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Succhi di frutta e prodotti analoghi

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce norme specifiche per la composizione, l’impiego di denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e l’etichettatura dei succhi di frutta.

PUNTI CHIAVE.

Succhi di frutta

I prodotti oggetto della presente direttiva sono:

  • i succhi di frutta,
  • i succhi di frutta da concentrato,
  • succhi di frutta concentrati,
  • i succhi di frutta disidratati/in polvere,
  • i succhi di frutta estratti con acqua e
  • i nettari di frutta.

Tali prodotti sono definiti in base alla loro composizione e ai loro processi di preparazione, al fine di favorire un utilizzo commerciale corretto e non ingannevole delle loro denominazioni per i consumatori. La direttiva definisce inoltre alcune denominazioni (tradizionali) particolari utilizzate in alcuni paesi e in alcune lingue.

Etichettatura

  • I succhi di frutta sono etichettati in conformità con le regole generali definite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari (si veda la sintesi). Tuttavia, la presente direttiva prevede disposizioni specifiche per una migliore informazione dei consumatori. Tali disposizioni richiedono di indicare chiaramente nel nome del prodotto:
    • se un prodotto è un miscuglio di diversi tipi di frutta;
    • se un prodotto è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato.
  • A partire dalla modifica della direttiva 2012/12/UE, l’aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta non è più consentita. Per quanto riguarda gli altri prodotti, gli zuccheri aggiunti dovranno continuare a essere indicati in etichetta, in conformità con il regolamento (UE) n. 1169/2011. Poiché in precedenza l’aggiunta di zuccheri era consentita, era frequente che alcuni operatori del settore alimentare indicassero in etichetta l’assenza di zuccheri aggiunti nei succhi di frutta per ragioni commerciali, attraverso l’indicazione «senza zuccheri aggiunti». L’uso di tale dichiarazione è stato vietato dopo la conclusione del periodo di transizione di diciotto mesi.
  • Per consentire al settore di informare adeguatamente i consumatori durante il periodo di transizione e per ulteriori 18 mesi dopo la sua conclusione, gli operatori del settore alimentare hanno potuto inserire sulle etichette una dichiarazione per informare i consumatori che, da una certa data in poi, nessun succo di frutta conterrà zuccheri aggiunti.
  • Per i prodotti ottenuti a partire da due o più tipi di frutta, fatta eccezione per i casi in cui si utilizza succo di limone e/o di lime, il nome del prodotto deve essere composto da un elenco dei tipi di frutta utilizzati, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree presenti, come indicato nell’elenco degli ingredienti.
  • Nel caso di prodotti ottenuti con tre o più frutti, l’indicazione dei tipi di frutta utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «diversi frutti», da un’indicazione simile o dal numero di tipi di frutta utilizzati.
  • Per i succhi di frutta concentrati, non destinati al consumatore finale, l’imballaggio deve riportare la presenza e la quantità di succo di limone, succo di lime o di sostanze acidificanti aggiunti sull’imballaggio, su un’etichetta apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento.
  • La direttiva enumera le materie prime autorizzate per la fabbricazione dei succhi e nettari nonché gli additivi che possono essere autorizzati, salvo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
  • I tenori minimi di succo e/o di purea di frutta nei nettari di frutta devono rispettare i livelli indicati nella presente direttiva e devono essere indicati sull’etichettatura del prodotto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 12 gennaio 2002 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro l’11 luglio 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/112/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana per adeguarne l’allegato I al progresso tecnico (GU L 288 del 2.10.2014, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020

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