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Apparecchi a gas (fino al 2018)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/142/CE: apparecchi a gas

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce le norme per immettere sul mercato e far funzionare gli apparecchi a gas e i rispettivi dispositivi.
  • Fornisce l'accesso al mercato dell'Unione europea (UE) ai prodotti interessati per quanto riguarda la sicurezza relativa al gas di tali prodotti.
  • Si occupa dell'efficienza energetica di tali prodotti, laddove non si applichi nessun'altra normativa specifica dell'UE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica agli apparecchi e dispositivi a gas, laddove per:
    • apparecchi si intendono gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 oC, nonché i bruciatori ad induzione per tiraggio meccanico (bruciatori a gas provvisti di ventilatori aria comburente) e i corpi scaldanti da attrezzare con tali bruciatori;
    • dispositivi si intendono i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i sottogruppi (diversi dai bruciatori ad induzione per tiraggio meccanico e dai corpi scaldanti da attrezzare con tali bruciatori), che sono commercializzati separatamente e sono progettati per essere incorporati in un apparecchio a gas, oppure sono assemblati per costituire un tale apparecchio.
  • Gli apparecchi progettati specificamente per l'uso in processi industriali effettuati in locali industriali sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Condizioni da rispettare quando si immettono gli apparecchi sul mercato

  • Gli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva devono essere progettati e costruiti in modo da funzionare senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, quando usati normalmente.
  • Tutti gli apparecchi devono essere corredati da:
    • istruzioni tecniche elaborate per l'installatore contenenti tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione richieste per garantire che tali operazioni siano effettuate correttamente e che l'apparecchio possa essere usato in sicurezza, comprese ad esempio precisazioni sul tipo di gas e la pressione di alimentazione utilizzati, l'aerazione dei locali richiesta, nonché le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
    • istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente contenenti tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione sicura e che richiamino l'attenzione dell'utente su eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso;
    • avvertenze che indicano il tipo di gas, la pressione d'alimentazione del gaso e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso, in particolare la restrizione nel caso in cui l'apparecchio debba essere installato solo in aree sufficientemente ventilate.

Esame del tipo

  • Il fabbricante deve presentare una richiesta d'esame CE presso un unico organismo notificato* che contiene:
    • il nome e l'indirizzo del fabbricante;
    • una dichiarazione scritta in cui si afferma che l'apparecchio non è stato presentato a nessun altro organismo notificato;
    • la documentazione relativa al progetto, come descritto nell'allegato IV alla presente direttiva.
  • Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato d'esame CE del tipo.

Dichiarazione di conformità CE*

  • A scelta del fabbricante, la sorveglianza obbligatoria della fase di produzione da parte di un organismo notificato si basa su quattro moduli alternativi di valutazione di conformità, indicati nell'allegato II alla direttiva.
  • Dopo una valutazione di conformità positiva del prodotto, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità CE in cui dichiara che il prodotto interessato soddisfa i requisiti della presente direttiva.
  • L'apparecchio o la relativa targhetta devono recare il marchio CE e le seguenti indicazioni:
    • il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
    • la denominazione commerciale dell'apparecchio;
    • il tipo di alimentazione elettrica, se applicabile;
    • la categoria di apparecchio;
    • le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Abrogazione

La direttiva 2009/142/CE è abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/426, in vigore dal 21 aprile 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 5 gennaio 2010 e abroga e codifica la direttiva 90/396/CE e i relativi emendamenti, che i paesi dell'UE dovevano integrare nel diritto nazionale entro il 30 giugno 1991.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Organismo notificato: fornisce la valutazione di conformità alle condizioni stabilite dalle direttive. Si tratta di un servizio ai fabbricanti nell'interesse pubblico.

Dichiarazione di conformità al tipo CE: un fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo CE e soddisfano i requisiti essenziali della presente direttiva.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10-27)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99-147)

Ultimo aggiornamento: 30.01.2017

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