Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
I provvedimenti inibitori devono essere sufficientemente efficaci per porre termine alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. La presente armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo settore mira a favorire il corretto funzionamento del mercato interno.
ATTO
Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
I provvedimenti inibitori sono volti a far cessare o a interdire qualsiasi violazione contraria agli interessi collettivi dei consumatori. Il ravvicinamento delle legislazioni ad opera della presente direttiva consente di migliorare l'efficacia di tali provvedimenti e il corretto funzionamento del mercato interno.
Le violazioni considerate riguardano principalmente il credito al consumo, le vacanze e circuiti «tutto compreso», le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, i contratti negoziati a distanza e le pratiche commerciali sleali. Le direttive interessate figurano all'allegato I.
Il ricorso ai provvedimenti inibitori può condurre a:
- ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione;
- eliminare gli effetti perduranti di una violazione, soprattutto tramite la pubblicazione della decisione;
- condannare la parte soccombente ad eseguire una decisione assoggettandola al versamento di un'ammenda.
Fatte salve le regole di diritto internazionale privato, la legge applicabile è normalmente quella dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.
Gli enti legittimati a proporre un provvedimento inibitorio hanno un legittimo interesse a far rispettare gli interessi collettivi dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. È il caso degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori o delle organizzazioni per la tutela dei consumatori.
La Commissione redige un elenco degli enti legittimati che possono agire in caso di violazioni intracomunitarie. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In tal caso, gli enti legittimati iscritti nell'elenco, devono poter adire l’organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dello Stato membro in cui è avvenuta la violazione.
Lo Stato membro in cui deve essere intentato un provvedimento, può decidere sull'eventuale consultazione preliminare tra le parti, in presenza o no di un ente legittimato di questo Stato membro. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, il provvedimento inibitorio può essere intentato immediatamente.
Contesto
La direttiva 98/27/CE è stata abrogata con effetto dal 29 dicembre 2009 dalla direttiva 2009/22/CE. Quest'ultima codifica le modifiche successive della direttiva 98/27/CE.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2009/22/CE |
29.12.2009 |
1.1.2001 |
GU L 110 dell'1.5.2009 |
ATTI COLLEGATI
Comunicazione della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che codifica la direttiva 98/27/CE, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni a norma dell’articolo 2 di tale direttiva [Gazzetta ufficiale C 97 del 31.3.2012].



