Esenzioni applicabili ai viaggiatori
La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle accise per le importazioni non commerciali di merci effettuate dai viaggiatori nell'ambito del traffico tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE) e i paesi terzi.
ATTO
Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.
SINTESI
La presente direttiva stabilisce l'importo massimo di denaro e la quantità massima di alcol e/o tabacco che i viaggiatori provenienti da paesi terzi possono importare nell'Unione europea (UE) in esenzione da dazi doganali, IVA e accise. Le merci non devono essere di natura commerciale.
Ambito di applicazione
Il regime si applica alle merci importate nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi o territori non soggetti alle norme armonizzate in materia di IVA e di accise.
Le franchigie applicate sulla base delle soglie monetarie o dei limiti quantitativi di merci che i viaggiatori provenienti da paesi terzi possono importare in esenzione doganale al momento di entrare nell'UE.
Soglie monetarie
La Commissione propone che gli Stati membri esentino dall'IVA e dalle accise sulle importazioni le merci il cui valore non supera i 300 EUR a persona. Questa soglia è di 430 EUR per i viaggiatori che utilizzano un mezzo di trasporto aereo o via mare.
Per i viaggiatori sotto i 15 anni, gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria. Questa soglia non può essere inferiore a 150 EUR, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'IVA o le accise sui prodotti importati dai viaggiatori, quando l'importo della tassa che dovrebbe essere riscossa è inferiore o uguale a 10 EUR. Il valore di una merce non può essere suddiviso ai fini dell’applicazione delle soglie monetarie. Inoltre, gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie e i limiti quantitativi per i viaggiatori che risiedono in una zona di frontiera, i lavoratori frontalieri o il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.
Limiti quantitativi per il tabacco
Per i prodotti del tabacco, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni, applicando il limite quantitativo superiore o inferiore seguente:
- 200 sigarette o 40 sigarette;
- 100 sigaretti o 20 sigaretti;
- 50 sigari o 10 sigari;
- 250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare.
Gli Stati membri hanno la possibilità di differenziare i viaggiatori aerei da altri viaggiatori non applicando i limiti quantitativi inferiori.
Limiti quantitativi per l'alcol
Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle categorie di alcol e bevande alcoliche, applicando i seguenti limiti quantitativi:
- un totale di 1 litro di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol;
- un totale di 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol.
Le franchigie per il tabacco e l'alcol non si applicano ai passeggeri di età inferiore a 17 anni.
Nel 2012, e poi ogni quattro anni, la Commissione europea trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva.
Contesto
Con efficacia a partire dal 1º dicembre 2008, la presente direttiva abroga la direttiva 69/169/CEE.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2007/74/CE |
29.12.2007 |
1.12.2008 |
L 346 del 29.12.2007, pag. 6 |



