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Esenzioni applicabili ai viaggiatori

La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle accise per le importazioni non commerciali di merci effettuate dai viaggiatori nell'ambito del traffico tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE) e i paesi terzi.

ATTO

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.

SINTESI

La presente direttiva stabilisce l'importo massimo di denaro e la quantità massima di alcol e/o tabacco che i viaggiatori provenienti da paesi terzi possono importare nell'Unione europea (UE) in esenzione da dazi doganali, IVA e accise. Le merci non devono essere di natura commerciale.

Ambito di applicazione

Il regime si applica alle merci importate nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi o territori non soggetti alle norme armonizzate in materia di IVA e di accise.

Le franchigie applicate sulla base delle soglie monetarie o dei limiti quantitativi di merci che i viaggiatori provenienti da paesi terzi possono importare in esenzione doganale al momento di entrare nell'UE.

Soglie monetarie

La Commissione propone che gli Stati membri esentino dall'IVA e dalle accise sulle importazioni le merci il cui valore non supera i 300 EUR a persona. Questa soglia è di 430 EUR per i viaggiatori che utilizzano un mezzo di trasporto aereo o via mare.

Per i viaggiatori sotto i 15 anni, gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria. Questa soglia non può essere inferiore a 150 EUR, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'IVA o le accise sui prodotti importati dai viaggiatori, quando l'importo della tassa che dovrebbe essere riscossa è inferiore o uguale a 10 EUR. Il valore di una merce non può essere suddiviso ai fini dell’applicazione delle soglie monetarie. Inoltre, gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie e i limiti quantitativi per i viaggiatori che risiedono in una zona di frontiera, i lavoratori frontalieri o il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.

Limiti quantitativi per il tabacco

Per i prodotti del tabacco, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni, applicando il limite quantitativo superiore o inferiore seguente:

  • 200 sigarette o 40 sigarette;
  • 100 sigaretti o 20 sigaretti;
  • 50 sigari o 10 sigari;
  • 250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare.

Gli Stati membri hanno la possibilità di differenziare i viaggiatori aerei da altri viaggiatori non applicando i limiti quantitativi inferiori.

Limiti quantitativi per l'alcol

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle categorie di alcol e bevande alcoliche, applicando i seguenti limiti quantitativi:

  • un totale di 1 litro di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol;
  • un totale di 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol.

Le franchigie per il tabacco e l'alcol non si applicano ai passeggeri di età inferiore a 17 anni.

Nel 2012, e poi ogni quattro anni, la Commissione europea trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva.

Contesto

Con efficacia a partire dal 1º dicembre 2008, la presente direttiva abroga la direttiva 69/169/CEE.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 2007/74/CE

29.12.2007
Applicabile a partire dall’1.12.2008

1.12.2008

 L 346 del 29.12.2007, pag. 6

Ultima modifica: 30.05.2008
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