Imitazione pericolosa dei prodotti alimentari
L'Unione europea vieta dal 1989 la vendita di ogni oggetto che per forma, colore o odore possa somigliare ad un prodotto alimentare, in particolare a un dolciume. Tale divieto comprende la fabbricazione, la commercializzazione e l'importazione di ogni tipo di oggetto che possa pregiudicare la salute ovvero la sicurezza inducendo il consumatore in errore.
ATTO
Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
SINTESI
La direttiva si applica ai prodotti non commestibili ma che possono essere confusi con prodotti alimentari per la loro apparenza, il loro odore, il loro imballaggio, etc.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per vietare la commercializzazione, l'importazione e la fabbricazione di tali prodotti.
Vanno effettuati controlli al fine di garantire che non venga commercializzato nessun prodotto di questo tipo.
Se uno Stato membro vieta un prodotto nel quadro della presente direttiva, ne informa la Commissione e fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire che vengano informati gli altri Stati membri.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore - Data di scadenza | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 87/357/CEE | 26.06.1987 | 26.06.1989 | Gazzetta ufficiale L 192 del 11.07.1987; parere rettificativo: GU L 275 del 29.09.1987 |



