Bevande spiritose
L'armonizzazione delle disposizioni relative alla commercializzazione sul mercato europeo delle bevande spiritose contribuisce alla protezione dei consumatori ed allo sviluppo del settore. Questo quadro normativo favorisce l'introduzione di innovazioni tecnologiche, salvaguardando nel contempo i metodi tradizionali di produzione.
ATTO
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche. Esso si applica a tutte le bevande spiritose, siano esse prodotte nell'Unione europea (UE) o in un paese terzo.
Bevande spiritose
Le bevande spiritose sono le bevande alcoliche destinate al consumo umano. Per definizione, hanno caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. Le bevande spiritose sono prodotte sia direttamente mediante distillazione, macerazione o aggiunta di aromi, sia mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con un'altra bevanda, con alcool etilico di origine agricola o con taluni distillati.
L'allegato II del presente regolamento contiene un elenco di bevande spiritose classificate per categorie (rum, acquavite, vodka, ecc.).
Denominazione di vendita
Le bevande spiritose che rispondono alle specifiche applicabili ai prodotti definiti in una delle 46 categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II sono commercializzate con una delle denominazioni che figurano in detto allegato. Le bevande spiritose che non soddisfano tutte le specifiche richieste per la loro inclusione in una delle 46 categorie di cui all'allegato II, sono commercializzate con la denominazione «bevanda spiritosa».
Le bevande spiritose che rispondono alle specifiche di più categorie di cui all'allegato II possono essere vendute con una o più delle denominazioni riportate per queste categorie.
Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una indicazione geografica, purché ciò non induca in errore i consumatori.
Etichettatura e presentazione
Le bevande spiritose sono soggette alle norme generali in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti alimentari.
Tuttavia il presente regolamento prevede specifiche norme di etichettatura e di presentazione. Quando l'etichettatura indica la materia prima utilizzata per produrre l’alcol etilico di origine agricola, ciascun alcol agricolo utilizzato è elencato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
La dicitura «assemblaggio», «di assemblaggio» o «assemblato» può essere utilizzata solo se la bevanda spiritosa è una miscela di due o più bevande spiritose appartenenti alla medesima categoria. Tali bevande differiscono tra loro solo per sfumature di composizione che dipendono dal metodo di elaborazione, dalle apparecchiature di distillazione impiegate, dalla durata di maturazione o di invecchiamento, o dalla zona geografica di produzione.
La durata di invecchiamento o l'età può essere precisata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti alcolici e se l’invecchiamento è avvenuto sotto un controllo fiscale o equivalente.
Le capsule o gli involucri di piombo non possono essere utilizzati per la chiusura dei recipienti che contengono la bevanda spiritosa.
Le indicazioni previste nel presente regolamento sono fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea per informare meglio il consumatore, ad eccezione di:
- i termini in corsivo dell'allegato II,
- le denominazioni geografiche elencate nell'allegato III.
Indicazioni geografiche
L'indicazione geografica identifica una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, di una regione o di una località di detto territorio, quando una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
Registrazione di un'indicazione geografica
La domanda di registrazione va presentata alla Commissione europea dallo Stato membro o dal paese terzo interessato. La domanda è accompagnata da una scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:
- il nome e la categoria della bevanda spiritosa compresa l'indicazione geografica;
- una descrizione della bevanda spiritosa;
- la definizione della zona geografica;
- una descrizione del metodo di produzione;
- gli elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
- gli eventuali requisiti da rispettare in forza di disposizioni europee, nazionali e/o regionali;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- qualsiasi elemento aggiuntivo all'indicazione geografica e/o norma specifica relativa all'etichettatura.
La Commissione verifica, entro dodici mesi a decorrere dalla presentazione della domanda, che tale domanda sia conforme al presente regolamento, prima di pubblicare la scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualsiasi persona fisica o giuridica dispone di un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica per opporsi alla registrazione dellʼindicazione geografica.
Annullamento di un'indicazione geografica
La Commissione può annullare la registrazione di un'indicazione geografica qualora la bevanda spiritosa non possieda più le caratteristiche contenute nella scheda tecnica che accompagna la domanda di registrazione.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 110/2008 |
20.2.2008 |
- |
GU L 39 del 13.2.2008 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 1334/2008 |
20.1.2009 |
- |
GU L 354 del 31.12.2008 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n° 110/2008 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose [Gazzetta ufficiale L 264 dell'8.10.2009].
A seguito degli accordi conclusi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti messicani, l’utilizzazione delle designazioni di alcune bevande spiritose (segnatamente "Tennessee Whisky o Tennessee Whiskey", "Bourbon Whisky o Bourbon Whiskey o Bourbon come designazione per Bourbon Whiskey", "Tequila" e "Mezcal") deve essere conforme alla legge di tali paesi.



