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Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). Richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.

Gli ambiti principali non contemplati dal presente regolamento sono: sostanze e miscele radioattive, cosmetici, medicinali e alcuni dispositivi medici, alimenti e trasporto di merci pericolose.

PUNTI CHIAVE

Classificazione

Le sostanze e le miscele sono classificate in specifiche classi (tipi) e categorie (livelli) di pericolo:

  • pericoli fisico-chimici (ad esempio liquido infiammabile);
  • pericoli per la salute (ad esempio tossicità acuta, cancerogenicità);
  • pericoli ambientali (ad esempio per lo strato di ozono, l’ambiente acquatico).

L’allegato I stabilisce i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.

Etichettatura

Le sostanze e le miscele devono recare etichette con le seguenti informazioni:

  • dati del fornitore;
  • nome della sostanza o miscela e/o numero di identificazione;
  • quantità nominale del prodotto nella confezione;
  • pittogrammi di pericolo (disegni grafici che combinano simboli e altri elementi grafici);
  • avvertenze sul livello di pericolo («Attenzione» o «Pericolo»);
  • frasi di rischio («Pericolo di incendio o di proiezione», «Letale se ingerito», ecc.);
  • consigli per la sicurezza («Conservare soltanto nel contenitore originale», «Proteggere dall’umidità», «Tenere fuori dalla portata dei bambini» ecc.).

Imballaggio

L’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose deve:

  • impedire la fuoriuscita del contenuto;
  • essere costituito da materiali che non si deteriorino a contatto con il contenuto;
  • essere solido e robusto;
  • disporre di chiusure sigillabili.

In alcuni casi, sono necessarie chiusure di sicurezza per bambini e un’indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

Armonizzazione

Il settore dovrebbe giungere a un accordo sulla classificazione di tutte le sostanze (autoclassificazione). Tuttavia, per pericoli particolarmente gravi, ad esempio nel caso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono proporre classificazioni armonizzate che la Commissione europea rende poi obbligatorie per legge.

Notifica

La classificazione e l’etichettatura di ogni sostanza pericolosa o registrata nel REACH e messa in vendita devono essere comunicate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per essere incluse nel rispettivo inventario delle classificazioni e delle etichettature che l’Agenzia aggiorna regolarmente.

Trasmissione delle informazioni per i centri antiveleni

Gli Stati membri sono tenuti a istituire enti designati, spesso noti come centri antiveleni, per la ricezione di informazioni relative alla composizione di miscele pericolose, quali detergenti, vernici, adesivi, ecc. Le aziende fornitrici di prodotti chimici pericolosi devono dare informazioni ai centri antiveleni nazionali per mettere in campo risposte di emergenza sanitaria.

Allegati

Il regolamento ha otto allegati:

  • allegato I — disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose;
  • allegato II — disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele;
  • allegato III — elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell’etichetta;
  • allegato IV — elenco dei consigli di prudenza;
  • allegato V — pittogrammi di pericolo;
  • allegato VI — classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose;
  • allegato VII — tabella di conversione dalla classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE alla classificazione a norma del presente regolamento;
  • allegato VIII — informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure preventive.

Revisioni del regolamento

Sin dall’adozione nel 2008, il regolamento è stato oggetto di modifica quasi ogni anno, per cui la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose sono aggiornate mediante un adeguamento al progresso tecnico (ATP). La Commissione adotta un ATP in seguito al parere scientifico del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. Possono essere apportati tramite un ATP anche altri cambiamenti al testo giuridico, come quelli che attuano modifiche al sistema mondiale armonizzato e l’aggiunta dell’allegato VIII al regolamento [si veda inoltre la versione consolidata del regolamento (CE) n. 1272/2008]. La maggior parte delle modifiche apportate si riferisce agli allegati del regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 20 gennaio 2009. Si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 1o dicembre 2010 e alle miscele dal 1o giugno 2015.

CONTESTO

Il regolamento completa il sistema REACH per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze chimiche e la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 31.07.2023

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