Prodotti difettosi: responsabilità
La legislazione europea tutela i consumatori contro i danni provocati da prodotti difettosi. Le vittime possono quindi chiedere un risarcimento riguardante i prodotti messi in circolazione nel mercato interno.
ATTO
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi [Cfr atto(i) modificativo(i)].
SINTESI
La presente direttiva stabilisce un principio di responsabilità indipendente dalla colpa applicabile ai produttori europei. Infatti, quando un prodotto * difettoso provoca un danno a un consumatore è possibile tirare in causa la responsabilità del produttore.
Vengono considerati produttori:
- il produttore di una materia prima, il fabbricante di un prodotto finito o di una parte componente;
- l'importatore del prodotto;
- qualsiasi persona che apponga al prodotto il proprio nome, la propria marca o qualsiasi altro segno distintivo;
- qualsiasi persona che fornisca un prodotto il cui produttore o importatore non può essere identificato.
Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido.
Prova del danno
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
- la presentazione del prodotto;
- l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;
- il momento della messa in circolazione del prodotto.
Alla vittima spetta l’onere della prova, che deve comprovare:
- l'esistenza del danno;
- il carattere difettoso del prodotto;
- un legame di causa/effetto fra il danno subito e il difetto.
Tuttavia, non dovrà dimostrare la negligenza o l'errore del produttore o dell'importatore.
Esonero della responsabilità del produttore
Il produttore non viene ritenuto responsabile qualora possa dimostrare:
- di non aver messo in circolazione il prodotto;
- che il difetto sia comparso successivamente alla messa in circolazione del prodotto;
- che il prodotto non sia stato fabbricato per la vendita o la distribuzione a scopo economico;
- che il prodotto non sia stato né fabbricato né distribuito nell'ambito della sua attività professionale;
- che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a disposizioni vincolanti emanate dalle autorità pubbliche;
- che le conoscenze tecniche al momento della messa in circolazione del prodotto non erano sufficienti per individuare il difetto. A questo proposito gli Stati membri sono autorizzati ad adottare provvedimenti di deroga;
- che il difetto di una parte componente è derivato dalla fabbricazione di un prodotto finale.
In caso di colpa della vittima, la responsabilità del produttore potrà essere ridotta.
Danni coperti
La direttiva si applica ai danni:
- causati dalla morte o da lesioni fisiche;
- causati a un bene di uso o consumo privato.
Tuttavia, gli Stati membri possono fissare un limite alla responsabilità globale del produttore in caso di morte o di lesioni fisiche causate da una serie di articoli che presentano gli stessi difetti.
La direttiva, inoltre, non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari coperti da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.
Termine della responsabilità
La vittima dispone di un termine di tre anni per chiedere un indennizzo. Tale termine decorre dalla data in cui la vittima ha preso conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.
Inoltre, il produttore non è più responsabile dieci anni dopo la data di messa in circolazione del prodotto.
Nessuna clausola contrattuale può autorizzare il produttore a limitare la propria responsabilità nei confronti della vittima.
Le legislazioni nazionali in materia di responsabilità civile continuano ad essere applicabili.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 85/374/CEE |
30.7.1985 |
30.7.1988 |
GU L 210 del 7.8.1995 |
| Atto(i) modificativo(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 1999/34/CE |
4.6.1999 |
4.12.2000 |
GU L 141 del 4.6.1999 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 85/374/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.



