Imballaggi preconfezionati
Gli imballaggi preconfezionati, ovvero gli imballaggi preparati in precedenza e il loro contenuto, devono indicare sull'etichetta, in maniera armonizzata, la massa o il volume che essi contengono, tenendo conto di alcune condizioni metrologiche.
ATTO
Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Gli imballaggi preconfezionati * e i prodotti preimballati * devono indicare sull'etichetta una serie di informazioni all'attenzione dei consumatori.
Tali prodotti preconfezionati vengono venduti per unità con un peso o un volume costante deciso in precedenza dal confezionatore. Il peso o il volume deve essere:
- uguale o superiore a 5 grammi o a 5 millilitri per gli imballaggi più piccoli e deve essere inferiore o
- uguale a 10 chilogrammi o a 10 litri per gli imballaggi più grandi.
Utilizzo del marchio “e”
I prodotti preimballati possono riportare una lettera minuscola “e” di altezza minima di 3 mm, che certifica, sotto la responsabilità dell’imballatore o dell’importatore, che l’imballaggio preconfezionato è conforme ai ai requisiti stabiliti nella presente direttiva sul controllo di qualità e metrologico (Allegato I, sezione 5 e allegato II).
La lettera deve essere collocata nello stesso campo visivo dell’iscrizione di massa o volume nominale.
Iscrizione di massa o volume
L'iscrizione sull'etichetta del volume per i prodotti liquidi e della massa per gli altri prodotti è obbligatoria se l'imballaggio preconfezionato presenta il marchio «CE».
D'altra parte, il prodotto preconfezionato deve del pari fornire sull'etichetta le indicazioni di massa e di volume di uso commerciale o ottemperare alla normativa nazionale del paese destinatario se tali indicazioni risultano diverse negli Stati membri.
Gli Stati membri non possono vietare né limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi in regola con le prescrizioni e i controlli previsti dalla direttiva per quanto riguarda l'indicazione del volume o della massa ed i metodi metrologici utilizzati.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 76/211/CEE |
23.1.1976 |
22.7.1977 |
GU L 046, 21.2.1976 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 78/891/CEE |
29.9.1978 |
1.1.1980 |
GU L 311, 04.11.1978 |
|
Direttiva 2007/45/CE |
11.10.2007 |
11.10.2008 |
GU L 247, 21.9.2007 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 76/211/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori [Gazzetta ufficiale L 304 del 22.11.2011].
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo alla tracciabilità e all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e alla tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale derivanti da organismi geneticamente modificati, recante modifica della direttiva 2001/18/CE [Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003].



