Contratti di credito ai consumatori
Lo sviluppo dell'offerta di credito in Europa dev'essere accompagnato da un rafforzamento dei diritti dei consumatori. L'armonizzazione delle disposizioni nazionali deve altresì permettere di favorire l'offerta di crediti transfrontalieri.
ATTO
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
SINTESI
La presente direttiva è volta ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, al fine di facilitare la prestazione di servizi transfrontalieri. Essa assicura una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e un maggiore livello di protezione dei consumatori.
La direttiva non si applica tuttavia ai contratti di credito:
- garantiti da un'ipoteca;
- conclusi per l'acquisto di un terreno o di un immobile;
- per un importo totale inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR;
- riguardanti una locazione o un leasing che non prevedono obbligo di acquisto;
- concessi senza interessi, altre spese o nella forma di concessione di scoperto;
- conclusi con imprese di investimento;
- risultanti da una decisione legale;
- relativi al pagamento o a titolo di garanzia di un debito;
- relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto.
Gli Stati membri possono eventualmente applicare un regime a carattere meno vincolante alle organizzazioni che perseguono una finalità sociale e che non realizzano profitti per persone che non siano i loro membri, qualora propongono un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato.
Nella fase precontrattuale, il creditore * o i suoi intermediari * devono fornire in tempo utile informazioni comprensibili sulle caratteristiche essenziali del credito proposto. In particolare esse riguardano:
- la durata del contratto di credito;
- l'importo totale del credito;
- il tasso debitore e il tasso di riferimento;
- il tasso annuo effettivo globale * e l'importo totale dovuto dal consumatore * ;
- l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti;
- il prezzo in contanti di una merce o un servizio accordato sotto forma di dilazione di pagamento o di un contratto di credito collegato;
- le spese legate o indotte dal contratto;
- gli obblighi contrattuali;
- i diritti dei consumatori;
- le conseguenze dei ritardi di pagamento e di inadempimento;
- le garanzie.
I consumatori ricevono tali informazioni tramite un modulo standard previsto nell'allegato II della presente direttiva.
Oltre all'obbligo di fornire un'informazione precontrattuale completa, i creditori devono fornire chiarimenti adeguati ai consumatori, affinché questi possano scegliere un contratto corrispondente alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria. Inoltre i creditori devono valutare lo status di merito creditizio dei loro clienti prima di concludere un contratto, nel rispetto del diritto dei consumatori di essere informati qualora una domanda di credito sia stata rifiutata.
Il contratto deve riprendere le informazioni essenziali che caratterizzano l'offerta di credito scelta. In caso di modifica del tasso debitore *, il consumatore è informato del nuovo importo, del numero e della periodicità dei pagamenti.
I consumatori possono esercitare il loro diritto di recesso notificando la loro intenzione al creditore, e senza dover motivare la loro decisione. Questo entro un periodo di quattordici giorni a partire dalla conclusione del contratto.
I consumatori hanno anche la possibilità di effettuare un rimborso anticipato del loro credito. Essi possono esercitare questo diritto in qualsiasi momento, nella misura in cui il creditore sia compensato in modo equo e oggettivamente giustificato.
Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari adempiscano ai loro obblighi. Essi assicurano l'esecuzione dei controlli da parte di un'autorità indipendente.
Contesto
La presente direttiva abroga la direttiva 87/102/CEE al fine di rafforzare la protezione dei consumatori. Essa deve essere attuata negli Stati membri prima del 12 maggio 2010.
| Termini chiave dell'atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2008/48/CE |
11.6.2008 |
12.5.2010 |
L 133 del 22.5.2008, pag. 66 |
Vedi anche
- Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet della Commissione europea direzione generale Salute e consumatori



