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Norme dell’Unione europea sulle acque minerali naturali

SINTESI DI:

Direttiva 2009/54/CE: utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Armonizza le condizioni per la vendita delle acque minerali naturali nell’Unione europea (UE) e garantisce che queste ultime siano sicure per il consumo umano.

PUNTI CHIAVE

  • Le autorità nazionali devono garantire che l’acqua sia conforme alla normativa dell’UE prima di conferirle la denominazione di «acqua minerale naturale». Ciascun paese dell’UE informa la Commissione europea quando tale status viene riconosciuto o revocato.
  • L’acqua minerale naturale importata nell’UE deve essere certificata e rispettare i criteri imposti ai concorrenti nazionali.
  • L’acqua minerale naturale può subire unicamente trattamenti quale ad esempio la separazione degli elementi instabili, come i composti del ferro e dello zolfo.
  • Alla fonte, e quando vengono messe in vendita, le acque minerali naturali devono essere prive di parassiti, colibacilli vari (tipi di batteri) e altri ingredienti pericolosi per la salute umana.
  • I contenitori delle acque minerali naturali devono essere adeguatamente sigillati per evitare qualsiasi contaminazione.
  • Le acque minerali naturali possono essere vendute, se del caso, in base alle seguenti definizioni:
    • acqua minerale naturale;
    • acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica*;
    • acqua minerale naturale naturalmente gassata*;
    • acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente.
  • Le etichette devono inoltre contenere le informazioni seguenti:
    • i dettagli relativi alla composizione analitica dell’acqua;
    • il nome e il luogo della sorgente utilizzata;
    • le informazioni circa gli eventuali trattamenti ai quali l’acqua è stata sottoposta.
  • È illegale utilizzare più di una designazione commerciale per commercializzare acque minerali naturali provenienti dalla stessa sorgente.
  • Non è lecito attribuire all’acqua caratteristiche che non possiede.
  • Il termine «acqua di sorgente» può essere usato solo per le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che soddisfino le condizioni relative alla salute e all’etichettatura previste dalla normativa.
  • Nel caso in cui un’autorità nazionale consideri un’acqua minerale naturale pericolosa per la salute umana, potrà limitarne o vietarne la vendita e informerà gli altri paesi dell’UE e la Commissione in merito.
  • La normativa non si applica alle acque considerate dei medicinali, né alle acque minerali naturali utilizzate come cure all’interno di centri termali e idrotermali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 16 luglio 2009.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, vedere la pagina «Acque minerali naturali e acque di sorgente» sul sito Internet della Commissione europea.

TERMINI CHIAVE

* Acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica: un’acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica (CO2) non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene.

* Acqua minerale naturale naturalmente gassata: un’acqua il cui tenore di CO2 proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di CO2 proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni.

ATTO

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pagg. 45-58)

Ultimo aggiornamento: 12.04.2016

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