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Gruppo consultivo per i consumatori europei

 

SINTESI DI:

Decisione 2009/705/CE della Commissione - Gruppo consultivo europeo dei consumatori.

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • Crea il gruppo consultivo europeo dei consumatori, sede di discussione sulle questioni riguardanti gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione europea (UE).
  • Essa abroga e spiega le disposizioni della decisione 2003/709/CE. Attraverso le esperienze acquisite, mira a rafforzare l'efficacia, la rappresentatività e l'apertura del gruppo.

PUNTI CHIAVE

Il gruppo può essere consultato su tutte le questioni a livello UE legate agli interessi dei consumatori. Esso emette pareri e consiglia la Commissione europea. Costituisce inoltre la piattaforma di scambio di informazioni tra le organizzazioni rappresentate e informa le organizzazioni nazionali sulle attività UE.

Composizione

Il gruppo è costituito da:

  • un rappresentante delle organizzazioni nazionali dei consumatori per ciascun paese dell'UE;
  • un rappresentante di ciascuna organizzazione europea dei consumatori (BEUC e ANEC).

Sono presenti due membri associati (Eurocoop e Coface) e due osservatori (Islanda e Norvegia).

Le organizzazioni europee dei consumatori rispondono a molteplici criteri. Devono essere non governative, a scopo non lucrativo, esenti da conflitti di origine industriale, commerciale e professionale.

Inoltre esse devono:

  • avere come attività primaria la promozione della tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori;
  • rappresentare i consumatori di almeno la metà dei paesi dell'UE;
  • essere in grado di fornire alla Commissione i dati della loro appartenenza, la loro regolamentazione interna e i loro fondi di finanziamento.

Oppure:

  • rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario;
  • aver ricevuto mandato in almeno due terzi dei paesi dell'UE per rappresentare gli interessi dei consumatori a livello UE.

Designazione e mandato dei membri

  • Questo gruppo è composto da 30 membri nominati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.
  • I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati a seguito della proposta di candidati presentata dalle amministrazioni nazionali. La Commissione nomina un membro titolare e un membro supplente per paese dell'UE, basandosi su una serie di criteri:
    • i candidati devono possedere un’ampia esperienza e competenza nel settore della politica europea dei consumatori a livello comunitario;
    • i candidati che non sono stati in precedenza membri del gruppo sono considerati prioritari;
    • l’equilibrio tra uomini e donne dovrà essere assicurato all’interno del gruppo.
  • I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni europee dei consumatori e un supplente per ogni membro sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni europee dei consumatori.
  • Nell’interesse delle discussioni, la Commissione può invitare dei membri associati o degli esperti membri di organizzazioni non rappresentate all’interno del Gruppo.

Funzionamento

  • La Commissione stabilisce il calendario delle riunioni del gruppo. Presiede il gruppo e fornisce servizi di segretariato.
  • Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di proposte presentate dalla Commissione.
  • Il gruppo può decidere di istituire dei sottogruppi temporanei al fine di esaminare specifiche questioni. Esistono attualmente 2 sottogruppi:
    • energia;
    • mercato unico digitale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal 14 settembre 2009.

CONTESTO

L’Unione Europea (UE) garantisce un elevato livello di protezione ai consumatori, un’esigenza presente nell’elaborazione delle sue politiche e delle sue azioni. In questo contesto, prima di qualsiasi progetto inerente ai consumatori, la Commissione consulta le organizzazioni dei consumatori rappresentate all’interno del Gruppo consultivo dei consumatori. Sin dal 1973 la Commissione è assistita da un gruppo consultivo dei consumatori creato da decisioni successive, l'ultima delle quali è la decisione 2003/709/CE.

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2009/705/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori (GU L 244 del 16.9.2009, pag. 21–24).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione della Commissione, del 18 agosto 2016 relativa alla nomina dei membri del gruppo consultivo europeo dei consumatori e dei loro supplenti (C/2016/5417) (GU C 306 del 23.8.2016, pag. 4-5)

Ultimo aggiornamento: 04.11.2016

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