisa le norme in base alle quali gli Stati membri devono notificare alla Commissione le informazioni sul loro disavanzo pubblico e debito pubblico.
ATTO
Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Gli Stati membri devono rispettare delle soglie massime per quanto concerne il loro debito pubblico e il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche. La Commissione è l’istituzione incaricata di controllare che gli Stati membri rispettino i loro impegni.
Il presente regolamento definisce quindi le modalità di presentazione delle informazioni sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico da parte degli Stati membri alla Commissione.
Si ricorda che gli Stati membri si espongono a sanzioni in seguito alla procedura per disavanzo eccessivo, se non rispettano i loro impegni di bilancio.
Norme concernenti le notifiche degli Stati membri
Gli Stati membri devono fornire diversi tipi di informazioni, in particolare:
- la stima del loro disavanzo pubblico per l’anno in corso (anno n);
- la stima del loro disavanzo pubblico per l’anno n-1;
- i disavanzi pubblici effettivi degli anni n-2, n-3 e n-4;
- la stima del livello del loro debito pubblico per l’anno n;
- i livelli del loro debito pubblico effettivo degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4.
Gli Stati membri sono tenuti a fornire queste informazioni due volte l’anno:
- la prima volta entro il 1° aprile dell’anno in corso;
- la seconda volta entro il 1° ottobre dello stesso anno; le notifiche presentate in questo periodo dell’anno costituiscono aggiornamenti delle stime presentate entro il 1° aprile.
Qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri
Eurostat (DE) (EN) (FR) è il servizio della Commissione responsabile della ricezione delle informazioni fornite dagli Stati membri. Il suo ruolo consiste anche nel garantire la qualità dei dati degli Stati membri, soprattutto per quanto concerne la loro esaustività, affidabilità e conformità con le norme contabili. Inoltre, tali norme figurano nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’UE.
Eurostat realizza quindi regolarmente delle valutazioni sulla qualità dei dati notificati dagli Stati membri. Intrattiene pertanto un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri e può ad esempio richiedere inventari dettagliati dei metodi contabili, delle procedure e delle fonti utilizzati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 479/2009 |
30.6.2009 |
- |
GU L 145, 10.6.2009 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 679/2010 |
19.8.2010 |
- |
GU L 198, 30.7.2010 |



