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Riciclaggio dei capitali: prevenzione mediante la cooperazione doganale

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 1889/2005 - relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso completa le regole della Direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo all’interno dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Obbligo di dichiarazione

  • Il regolamento impone un obbligo a chiunque entri nell’UE o esca dalla Comunità e sia in possesso di denaro contante* di valore pari o superiore a € 10.000, che deve quindi essere dichiarata alle autorità competenti*. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
  • La dichiarazione viene effettuata in forma scritta, orale o elettronica, secondo quanto deciso dal paese dell’UE, e deve specificare:
    • il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
    • il proprietario, l’importo e la natura del denaro contante;
    • il destinatario del denaro contante;
    • l’origine e la destinazione del denaro contante.
  • Le informazioni ottenute sia da eventuali dichiarazioni che da controlli devono essere registrate ed elaborate. Sono quindi messe a disposizione delle autorità che si occupano della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nel Paese UE di entrata o di uscita. Le informazioni fornite possono essere comunicate a Paesi non UE da quelli comunitari o dalla Commissione europea, previo consenso delle autorità competenti. È necessario rispettare le norme nazionali e dell’UE sul trasferimento dei dati personali.
  • Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d’ufficio. Esse non devono essere divulgate salvo espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite. Le autorità competenti possono tuttavia essere tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, ad esempio nell’ambito di procedimenti giudiziari. In tal caso, la divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Verifica del rispetto dell’obbligo di dichiarazione

  • I funzionari delle autorità competenti potrebbero effettuare verifiche sull’osservanza dell’obbligo alla dichiarazione. Tali verifiche includono i controlli sulla persona, e su bagagli di viaggio e mezzi di trasporto. Tutti gli eventuali controlli devono essere conformi alla legislazione nazionale applicabile in questo campo.
  • In caso di inadempimento dell’obbligo alla dichiarazione, il denaro contante può essere trattenuto per effetto di una decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
  • Le informazioni ottenute possono essere trasmesse ad altri Paesi dell’UE, in particolare quando indizi fanno insorgere il sospetto che le somme di denaro contante in questione sono connesse ad attività illecite. In tali casi, si applica il Regolamento (CE) n. 515/97 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative dei Paesi dell’UE e la cooperazione tra quest’ultima e la Commissione per garantire la corretta applicazione della legge in materia doganale e agricola. Laddove vi siano indicazioni che gli interessi finanziari dell’UE siano compromessi, le informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione.
  • Se dai controlli emerge che una persona sta entrando nell’UE, o uscendo dalla stessa, portando somme di denaro inferiori a € 10 000 EUR ed esistono prove che attività illecite siano associate al movimento di denaro contante, le informazioni raccolte possono anche essere registrate ed elaborate.

Sanzioni

Ai Paesi dell’UE era stato posto l’obbligo, entro il 15 giugno 2007, di introdurre sanzioni efficaci e proporzionate aventi funzioni di deterrenza in caso di inosservanza dell’obbligo alla dichiarazione.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 15 giugno 2007.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni consultare:

PAROLE CHIAVE

Denaro contante: si riferisce a valuta (banconote e monete), oltre che ad altri strumenti monetari come assegni, cambiali, vaglia, ecc.
Autorità competenti: le autorità doganali dei Paesi dell’UE o altre autorità autorizzate dai Paesi dell’UE ad applicare questo regolamento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pagg. 9–12).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla cooperazione tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione della legge in materia doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pagg. 1–16)

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 515/97 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pagg. 73-117).

Fare riferimento alla versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno, relativi alle attività transfrontaliere (COM(2017) 340 final, 26.6.2017).

Ultimo aggiornamento: 06.12.2017

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