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Accordo con la Repubblica popolare cinese sulla cooperazione e assistenza reciproca in materia doganale

 

SINTESI DI:

Decisione 2004/889/CE relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo mira a migliorare la cooperazione tra le autorità amministrative responsabili dell’applicazione della normativa doganale*.

La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità europea (ora Unione europea).

PUNTI CHIAVE

Le azioni per contrastare le operazioni contrarie alla legislazione doganale sono più efficaci se sono sostenute dall’assistenza reciproca tra paesi in materia doganale. Le operazioni interessate sono quelle pregiudizievoli per gli interessi economici, fiscali e commerciali delle parti: è essenziale per qualsiasi stato assicurare un’accurata valutazione dei dazi doganali e di altre imposte.

Sviluppo della cooperazione doganale

Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale, in particolare:

  • istituendo la creazione di canali di comunicazione;
  • favorendo la collaborazione efficace tra le autorità amministrative;
  • avviando azioni congiunte sulle questioni amministrative;
  • favorendo la legittima circolazione delle merci;
  • scambiando informazioni e competenze relative alle procedure doganali;
  • offrendo assistenza tecnica reciproca, ad es. scambi di personale, formazione e scambio di dati;
  • ricercando una posizione coordinata quando le questioni doganali vengono discusse nelle organizzazioni internazionali.

Assistenza amministrativa reciproca

Le autorità doganali si prestano assistenza fornendosi informazioni che possono garantire la corretta applicazione della normativa doganale: esse non pregiudicano le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale. Non si applicano alle informazioni ottenute su richiesta di un’autorità giudiziaria.

Le seguenti forme di assistenza non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo:

  • la riscossione di diritti, tasse o ammende;
  • l’arresto o la detenzione di persone;
  • il sequestro o la confisca di beni.

L’accordo riguarda sia l’assistenza su richiesta che l’assistenza spontanea.

Assistenza su richiesta: l’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente tutte le informazioni atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale. Tali informazioni possono riguardare:

  • attività che potrebbero avere come risultato infrazioni nel territorio dell’altra parte, ad esempio dichiarazioni inesatte e documenti falsificati.
  • l’autenticità di documenti ufficiali forniti a sostegno di una dichiarazione doganale delle merci;
  • la legalità delle esportazioni e importazioni di merci dal territorio di una delle parti contraenti nel territorio dell’altra parte contraente, e del regime doganale applicato;

L’autorità interpellata adotta, nel quadro delle sue disposizioni legislative e su richiesta dell’autorità richiedente, le misure necessarie per assicurare una speciale sorveglianza. Tale sorveglianza si riferisce alle persone riguardo alle quali si può ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale di una delle parti contraenti. Essa interessa inoltre i luoghi, le merci e i beni trasportati e i mezzi di trasporto che potrebbero essere stati utilizzati in condizioni fraudolente;

Assistenza spontanea: qualora non sia possibile presentare una richiesta formale a causa dell’urgenza in situazioni che potrebbero comportare un danno considerevole per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o altri interessi vitali, le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa.

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

Le richieste devono essere conformi con taluni requisiti di forma e sostanza relativamente a:

  • benestare formale dell’autorità richiedente;
  • azione richiesta;
  • oggetto e ragione della domanda.

L’autorità interpellata procede come se agisse per proprio conto. Essa gestisce le richieste in conformità con gli strumenti giuridicamente vincolanti applicabili nella sua propria giurisdizione. La risposta deve essere trasmessa per iscritto.

Sono previste deroghe all’obbligo di prestare assistenza. L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata a talune condizioni qualora si ritenga che possa pregiudicare:

  • la sovranità della Repubblica popolare cinese o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è stata chiesta assistenza;
  • l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali.

L’accordo contiene clausole di riservatezza in relazione alle informazioni fornite.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2005. Si applica al territorio doganale della Repubblica popolare cinese e ai territori dei 28 paesi dell’UE.

CONTESTO

La Commissione europea e l’amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese hanno firmato il quadro strategico per la cooperazione doganale 2018-2020 nel giugno 2017. Esso ribadisce gli obiettivi principali della cooperazione e dell’assistenza reciproca tra l’UE e la Repubblica popolare cinese e si basa sull’accordo sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Le priorità individuate comprendono l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, la sicurezza della catena di approvvigionamento, la lotta contro la frode (finanziaria e ambientale) e le statistiche. Il nuovo quadro strategico introduce anche la cooperazione in materia di commercio elettronico.

TERMINI CHIAVE

Normativa doganale: la normativa doganale comprende qualsiasi disposizione adottata dall’UE o dalla Repubblica popolare cinese che disciplini l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2004/889/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 19).

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 20).

DOCUMENTI CORRELATI

Potenziamento della sicurezza e della facilitazione commerciale UE-Cina: Quadro strategico per la cooperazione doganale 2018-2020 tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese, del 22 maggio 2017 (documento del Consiglio dell’Unione europea).

Decisione 2014/772/UE del Comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la comunità europea e la Repubblica popolare cinese del 16 maggio 2014 per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese (GU L 315 dell’1.11.2014, pag. 46).

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 80).

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019

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