Apparecchi a gas
La presente direttiva risponde al bisogno di armonizzazione normativa per soddisfare le esigenze di sicurezza, salute e risparmio energetico in materia di apparecchi a gas nell'Unione europea.
ATTO
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente gli apparecchi a gas (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva si applica ai seguenti apparecchi e dispositivi a gas:
- apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C;
- dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Tali apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo da funzionare senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Tutti gli apparecchi immessi sul mercato devono essere corredati da:
- istruzioni tecniche elaborate per l'installatore che precisano il tipo di gas e la pressione di alimentazione utilizzati, l'aerazione dei locali richiesta, nonché le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente contenenti le informazioni necessarie per l'utilizzazione sicura;
- avvertenze che indicano il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso.
Il fabbricante deve garantire la sicurezza delle proprietà dei materiali.
Il fabbricante deve presentare una richiesta d'esame CE presso l'organismo notificato * che contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- una dichiarazione scritta;
- la documentazione relativa al progetto.
Se la richiesta soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'oganismo notificato rilascia al richiedente un certificato d'esame CE del tipo.
Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
Il fabbricante può a sua volta fare una dichiarazione CE di conformità al tipo *.
L'apparecchio o impianto a gas deve contenere le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell'apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
La presente direttiva abroga la direttiva 90/396/CEE.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2009/142/CE |
5.1.2010 |
- |
GU L 330 del 16.12.2009 |
Il presente documento di sintesi, diffuso a titolo informativo, non è inteso a interpretare né sostituire il documento di riferimento, che costituisce l'unica base giuridica vincolante.



