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Sicurezza sui prodotti alimentari - sicurezza sui materiali e oggetti a contatto con prodotti alimentari

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il presente regolamento stabilisce norme comuni per l’immissione sul mercato dei materiali e oggetti destinati a contatto con prodotti alimentari (MCA), incluso imballaggio alimentare, stoviglie, servizio da tavola e impianti di produzione alimentare, sono destinati o possono entrare in contatto, o trasferire i loro componenti (sostanze che tali costituenti possono contenere) nei prodotti alimentari.
  • Il presente regolamento mira a proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori e assicura che i prodotti siano venduti ovunque all’interno dello Spazio economico europeo- un’area compresa dell’Unione europea (Unione) Stati membri, Islanda, Liechtenstein e Norvegia - nella quale ci sia libera circolazione delle persone, beni, servizi e capitali.

PUNTI CHIAVE

  • Materiali e oggetti destinati a contatto con prodotti alimentari devono essere prodotti in conformità alle buone pratiche di fabbricazione cosicché, nelle condizioni normali o prevedibili di uso, tali materiali non trasferiscono i loro componenti di prodotti alimentari in quantità tali da:
    • mettere in pericolo la salute umana;
    • comportare una modifica in accettabile della composizione dei prodotti alimentari; o
    • un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
  • la legislazione include 17 gruppi di materiale e articoli per le quali misure specifiche possono essere adottate.
  • Tali misure specifiche possono includere una lista di sostanze autorizzate all’interno della Comunità per l’uso nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e restrizioni come i limiti di migrazione (trasferimenti di componenti).
  • Il regolamento enuncia anche il processo per un’applicazione dell’uso di nuove sostanze in cui una lista esiste, come i materiali e oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Un fascicolo deve essere inviato all’autorità nazionale pertinente, il quale poi viene inoltrato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
  • i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che non sono ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari quando questi sono venduti ai consumatori, come stoviglie e servizio da tavola, devono essere identificati come «prodotti alimentari a contatto» o accompagnati dal simbolo che riporta il vino e la forchetta come specificato nell’allegato II al regolamento, se destinato all’uso dell’articolo come un materiale destinato a venire a contatto con un prodotto alimentare non è chiaro. Altre informazioni per garantire l’uso sicuro dell’articolo sui materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari deve essere fornito ove pertinente.
  • Misure di rintracciabilità devono essere permettere il ritiro di qualunque merce difettosa o fornire al pubblico le informazioni specifiche.
  • Le norme non si applicano ai:
    • materiali e articoli antichi;
    • rivestimenti, per esempio croste di formaggi, prodotti a base di carne o frutta, i quali fanno parte di prodotti alimentari o che possono essere mangiati con essi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrata in vigore dal 3 dicembre 2004, eccetto per la rintracciabilità delle misure, i quali sono entrate in vigore dal 27 ottobre 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1935/2004 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.01.2022

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