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Stretta collaborazione tra le amministrazioni doganali dell’Unione europea (Convenzione Napoli II)

 

SINTESI DI:

Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE?

  • Essa sostituisce e rafforza la precedente convenzione di Napoli concordata nel 1967.
  • Riguarda la mutua assistenza e la cooperazione tra le autorità nazionali per quanto riguarda la prevenzione, l’accertamento e la repressione di determinate violazioni delle norme doganali nazionali e dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

  • Le autorità dei paesi dell’UE devono cooperare tra loro al fine di contrastare proficuamente la frode doganale e il traffico transnazionale, in modo da perseguire e punire i colpevoli.
  • I dazi doganali dell’UE comprendono i prelievi agricoli, le accise armonizzate su alcol, tabacco e olio minerale e imposte sul volume d’affari per le importazioni provenienti da paesi extra UE. La convenzione non riguarda l’imposta sul valore aggiunto.
  • La convenzione si applica alle leggi doganali nazionali, comprese quelle relative alla droga, alle armi e alla pornografia infantile, nonché alle accise non armonizzate.
  • La convenzione considera le «violazioni» in senso lato, comprendendo i tentativi di violazione e tutte le forme di partecipazione, istigazione e coinvolgimento accessorio, così come l’associazione con un’organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro.
  • Lamutua assistenza tra le autorità doganali è fornita in seguito a una domanda di informazioni, sorveglianza, indagini o notificazioni, oppure spontaneamente, senza preventiva richiesta, includendo la sorveglianza discreta e la spontanea messa a disposizione di informazioni.
  • Normalmente ledomande sono scambiate tra le unità di coordinamento centrali nominate all’interno di ciascuna amministrazione doganale nazionale.
  • In linea di principio, le domande sono presentate per iscritto, fornendo il motivo della domanda, i fatti rilevanti e le norme e le disposizioni in causa. Tuttavia, in situazioni di emergenza, possono essere accettate domande orali che devono però essere confermate per iscritto il prima possibile.
  • Le amministrazioni doganali devono prestarsi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico necessario e di supporto organizzativo nella cooperazione su questioni transfrontaliere, quali:
    • inseguimento transfrontaliero di individui sospetti;
    • sorveglianza transfrontaliera;
    • operazioni di infiltrazione;
    • squadre investigative speciali comuni;
    • consegne controllate (consegne illecite che non sono sequestrate alla frontiera ma sono monitorate sino alla destinazione finale).
  • La cooperazione transfrontaliera si occupa di droga, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari e attrezzature per le armi biologiche e chimiche.

Cooperazione amministrativa in settori correlati

Oltre alla cooperazione nell’ambito della convenzione di Napoli, le autorità dei paesi dell’UE collaborano su vari aspetti come le accise, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, la droga, le armi e le spedizioni di rifiuti. Esse collaborano anche per garantire che non ci siano violazioni delle disposizioni doganali o agricole dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?

È in vigore dal 23 giugno 2009.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Atto del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce la convenzione, in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali — Dichiarazioni (98/C 24/01) (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1)

Convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pagg. 2-22)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pagg. 1-16)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 515/97 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Relazione esplicativa sulla convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998) (GU C 189 del 17.6.1998, pagg. 1-18)

Strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles, 13 gennaio 2006

Decisione 2008/39/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU L 9 del 12.1.2008, pagg. 21-22)

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pagg. 1-98)

Si veda la versione consolidata

Regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pagg. 1-15)

Si veda la versione consolidata

Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all’adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU L 161 del 18.6.2016, pagg. 35-36)

Ultimo aggiornamento: 14.11.2016

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