Contratti a distanza in materia di servizi finanziari
La legislazione europea stabilisce principi relativi ai servizi finanziari che possono essere forniti a distanza. Tale armonizzazione dei principi offre una maggior tutela al consumatore, nel corso delle trattative e conclusioni di contratti con un fornitore stabilito in un altro Stato membro.
ATTO
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Campo d'applicazione
La direttiva si applica ai servizi finanziari al dettaglio (i servizi bancari, d'assicurazione, di pagamento e di investimento, compresi i fondi pensione, negoziati a distanza (ad esempio per telefono, fax o Internet), ossia mediante qualunque mezzo utile senza la fisica e simultanea presenza delle parti al contratto.
Diritto di riflessione
La direttiva accorda al consumatore un diritto di riflessione prima di concludere un contratto con il fornitore. Il fornitore è pertanto tenuto a trasmettere al consumatore, per iscritto o su supporto durevole (ad esempio su dischetto informatico, CD-ROM o posta elettronica), un progetto di contratto che comprende tutte le condizioni contrattuali. Il periodo di riflessione è di 14 giorni durante i quali le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente. Le parti possono tuttavia concordare un periodo più lungo o negoziare condizioni diverse.
Diritto di recesso
ll consumatore dispone di un diritto di recesso durante un periodo di 14 giorni (30 giorni per le assicurazioni sulla vita e le integrazioni di pensione), nei seguenti casi:
- quando il contratto è stato firmato prima che il consumatore abbia ricevuto le disposizioni contrattuali (nel caso, ad esempio, di un contratto di assicurazione per ottenere una copertura immediata);
- quando il consumatore, avendo ricevuto le condizioni contrattuali, sia stato indotto dal fornitore in modo sleale a concludere un contratto durante il periodo di riflessione.
Se il consumatore esercita il suo diritto di recesso quando ha già acconsentito ad un'esecuzione, quantunque parziale, del servizio, può essere tenuto ad indennizzare il fornitore per il servizio reso. Se il servizio è interamente fornito il diritto di recesso non potrà più essere esercitato e il consumatore sarà tenuto al pagamento del servizio. Il prezzo (o la base su cui sarà calcolato) dovrà essere preventivamente comunicato al consumatore.
Per impedire manovre speculative, il periodo di riflessione e il diritto di recesso sono esclusi per i servizi il cui prezzo possa variare in funzione dei corsi dei mercati finanziari (ad esempio il mercato dei valori mobiliari).
Diritto di rimborso
Alcuni servizi finanziari, in particolare i servizi venduti a termine (ad esempio l'ordine d'acquisto di un certo numero di azioni ad un prezzo determinato), possono risultare indisponibili, in tutto o in parte, al momento dell'esecuzione del contratto. In tal caso il consumatore ha diritto ad essere rimborsato delle somme versate per l'acquisto di detti servizi.
Annullamento del pagamento per carta in caso di furto
Il consumatore, danneggiato da un impiego fraudolento della sua carta di credito, può chiedere l'annullamento del pagamento o la restituzione dell'importo qualora la somma sia già stata versata.
Tutela relativa alle forniture non richieste
Il consumatore è tutelato dalla direttiva 2005/29/CE che considera le forniture non richieste una pratica commerciale sleale. La mancanza di risposta per queste proposte di forniture non vincola il consumatore. Non si tratta di un consenso tacito.
Procedure di ricorso
Gli Stati membri si occupano dell'applicazione delle procedure (giudiziarie, amministrative o extragiudiziali) adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso per risolvere le eventuali controversie tra fornitori e consumatori.
Sanzioni
Gli Stati membri devono far sì che gli operatori e i fornitori di tecniche di comunicazione, qualora lo consenta la tecnologia, mettano fine ad attività illecite realizzate per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Contesto
La direttiva intende completare la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fornisce una tutela adeguata dei consumatori per la maggior parte dei prodotti e dei servizi diversi dai servizi finanziari, a causa della natura specifica di questi ultimi. La direttiva colma questa lacuna giuridica, stabilendo una base comune per le condizioni in cui i contratti a distanza sono conclusi in materia di servizi finanziari.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2002/65/CE |
9.10.2002 |
9.10.2004 |
GU L 271 del 9.10.2002 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2005/29/CE |
12.6.2005 |
12.12.2007 |
GU L 149 del 11.6.2005 |
|
Directive 2007/64/CE |
25.12.2007 |
1.11.2009 |
JO L 319 du 5.12.2007 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2002/65/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.



