Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
L’Unione europea (UE) tutela i consumatori dalle pratiche commerciali abusive, nell’ambito dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
ATTO
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
SINTESI
La presente direttiva si applica ai contratti tra un commerciante e un consumatore relativi alla fornitura di un bene o di un servizio, stipulati:
- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali;
- durante una visita del commerciante al domicilio del consumatore;
- sul posto di lavoro del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore.
La direttiva si applica anche:
- a contratti di fornitura di beni o di servizi diversi da quelli per i quali il consumatore ha richiesto una visita, se non poteva sapere che tale fornitura faceva parte delle attività professionali del commerciante;
- a offerte contrattuali o non contrattuali del consumatore, a prescindere dal fatto che sia vincolato oppure no alla propria offerta prima della stipula del contratto.
Contratti esclusi dalla direttiva
La direttiva non si applica ai contratti riguardanti:
- la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai diritti concernenti beni immobili. La direttiva si applica, tuttavia, alla riparazione, consegna e incorporazione dei beni in beni immobili;
- la fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati da fattorini a scadenze frequenti e regolari;
- la fornitura di beni o servizi quando il contratto è stipulato in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del commerciante, se è prevista una continuità di contatto tra le parti in vista della transazione e il consumatore è informato in merito al suo diritto di restituire le merci o di rescindere il contratto entro un termine di 7 giorni;
- ai contratti di assicurazione;
- ai contratti relativi ai valori mobiliari.
Deroghe alla direttiva
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai contratti di un importo inferiore ad una somma prestabilita. Inoltre, possono applicare una deroga ai contratti secondari che hanno un nesso diretto con il contratto principale di fornitura del bene o del servizio.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 85/577/CEE |
20.1.1986 |
23.12.1987 |
GU L 372, 31.12.1985 |
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004 (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) [Gazzetta ufficiale L 149 dell’11.6.2005].
Accordo sullo Spazio economico europeo – Allegato II – Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni – Elenco di cui all’articolo 23 [Gazzetta ufficiale L 1 del 3.1.1994].
La direttiva 85/577/CEE è incorporata con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Si applica quindi anche all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
Vedi anche
- Il sito Internet della direzione generale per la Salute e i consumatori (EN) della Commissione europea



