Miele
L’Unione europea (UE) definisce una serie di regole comuni specifiche per il miele che va a completare la legislazione applicabile ai prodotti alimentari. Tali regole riguardano la composizione, la definizione del miele, le denominazioni commerciali, l'etichettatura, la presentazione e l'informazione sull'origine.
SINTESI
La presente direttiva stabilisce regole comuni riguardanti la composizione e la definizione del miele. Essa specifica inoltre le diverse varietà di miele che possono essere immesse sul mercato con adeguate denominazioni nonché le regole relative all’etichettatura, alla presentazione e all’indicazione dell’origine.
Definizione
Il miele è definito come una sostanza dolce naturale che le api della specie Apis mellifera producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.
Quando il miele è commercializzato o impiegato in un qualsiasi prodotto destinato al consumo umano, deve presentare altresì le caratteristiche di composizione fissate nell’allegato II della presente direttiva.
Etichettatura
La presente direttiva integra le regole generali di etichettatura dei prodotti alimentari previste dalla direttiva 2000/13/CE rendendo obbligatoria la menzione di informazioni fondamentali per il consumatore. L’etichettatura deve in particolare includere il paese di origine del miele (con una flessibilità per le miscele di mieli di diversa origine) nonché una delle denominazioni fissate nell’allegato I. Tuttavia, tali denominazioni possono essere sostituite in alcuni casi dalla semplice denominazione del prodotto «miele» (salvo se si tratta di «miele filtrato», «miele di favo», «miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele» o di «miele per uso industriale»).
Tale etichettatura può essere completata con indicazioni concernenti l’origine regionale, territoriale o topografica, l’origine floreale o vegetale, o con criteri di qualità specifici (salvo per il «miele filtrato» e il «miele per uso industriale»).
Contesto
La direttiva 2001/110/CE è l’ultima di una serie di cinque direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari, presentate dalla Commissione nel giugno del 1996 in uno sforzo di semplificazione. Le altre direttive riguardano il latte conservato, taluni zuccheri, i succhi di frutta e le confetture.
La direttiva 2001/110/CE abroga la direttiva 74/409/CEE a partire dal 1° agosto 2003.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2001/110/CE |
1.2.2002 |
31.7.2003 |
GU L 10 del 12.1.2002 |



