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Un ambiente privo di supporti cartacei per i servizi doganali e il commercio

 

SINTESI DI:

Decisione n. 70/2008/CE che sostituisce le procedure doganali in formato cartaceo con quelle elettroniche a livello paneuropeo

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Mira a promuovere le dogane elettroniche (e-customs) all’interno della Commissione europea. Tali sistemi facilitano gli scambi riducendo i costi e coordinando le procedure. Permettono inoltre lo scambio di dati tra le amministrazioni doganali dei Paesi UE, i commercianti e la Commissione. In tal modo, migliorano e facilitano la logistica della catena di approvvigionamento e i processi doganali.

PUNTI CHIAVE

In seguito alla comunicazione del 2003 sulla creazione di un ambiente semplice e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, la Commissione e i Paesi dell’UE si sono impegnati a costituire:

  • sicuro;
  • integrato;
  • interoperabile; e
  • un sistema di servizi doganali elettronici per facilitare lo scambio di
    • dati contenuti nelle dichiarazioni doganali
    • documenti che accompagnano dichiarazioni e certificati doganali e
    • altre informazioni rilevanti.

La Commissione e i paesi dell’UE devono stabilire la struttura e i mezzi per il funzionamento di tali sistemi di dogana elettronica.

Misure

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella decisione, l’Unione europea deve:

  • armonizzare lo scambio di informazioni;
  • prendere in visione processi doganali al fine di ottimizzarne efficienza ed efficacia;
  • offrire agli operatori una vasta gamma di servizi di dogana elettronica.

Ruolo della Commissione

La Commissione si fa carico di coordinare:

  • l’installazione il collaudo, il funzionamento e la manutenzione delle componenti UE dei sistemi informatizzati;
  • i sistemi e i servizi indicati nella presente proposta con altri progetti riguardanti i servizi elettronici di gestione amministrativa governativa (e-government);
  • lo sviluppo parallelo di elementi nazionali e dell’UE;
  • servizi doganali automatici e servizi a finestra singola* a livello paneuropeo;
  • il completamento dei compiti ad esso assegnati nell’ambito di un piano strategico pluriennale;
  • esigenze di formazione professionale.

La Commissione deve inoltre monitorare i progressi in relazione al gruppo sulla politica doganale. Deve inoltre avviare consultazioni regolari con le parti intessate che operano nell’ambito economico.

Ruolo dei Paesi UE

I Paesi dell’UE devono garantire quanto segue:

  • la messa a punto, il collaudo, il funzionamento e la manutenzione delle componenti nazionali dei sistemi informatizzati;
  • il coordinamento dei sistemi e dei servizi previsti nella presente decisione con altri progetti pertinenti relativi alle procedure di e-government a livello nazionale;
  • completamento dei compiti loro assegnati nel quadro del piano strategico pluriennale e dei programmi di lavoro - l’ultimo programma di lavoro è contenuto nella Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione relativa allo sviluppo e all’utilizzo dei sistemi elettronici necessari per attuare il codice doganale dell’UE (che ha sostituito il codice doganale comunitario);
  • la promozione e l’attuazione a livello nazionale dei servizi di dogana elettronica e dei servizi a finestra unica;
  • formazione per il personale interessato.

Calendario per i servizi doganali automatizzati

La decisione contiene un elenco di sistemi e banche dati e stabilisce il calendario per la loro attuazione. I servizi a finestra singola potrebbero rendersi disponibili entro 6 anni.

Finanziamento

La decisione afferma che i costi della sua attuazione dovevano essere condivisi tra l’Unione europea e i Paesi membri, in base al loro carattere UE o nazionale. I Paesi dell’UE erano stati incaricati di sviluppare modelli di condivisione dei costi. Attualmente, i lavori relativi al lavoro di ammodernamento delle dogane sono finanziati nell’ambito del programma d’azione Dogana 2020.

DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

Si applica dal 15 febbraio 2008.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni consultare:

PUNTI CHIAVE

Servizi a finestra singola: una funzione che consente alle parti coinvolte nel commercio e nel trasporto di presentare informazioni e documenti standardizzati con un unico punto di accesso per soddisfare tutti i requisiti normativi relativi all’importazione, all’esportazione e al transito. Se le informazioni sono elettroniche, i singoli dati devono essere inviati una sola volta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 relativa ad un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’ 11 aprile 2016 che istituisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 952/2013 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Un ambiente semplice e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio [COM(2003) 452 final, 24.7.2003].

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.02.2019

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