Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Il Consiglio ha istituito una rete giudiziaria in materia civile e commerciale volta ad agevolare la cooperazione fra gli Stati membri in tali ambiti. Attraverso Internet i cittadini possono accedere a informazioni sul sistema giuridico negli Stati membri rispettivi (su come ricorrere al giudice, sull'assistenza giudiziaria, ecc). La rete è costituita da punti di contatto negli Stati membri.
ATTO
Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
L’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il buon funzionamento del mercato interno, richiedono che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in materia civile e commerciale, venga migliorata, semplificata e accelerata.
L'attuale decisione del Consiglio mira a conseguire questi obiettivi, la cui importanza è stata riconosciuta nel piano d’azione del Consiglio e della Commissione del dicembre 1998 e dal Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999, mediante la creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è composta da:
- punti di contatto centrali designati dagli Stati membri, eventualmente coadiuvati da un numero limitato di punti di contatto aggiuntivi;
- magistrati di collegamento e altre autorità (responsabili per la cooperazione in materia civile e commerciale) la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro;
- associazioni professionali che rappresentano gli operatori della giustizia che partecipano all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile.
Nella presente decisione si intende per “Stato membro” ogni Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Informare gli Stati membri e il pubblico in materia civile e commerciale
La rete ha due finalità precise:
- facilitare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati membri istituendo un sistema di informazione per i membri della rete;
- facilitare l’accesso alla giustizia fornendo informazioni sugli atti comunitari e gli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria.
La rete inoltre contribuisce:
- al buon svolgimento dei procedimenti aventi risvolti transnazionali;
- ad agevolare le richieste di cooperazione fra Stati membri, in particolare qualora non sia applicabile né un atto comunitario, né uno strumento internazionale;
- all'attuazione degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra gli Stati membri.
Adempiere alle finalità della rete: i punti di contatto
I punti di contatto svolgono un ruolo chiave nella rete, forniscono informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali, nonché le informazioni necessarie per la cooperazione e l’applicazione della legge vigente dello Stato membro, agevolano il trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria, ricercano soluzioni alle eventuali difficoltà e coordinano la cooperazione fra i membri nazionali.
I punti di contatto rispondono alle richieste di cooperazione giudiziaria entro un termine stabilito (entro 15 giorni dal ricevimento, in assenza di proroga) utilizzando i mezzi tecnologici forniti dagli Stati membri. La Commissione tiene un registro delle richieste e delle risposte dei punti di contatto.
I punti di contatto organizzano riunioni a scadenza semestrale per scambiare informazioni ed esperienze, individuare i problemi e le migliori pratiche, e delineare i parametri per il sistema di informazione.
Pur non rientrando nel campo d’applicazione della presente decisione, la Danimarca può essere rappresentata alle riunioni della rete. Inoltre, i paesi in fase di adesione e i paesi candidati, come pure alcuni paesi terzi, possono far partecipare a queste riunioni, in qualità di osservatori, un massimo di tre rappresentanti ciascuno.
Al di fuori delle riunioni i punti di contatto possono scambiarsi informazioni utilizzando un sistema sicuro e ad accesso limitato, appositamente organizzato dalla Commissione.
La rete deve mantenere i contatti con reti analoghe e organizzazioni internazionali quali la Rete giudiziaria europea in materia penale, la Rete europea di formazione giudiziaria (EN) (FR), la Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), nonché le reti di cooperazione giudiziaria istituite fra i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
Fornire informazioni al pubblico
Un sistema di informazione basato su Internet permetterà di accedere ad informazioni riguardanti le misure giuridiche in vigore, la giurisprudenza, i sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e la cooperazione in materia civile e commerciale. Il sistema comprende inoltre una serie di schede pratiche d’informazione destinate al pubblico.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Decisione 2001/470/CE |
1.12.2002 |
- |
GU L 174 del 27.6.2001 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Decisione n. 568/2009/CE |
11.1.2011 |
- |
GU L 168 del 30.6.2009 |
Le modifiche e correzioni successive della Decisione 2001/470/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 16 maggio 2006 sull’applicazione della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [COM(2006)203 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La presente relazione della Commissione è redatta conformemente all’articolo 19 della decisione citata. La relazione espone le caratteristiche e il funzionamento della rete fino ad ora. In generale la Commissione ritiene che la rete soddisfi gli obiettivi che le sono stati assegnati, ma constata che è ben lungi dall'aver sviluppato tutte le possibilità; a tal fine è essenziale che la rete disponga dei mezzi necessari all'adempimento dei suoi compiti. Tra l'altro la Commissione auspica che:
- i punti di contatto principali degli Stati membri possano dedicare interamente la loro attività alla rete e che gli Stati membri accordino loro le prerogative e le risorse necessarie a tal fine;
- siano effettuati maggiori sforzi per completare lo sviluppo del sito Internet della rete in termini contenutistici e linguistici;
- siano proseguiti i lavori relativi all’elaborazione di guide pratiche e le azioni di informazione, sviluppando di più le attività relative alla discussione su casi concreti;
- i punti di contatto divengano progressivamente accessibili al pubblico tramite mezzi di comunicazione on line.
Vedi anche
- Commissione europea, direzione generale (DG) Giustizia, libertà e sicurezza: Centro di documentazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile (EN): Studio sul funzionamento della rete giudiziaria europea, del 20 giugno 2005, commissionato dalla Commissione (EN
) - Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale



