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Malta

1) RIFERIMENTI

Relazione della Commissione [COM(1999) 69 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(1999) 508 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2000) 708 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2003) 675 def. - SEC (2003) 1206 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

La relazione del febbraio 1999 constatava che la normativa maltese in materia di responsabilità dei prodotti non reggeva il confronto con le norme comunitarie corrispondenti. Un progetto di legge era però in corso di preparazione. In altri settori quali i giocattoli, le attrezzature a gas, gli impianti di protezione delle persone, i recipienti semplici a pressione, i veicoli a motore, i prodotti alimentari e i prodotti chimici, i testi di legge presentati dalle autorità maltesi non fornivano prove di una conformità totale all'acquis. Per quanto riguarda da ultimo le istituzioni competenti nell'ambito del nuovo approccio, il loro insediamento non era stato ancora ultimato.

Nella sua relazione dell'ottobre 1999, la Commissione riteneva che la normativa maltese non fosse sufficientemente conforme all'acquis comunitario nel settore della libera circolazione delle merci. Sottolineava però gli sforzi effettuati in vista dell'adozione di un calendario per la soppressione delle tasse sui prodotti non agricoli e del recepimento di alcune direttive comunitarie settoriali relative ai prodotti alimentari, al materiale elettrico a bassa tensione, alla compatibilità elettromagnetica e agli apparecchi per le atmosfere esplosive. Constatava però anche che dovevano ancora essere compiuti notevoli progressi per allineare al normativa degli altri settori e creare strutture amministrative adeguate responsabili dell'applicazione dell'acquis.

La relazione del novembre 2000 rilevava che Malta aveva ottenuto pochi progressi in materia di adozione dell'acquis sulla libera circolazione delle merci e constatava alcuni progressi relativi all'unione doganale.

Nella relazione del novembre 2001 la Commissione rilevava un notevole miglioramento dell'adozione dell'acquis.

La relazione dell'ottobre 2002 riteneva che il paese continuava a registrare notevoli progressi riguardo alla libera circolazione delle merci e nel settore doganale.

Nella sua relazione del novembre 2003, la Commissione ritiene che Malta ottemperi nell'insieme agli obblighi connessi all'adesione.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

La libera circolazione delle merci presuppone l'abolizione delle misure che comportano restrizioni agli scambi, vale a dire non soltanto i dazi doganali e le restrizioni quantitative agli scambi, ma anche tutte le misure di effetto equivalente che hanno effetti protezionistici.

Dato che i requisiti tecnici non sono armonizzati, prevale l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle regolamentazioni nazionali (conformemente ai principi della sentenza "Cassis de Dijon").

A fini di armonizzazione, la Comunità europea ha elaborato un "nuovo approccio". Invece di imporre soluzioni tecniche, la legislazione della Comunità europea si limita a stabilire i requisiti essenziali che i prodotti devono soddisfare.

L'accordo d'associazione prevede esclusivamente la soppressione dei dazi doganali e l'armonizzazione delle politiche di accompagnamento, ivi compresa l'armonizzazione della normativa. Oltre a tali disposizioni, Malta dovrà applicare tutto l'acquis in materia.

VALUTAZIONE

Al fine di sopprimere i prelievi fiscali sulle importazioni provenienti dall' Unione europea (UE), nel luglio 1999 il governo maltese ha adottato un calendario per la soppressione delle tasse sui prodotti non agricoli. Ora dovrebbe adottare lo stesso provvedimento per abolire i prelievi fiscali sui prodotti agricoli.

Per quanto riguarda la direttiva relativa alla responsabilità dei prodotti, il diritto maltese dei consumatori non prevedeva una normativa comparabile a quella comunitaria. Le autorità maltesi affermano nondimeno che è in corso di preparazione un disegno di legge mirante al completo adeguamento alla normativa comunitaria in materia di responsabilità dei prodotti.

L'insediamento delle istituzioni nel contesto del nuovo approccio non è stato ancora ultimato. Attualmente, l'organismo maltese di normalizzazione (MSA) occupa un posto centrale e predominante; è responsabile dell'autorizzazione tecnica, della metrologia nonché di taluni aspetti relativi alla vigilanza del mercato e può anche adottare norme in virtù del "Malta Standardisation Authority Act". Coordina inoltre un regime di valutazione della conformità (organismi notificati). Malta dovrebbe proseguire i lavori volti a definire il quadro giuridico necessario ad attuare i principi comunitari in materia di autorizzazione, metrologia, vigilanza del mercato e valutazione della conformità.

