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Diritto dei consumatori

La Commissione propone un'armonizzazione completa delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori nel diritto contrattuale dei consumatori, al fine di favorire offerte competitive nel mercato interno, garantendo nel contempo ai consumatori un elevato livello di tutela.

ATTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2008 sui diritti dei consumatori.

SINTESI

La presente proposta mira ad armonizzare le disposizioni sulla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni mobili e di servizi, conclusi fra i consumatori * e i commercianti * . Un'armonizzazione completa di tali disposizioni deve contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori.

Obbligo d’informazione e diritto di recesso

Il commerciante è tenuto a fornire al consumatore alcune informazioni precontrattuali. Tali informazioni formano in seguito parte integrante del contratto e riguardano in particolare:

  • le caratteristiche principali del prodotto;
  • l'identità e l’indirizzo del commerciante o della sua sede commerciale;
  • il prezzo comprensivo di tutte le imposte e di tutte le spese di spedizione, di consegna e postali. Le spese non segnalate dal commerciante non potranno essere addebitate al consumatore;
  • le modalità di pagamento, consegna, esecuzione;
  • l'esistenza di un servizio postvendita e di garanzie commerciali;
  • l'esistenza di un diritto di recesso;
  • la durata del contratto o, se il contratto non ha scadenza, le condizioni di risoluzione del contratto;
  • la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
  • l'esistenza dell'obbligo per il consumatore di pagare depositi o fornire garanzie finanziarie.

I contratti conclusi da intermediari * che agiscono per conto dei consumatori/commercianti (ad esempio i negozi dell'usato) non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, ma sono considerati come conclusi fra due consumatori, fatta eccezione per i contratti in cui gli intermediari non indicano di agire per conto di un consumatore/commerciante.

Per i contratti a distanza * quali i contratti conclusi su Internet e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali * quali i contratti conclusi a casa del consumatore, sono previste modalità particolari di trasmissione delle informazioni precontrattuali. Inoltre, per questi due tipi di contratti, i consumatori dispongono di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto senza dichiarare alcuna motivazione.

Obblighi del commerciante nei contratti di vendita di beni mobili

Il commerciante è tenuto a consegnare i beni entro un termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna prevista.

Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito dal commerciante al consumatore al momento della consegna o quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, prende possesso materiale dei beni.

Il commerciante è tenuto a consegnare i beni conformemente al contratto. I beni devono essere conformi alla descrizione fatta dal commerciante, all'uso speciale voluto dal consumatore se questa condizione è stata oggetto di un accordo, all'uso al quale servono abitualmente e alla qualità e alle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. In caso di rilevante difetto di conformità, il consumatore ha diritto, in un primo tempo, alla riparazione o sostituzione del bene e, in un secondo tempo, a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. La garanzia di conformità del bene vincola il commerciante per un periodo di due anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore.

Clausole contrattuali

La proposta di direttiva prevede disposizioni particolari di tutela dei consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali redatte in anticipo che il consumatore non ha la possibilità di negoziare (ad esempio le clausole tipo nelle condizioni generali di vendita).

Il consumatore deve avere la possibilità di conoscere le clausole prima di concludere il contratto e dare il consenso esplicito per fissare le spese supplementari (ad esempio sono vietate le caselle precontrassegnate dal commerciante per opzioni supplementari).

L’allegato II contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza e l'allegato III contiene un elenco di clausole presunte abusive in funzione del loro oggetto o effetto. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Sanzioni

È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni dei suddetti obblighi, conformemente al loro sistema giuridico. Gli enti pubblici, le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria aventi un interesse legittimo hanno il diritto di adire i tribunali e gli organi amministrativi competenti.

Contesto

La proposta è il risultato del riesame dell'acquis relativo alla tutela dei consumatori, avviato nel 2004 con l'obiettivo di semplificare il quadro normativo e di migliorare il funzionamento del mercato interno per i consumatori.

La proposta intende sostituire le direttive riguardanti i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, le clausole abusive, i contratti a distanza e la vendita e le garanzie dei beni di consumo.

Termini chiave dell'atto

  • Commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, e chiunque agisca in nome o per conto di un commerciante.
  • Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
  • Intermediario: un commerciante che conclude un contratto a nome o per conto del consumatore.
  • Contratto a distanza: qualsiasi contratto di vendita o di servizi in cui il commerciante ricorra all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza per concludere un contratto, vale a dire qualunque mezzo che possa essere impiegato senza la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore.
  • Contratto negoziato fuori dei locali commerciali:
    • qualsiasi contratto di vendita o di servizi negoziato lontano dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore oppure qualsiasi contratto di vendita o di servizi per cui è stata fatta, nelle stesse circostanze, un'offerta da parte del consumatore; oppure
    • qualsiasi contratto di vendita o servizi concluso nei locali commerciali ma negoziato fuori di tali locali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 614

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Codecisione COD/2008/0196

Ultima modifica: 26.01.2009

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