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Buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

A decorrere dal primo agosto 2008, la fabbricazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti è soggetta a norme relative alle buone pratiche di fabbricazione armonizzate per tutta l'Unione europea (UE), affinché tali materiali non costituiscano un pericolo per il consumatore né modifichino la composizione o le caratteristiche organolettiche degli alimenti.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

SINTESI

Il presente regolamento stabilisce cosa si intende per «buone pratiche di fabbricazione *» per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Nel contesto dell'Unione europea (UE), tali buone pratiche armonizzano i processi di fabbricazione per i suddetti materiali in tutte le loro fasi, dalla fabbricazione alla distribuzione.

I fabbricanti sono tenuti a istituire un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità (si veda qui di seguito) attraverso norme specifiche per la fabbricazione, ad esempio per i processi che utilizzano inchiostri da stampa.

I materiali a contatto con gli alimenti includono oggetti quali i recipienti e gli imballaggi, ma anche qualsiasi materiale a contatto con i prodotti alimentari, come la carta e il cartone o quelli che presumibilmente cedono i loro costituenti agli alimenti, come gli inchiostri e le colle.

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 riporta nell'allegato 1 un elenco dei materiali a cui si applica il presente regolamento: gli oggetti attivi e intelligenti, nonché colle, ceramiche, sughero, caucciù, vetro, resine scambiatrici di ioni, metalli e leghe, carta e cartone, materiali plastici, inchiostri di stampa, cellulose rigenerate, siliconi, tessili, vernici e rivestimenti, cere e legno.

Sistema di assicurazione della qualità e controllo della qualità

Il presente regolamento obbliga i fabbricanti ad attuare un sistema di assicurazione della qualità (che tenga conto dell'adeguatezza del personale necessario per realizzarlo e delle dimensioni dell'impresa) nonché un sistema di controllo della qualità. Quest'ultimo prevede misure volte a correggere eventuali mancanze di conformità alle buone pratiche di fabbricazione.

Inoltre il fabbricante elabora e conserva la documentazione riguardante le specifiche, le formulazioni e le trasformazioni del prodotto che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza del prodotto, nonché la documentazione relativa alle varie operazioni di fabbricazione. Il fabbricante deve altresì mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedano, tale documentazione.

Termini chiave dell’atto
  • Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices — GMP): gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 2023/2006

18.1.2007

-

GU L 384 del 29.12.2006

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Allegato - Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione
Regolamento (CE) n. 282/2008 [Gazzetta ufficiale L 86 del 28.3.2008].

Ultima modifica: 18.11.2009

Vedi anche

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