Per quanto riguarda le misure orizzontali e le procedure, Malta ha registrato notevoli progressi nell'introduzione del quadro generale necessario all'applicazione dei principi del nuovo approccio e dell'approccio globale nel 2001. La relazione finale del 2003 constata che sono state adottate le misure orizzontali e le procedure necessarie per la gestione amministrativa dell'acquis comunitario sui prodotti relativamente al nuovo approccio. Le norme maltesi sono facoltative. L'MSA, membro affiliato del Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) e membro a tutti gli effetti dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) e dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), si adopera per accelerare il recepimento delle norme comunitarie. Ciononostante, nel 1999 non sono stati registrati grandi progressi in materia di normazione e di certificazione. A seguito del ruolo dominante dell'MSA, per il momento è impossibile garantire l'autonomia delle varie attività nel settore, cioè la normazione, la certificazione, l'autorizzazione e la metrologia. Nel 2000 è stata adottata una nuova legge relativa all'Autorità di normazione, che offre una base per l'attuazione dell'acquis in materia di normazione. Nel 2002 è stato definito un programma preliminare di sorveglianza del mercato per alcuni tipi di prodotti, in coordinamento con l'MSA e con la Direzione dei consumatori e della concorrenza del ministero degli Affari economici.

Per quanto concerne la normativa comunitaria settoriale, sono state attuate le direttive riguardanti il materiale elettrico a bassa tensione, la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature per le atmosfere esplosive, i solventi di estrazione, gli alimenti a particolari fini nutrizionali, gli zuccheri, il miele, le marmellate, le gelatine e le confetture di frutta e la crema di marroni.

Per quanto riguarda invece la normativa in materia di giocattoli, attrezzature a gas, impianti di protezione delle persone, recipienti semplici a pressione, veicoli a motore, altri prodotti alimentari e prodotti chimici, le autorità maltesi non sono state in grado, sulla base dei testi legali presentati, di fornire la prova di una totale conformità all'acquis. Per i prodotti farmaceutici, esiste una normativa nazionale in materia di circuiti di distribuzione ma non sono stati adottati testi in materia di autorizzazione dei prodotti.

Vista la situazione, la Commissione riteneva che Malta dovesse esaminare la possibilità di adottare un programma di ravvicinamento del mercato interno. La relazione del 2002 rileva che Malta ha terminato il recepimento di tutte le norme europee armonizzate in vigore utilizzando il metodo dell'incorporazione. La relazione del 2003 constata che Malta ha recepito tutta la legislazione settoriale relativa al nuovo approccio, ad eccezione di quella riguardante gli esplosivi per uso civile. Per quanto riguarda la legislazione del vecchio approccio, Malta ha recepito la parte essenziale dell'acquis comunitario per quanto riguarda i prodotti dei settori considerati.

La legge relativa alla sicurezza dei prodotti, entrata in vigore nel 2001, ha creato la Direzione della sorveglianza del mercato in seno al ministero degli Affari economici e costituisce la base giuridica della sorveglianza del mercato. Il Parlamento ha adottato nel luglio 2002 la legge sulla sicurezza alimentare , tuttavia secondo la relazione del 2003 saranno necessari ulteriori progressi in questa materia.

Nei settori non armonizzati Malta ha abrogato, dopo un esame analitico della sua legislazione, un numero considerevole di disposizioni incompatibili con il principio della libera circolazione delle merci, che dovranno quindi essere modificate. E' stato fissato un calendario per ultimare la loro armonizzazione prima dell'adesione, come viene constatato nella relazione 2003. Malta deve ancora adottare la legislazione orizzontale volta a inserire una clausola di riconoscimento reciproco per quanto riguarda la legislazione vigente.

In materia di appalti pubblici, Malta sta redigendo i nuovi atti legislativi che si prefiggono di ultimare l'allineamento all'acquis. La relazione del 2003 constata che i nuovi regolamenti, che sono stati modificati a più riprese in vista dell'allineamento completo all'acquis comunitario, non sono stati ancora adottati.

I negoziati sul capitolo della libera circolazione delle merci sono stati chiusi. È stato concesso un regime transitorio per il rinnovo dell'autorizzazione di immissione sul mercato di medicinali (fino al 31 dicembre 2006).

Per quanto riguarda i negoziati relativi all'Unione doganale, la relazione del 2000 rileva alcuni progressi nell'adozione dell'acquis, in particolare il codice doganale e le sue disposizioni di applicazione, i dazi doganali all'importazione e la nomenclatura combinata. Il documento amministrativo unico (DAU) è stato introdotto il 1° gennaio 2001. Nel marzo 2002 è stato adottato un nuovo codice doganale consolidato, conforme a quello comunitario. Esso riguarda il valore in dogana, le formalità d'importazione, le procedure semplificate, i regimi doganali economici, le zone franche e i depositi franchi, l'obbligazione doganale, lo sgravio e la riscossione dei dazi doganali, il transito e i ricorsi formulati contro decisioni delle autorità doganali. La relazione del 2003 rileva che Malta deve ultimare l'elaborazione e la realizzazione dell'informatizzazione delle dogane e risolvere tutti gli altri problemi di intercomunicazione. Nell'insieme, Malta rispetta gli impegni e i requisiti derivanti dai negoziati per l'adesione.

I negoziati su questo capitolo sono stati ultimati nel dicembre del 2002. Malta ha ottenuto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre del 2008) per quanto riguarda l'applicazione della tariffa doganale comune applicata all'importazione di alcuni prodotti tessili.

Ultima modifica: 10.03.2004

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