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Marmellate e confetture

La composizione e l’etichettatura delle confetture e della crema di marroni sono soggette a norme specifiche per quanto concerne il contenuto di frutta e zucchero, il tenore residuo di anidride solforosa e altri additivi.

ATTO

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva si applica alla confettura, alla confettura extra, alla gelatina, alla gelatina extra, alla marmellata, alla marmellata-gelatina e alla crema di marroni.

La direttiva non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria.

I prodotti in questione sono definiti in base alla loro composizione per favorire un utilizzo commerciale corretto e non ingannevole delle loro denominazioni.

La denominazione è completata dall'indicazione del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente rispetto al peso delle materie prime utilizzate. Tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l’indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura frutti misti, da un’indicazione simile o da quella del numero di frutti utilizzati.

Inoltre, l’etichettatura delle confetture, delle gelatine, delle marmellate e della crema di marroni deve riportare:

  • il tenore di frutta per 100 grammi di prodotto;
  • il tenore totale di zucchero allorché nessuna informazione nutrizionale sugli zuccheri figura nell’etichettatura in applicazione della direttiva 90/496/CEE;
  • il tenore residuo di anidride solforosa se è superiore a 10 mg/kg.

L’allegato II della direttiva stabilisce una lista degli additivi autorizzati come il miele, lo zucchero, i succhi di frutta e alcune sostanze alcoliche.

Gli Stati membri non possono ostacolare la commercializzazione dei prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Contesto

La presente direttiva rientra in un quadro di semplificazione di alcune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari. Essa tiene conto della direttiva sull’etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/113/CE

12.1.2002

11.7.2003

GU L 10 del 12.1.2002

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/84/CE

12.7.2004

-

GU L 219 del 19.6.2004

Regolamento (CE) n. 1182/2007

6.11.2007

-

GU L 273 del 17.10.2007

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2001/113/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1021/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione [Gazzetta ufficiale L 287 del 29.10.2013].

Il presente regolamento allinea gli attuali poteri di attuazione della Commissione stabiliti nelle cinque direttive sulla colazione, con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), specificatamente con l'articolo 290 che consente alla Commissione di adottare atti delegati.

Ultima modifica: 30.04.2014

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