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Precursori di droghe: aspetti interni

Con questo regolamento l’Unione europea (UE) armonizza le norme per il controllo e la sorveglianza di sostanze che vengono utilizzate spesso per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. L’obiettivo è prevenire la diversione di queste sostanze.

ATTO

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Un controllo efficace dei prodotti chimici usati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope costituisce un importante strumento per lottare contro il traffico di stupefacenti. Tuttavia, tali prodotti, chiamati precursori, sono anche usati legalmente nell’industria chimica. Per questo è opportuno riconoscere e proteggere il commercio lecito di tali sostanze e prevenirne la diversione a fini illeciti.

L’obiettivo è trovare un equilibrio fra le azioni volte a impedire la produzione di droghe illegali e quelle volte ad evitare gli ostacoli al commercio legittimo dei prodotti chimici.

Misure di controllo dei precursori

Questo regolamento si propone di fissare norme armonizzate per il controllo e il monitoraggio nell’Unione europea (UE) di alcune sostanze chimiche utilizzate frequentemente per la fabbricazione di stupefacenti illeciti. Esso definisce le “sostanze classificate” * in base all’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite (cfr. più in basso). Per queste sostanze classificate, il regolamento contiene disposizioni per le licenze, le dichiarazioni dell’acquirente e l’etichettatura. Un dispositivo di controllo consente di evitare l'emergere di ostacoli al libero scambio di tali sostanze fra i paesi dell’UE.

Il regolamento definisce anche le "sostanze non classificate" *, conformemente all'articolo 12 della convenzione ONU. Per queste sostanze la Commissione definisce orientamenti che prevedono un sistema di controllo meno rigido rispetto alle sostanze classificate.

Il regolamento impone a tutti gli operatori * di notificare immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni inabituali riguardanti sostanze classificate da immettere sul mercato * qualora sussista il sospetto che tali sostanze siano oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Obblighi imposti agli operatori

Gli operatori che intendano commercializzare le sostanze classificate come precursori (categorie 1 o 2 dell’allegato I) devono sottostare a certi obblighi. In particolare, devono:

  • nominare un responsabile della commercializzazione e notificarne le generalità alle autorità competenti;
  • dichiarare gli indirizzi dei siti in cui fabbricano tali sostanze o a partire dai quali le commercializzano (per la categoria 2);
  • domandare alle autorità competenti una licenza anche per il semplice possesso delle sostanze elencate nella categoria 1 (è prevista una licenza speciale per i laboratori farmaceutici o veterinari, per certe categorie di autorità pubbliche o per le forze armate);
  • far firmare all’acquirente una dichiarazione indicante l'uso o gli usi specifici della sostanza in questione;
  • fornire le sostanze classificate solo alle persone fisiche o giuridiche dotate di una licenza per il possesso di tali sostanze (per la categoria 1);
  • apporre etichette alle sostanze classificate prima del trasporto, che indichino il nome della sostanza, la quantità e il peso, il nome e l’indirizzo del fornitore e del destinatario.

Le sostanze classificate della categoria 2 sono soggette a obblighi meno rigidi rispetto a quelle della categoria 1, per evitare inutili ostacoli al commercio, in particolare quando i quantitativi non oltrepassano quelli indicati nell’allegato II.

Con l’assistenza di un comitato, la Commissione elabora e tiene costantemente aggiornato un elenco delle sostanze da monitorare. I paesi dell’UE devono distribuire questi elenchi agli operatori.

Il presente regolamento abroga la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive 93/46/CEE, 2001/8/CE e 2003/101/CE della Commissione, e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e n. 1533/2000 della Commissione.

Contesto: aspetto interno e esterno nella lotta contro la droga

Nel 1990 con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, l'UE ha approvato, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. L’articolo 12 della convenzione ONU prevede l’adozione di misure adeguate intese a controllare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori. Per quanto riguarda l’aspetto esterno, cioè il controllo del commercio dei precursori fra paesi dell’UE e paesi terzi, le prescrizioni dell’articolo 12 sono attuate con il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio.

Termini chiave dell'atto

  • Sostanze classificate: tutte le sostanze elencate nell'allegato I, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali come definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(13), preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici.
  • Sostanze non classificate: tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
  • Immissione sul mercato: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’UE; ovvero l'immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l'intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’UE.
  • Operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 273/2004

18.8.2005

-

GU L 47 del 18.2.2004

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 219/2009

20.4.2009

-

GU L 87 del 31.3.2009

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 gennaio 2010, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, e all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all’applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe [COM(2009) 709 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Questa relazione valuta l’applicazione e il funzionamento dei regolamenti (CE) n. 273/2004 (di cui sopra) e (CE) n. 111/2005.

Sulla base dei dati pervenuti dai paesi dell’UE, la valutazione della Commissione conclude che in generale il quadro giuridico per il controllo del commercio dei precursori sembra fornire misure proporzionate per impedire la deviazione dei precursori di droghe, senza ostacolarne il commercio lecito. L’efficace cooperazione tra gli operatori e le autorità competenti ha notevolmente contribuito a questo obiettivo. Inoltre, gli orientamenti dell’UE per l’industria chimica, insieme a un nuovo corso in eLearning per gli operatori economici, complementano in modo efficace questo quadro giuridico.

I paesi dell’UE hanno applicato in maniera soddisfacente il sistema di licenze comune per i precursori della categoria 1, il quale si è dimostrato efficiente sia per le autorità competenti che per l’industria. Tuttavia, l’obbligo di registrazione per i precursori della categoria 2 non sembra sufficiente a permettere un controllo adeguato e a prevenire la deviazione nel commercio di queste sostanze. Inoltre, talune disposizioni (ad es. quelle riguardanti le dichiarazioni dell’acquirente o i criteri per determinare le miscele) sono soggette a diverse interpretazioni da parte dei paesi dell’UE. Altre difficoltà riguardano l’insufficiente frequenza di segnalazione da parte degli operatori alle autorità competenti e alcuni aspetti della legislazione sul commercio esterno, ad es. la mancanza di flessibilità nel periodo di attesa necessario per ottenere una risposta alle notifiche preventive all’esportazione e la mancanza di procedure di autorizzazione semplificate.

La relazione fa quindi le raccomandazioni seguenti:

  • migliorare l’applicazione armonizzata della legislazione da parte dei paesi dell'UE, soprattutto attraverso la condivisione delle pratiche ottimali;
  • migliorare le segnalazioni, ad esempio aumentando la frequenza con cui gli operatori devono fare segnalazioni alle autorità competenti;
  • modificare eventualmente la legislazione esistente per rafforzare i controlli sui precursori della categoria 2;
  • rafforzare i controlli su preparazioni farmaceutiche/medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina che transitano nell’UE;
  • modificare gli obblighi procedurali per raggiungere un livello di controlli proporzionato al rischio di deviazione.

Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi [GU L 202 del 3.8.2005]. Il regolamento contiene modalità di applicazione dei regolamenti in esso citati per quanto riguarda il funzionario competente (il responsabile), la licenza e la registrazione degli operatori, la trasmissione delle informazioni, le notifiche preventive all’esportazione e le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.

Ultima modifica: 24.02.2011

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