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Aiuti alla formazione

La Commissione esenta dall'obbligo di notifica alcuni aiuti di Stato alla formazione che risultino compatibili con le regole della concorrenza.

ATTO

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro ad un'impresa nell'ambito della formazione. La formazione può intervenire in tutti i settori. E' detta "specifica" nel caso in cui sia prevalentemente applicabile alla posizione attuale o futura occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria; "generale" se in grado di fornire qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di occupazione. Il primo tipo di azione di formazione comporta un rischio di distorsione della concorrenza maggiore rispetto alle azioni di formazione generale.

Condizioni di esenzione

Gli aiuti alla formazione sono esenti da notifica se l'intensità dell'aiuto non supera una percentuale determinata dell'importo globale del progetto. Precisamente:

  • nel caso di un progetto di formazione specifica, l'intensità degli aiuti non deve superare il 25% per le grandi imprese e il 35% per le piccole e medie imprese (PMI);
  • nel caso di "formazione generale", il massimale degli aiuti non deve superare il 50% per le grandi imprese e il 70% per le PMI;
  • nel caso intervengano entrambe, l'intensità degli aiuti non deve superare il 25% per le grandi imprese e il 35% per le PMI.

In alcuni casi, l'intensità dell'aiuto può essere maggiorata delle seguenti percentuali:

  • di 5 punti percentuali nel caso di imprese situate in regioni che possono beneficiare di aiuti regionali;
  • di 10 punti percentuali nel caso di imprese situate in regioni con un tenore di vita anormalmente basso e che presentino una grave forma di sottoccupazione;
  • di 10 punti percentuali se la formazione è indirizzata a lavoratori svantaggiati;
  • di 100 punti percentuali nel caso di aiuti concessi nel settore del trasporto marittimo a condizione che il beneficiario sia un membro attivo dell'equipaggio e che la formazione sia realizzata a bordo delle navi.

I costi ammissibili di un progetto di formazione comprendono:

  • la retribuzione del personale docente;
  • le spese di trasferta del personale docente;
  • le spese dei partecipanti alla formazione;
  • i costi di fornitura e materiali;
  • l'ammortamento dei beni e delle attrezzature;
  • i costi dei servizi di consulenza;
  • le retribuzioni dei partecipanti al progetto di formazione.

Nei casi in cui uno degli aiuti destinati alla formazione soddisfi i criteri per l'esenzione dall'obbligo di notifica, il presente regolamento dev'essere menzionato.

L'esenzione non si applica ai progetti individuali di formazione che superano il budget di un milione di EUR. Gli aiuti esentati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Inoltre, le percentuali accordate comprendono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari.

Trasparenza e controllo

Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione richiede agli Stati membri:

  • di comunicarle entro un termine di venti giorni una sintesi delle informazioni relative a questo regime di aiuti (allegato II);
  • di conservare registri dettagliati relativi ai regimi di aiuti esentati dal presente regolamento;
  • di redigere una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento (allegato III).

Contesto

Il regolamento 994/98 consente alla Commissione europea di esimere certe categorie di aiuti di Stato. In questo contesto, il presente regolamento si prefigge di esimere gli aiuti alla formazione che rispondono a determinati requisiti. Tale esenzione si giustifica in quanto la formazione produce degli effetti positivi in termini di migliore qualifica professionale nonché di potenziamento della competitività europea.

Il regolamento (CE) n° 68/2001, la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2006, è stato prorogato, una prima volta, fino al 31 dicembre 2007 dal regolamento (CE) n° 1040/2006 e, una seconda volta, fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n° 1976/2006.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento 68/2001/CE

02.02.2001-30-06.2008

-

GU L 10 del 13.01.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento 363/2004

19.03.2004

-

GU L 63 del 28.02.2004

Regolamento (CE) n° 1040/2006

28.07.2006

-

GU L 187 dell'8.7.2006

Regolamento (CE) 1976/2006

24.12.2006

-

GU L 368 del 23.12.2006

Ultima modifica: 22.03.2007

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