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Caseine e caseinati alimentari

Le caseine * e i caseinati * destinati all’alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine (proteine presenti nel latte). Le loro caratteristiche di composizione e di fabbricazione sono armonizzate a livello europeo. La Commissione ha proposto una revisione della legislazione (direttiva 83/417/CEE) per creare un elenco degli enzimi autorizzati nella fabbricazione di caseine e armonizzare la loro etichettatura. Gli enzimi autorizzati nella fabbricazione di caseine devono essere conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1332/2008 sugli enzimi alimentari.

ATTO

Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all’alimentazione umana [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La presente direttiva definisce le lattoproteine che rientrano nel suo ambito di applicazione e specifica le denominazioni corrispondenti a tali definizioni. Le denominazioni devono essere utilizzate in commercio per designare i prodotti conformi alle norme della direttiva.

I prodotti definiti dalla direttiva non possono essere immessi in commercio se non rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla direttiva. I prodotti che non sono coperti dalla direttiva devono essere denominati ed etichettati in modo da non indurre l’acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed utilizzazione.

Le caratteristiche di composizione e di trattamento delle caseine e dei caseinati sono precisate e inserite nella definizione dei prodotti interessati.

Inoltre le caseine e i caseinati sono sottoposti ad un trattamento termico per ragioni di salute e d’igiene.

Etichettatura

A prescindere dalle disposizioni comunitarie in materia di etichettatura degli alimenti, l’etichettatura delle caseine e dei caseinati deve comprendere:

  • per i caseinati: il catione o i cationi;
  • per le miscele: la dicitura «miscela di…», seguita dall’indicazione dei vari prodotti da cui la miscela è formata, l’indicazione del o dei cationi per i caseinati e il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati;
  • la quantità netta espressa in chilogrammi o grammi;
  • il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno della Comunità;
  • l’indicazione del paese d’origine per i prodotti importati dai paesi terzi;
  • la data di fabbricazione o un’indicazione che permetta di identificare il lotto.

La presente direttiva richiede parimenti che le indicazioni riportate nell’etichetta siano facilmente comprensibili dal consumatore. (Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Utilizzazione delle lingue per l’informazione dei consumatori).

Criteri di purezza

I criteri di purezza delle caseine e dei caseinati alimentari e le modalità relative al prelievo dei campioni sono adottati dal Consiglio in seguito a proposta della Commissione.

Clausola di libera circolazione e di salvaguardia

La direttiva assicura la libera circolazione delle caseine e dei caseinati alimentari nell’Unione europea (UE), salvo in casi di tutela della salute pubblica, di repressione delle frodi (si veda il caso della pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa) e per la tutela della proprietà industriale e commerciale.

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (introdotto dal regolamento (CE) n. 807/2003).

Contesto

I metodi di analisi necessari al controllo della composizione delle caseine e dei caseinati sono stati trattati in una prima direttiva 85/503/CEE della Commissione. Successivamente è stata adottata la direttiva 86/424/CEE, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell’analisi chimica (cfr. la rubrica seguente «Atti collegati»).

Termini chiave dell’atto

  • Caseine: la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell’acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione, mediante aggiunta di acido, o mediante acidificazione microbica, o mediante presame, o mediante altri enzimi coagulanti del latte.
  • Caseinati: i prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine non neutralizzanti.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 83/417/CEE

2.8.1983

-

GU L 237 del 26.8.1983

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 807/2003

5.6.2003

-

GU L 122 del 16.5.2003

Modifica degli allegati

ALLEGATO I – Caseine alimentari: Regolamento (CE) n. 1332/2008 [Gazzetta ufficiale L 354 del 31.12.2008].

ATTI COLLEGATI

Prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi d’analisi per le caseine ed i caseinati alimentari [Gazzetta ufficiale L 308 del 20.11.1985]. Questa direttiva stabilisce i metodi d’analisi comunitari che devono essere seguiti per controllare le caseine e i caseinati alimentari.

Prima direttiva 86/424/CEE della Commissione, del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell’analisi chimica [Gazzetta ufficiale L 243 del 28.8.1986]. Questa direttiva stabilisce le modalità relative al prelievo dei campioni.

Ultima modifica: 28.02.2009

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