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Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 360/2012 — applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativi agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

Articolo 107 del TFUE: aiuti concessi dagli Stati

Articolo 108 del TFUE: aiuti concessi dagli Stati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce quali misure costituiscono aiuti di Stato.
  • L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato interno.
  • Il regolamento (UE) n. 360/2012 integra il regolamento generale relativo agli aiuti de minimis, ovvero piccoli importi di aiuti di Stato* (regolamento (UE) n. 1407/2013, si veda la sintesi). Entrambi i regolamenti prevedono che gli aiuti al di sotto di una determinata soglia possano essere esentati dagli obblighi di notifica.
  • Tuttavia, il presente regolamento si applica in particolare agli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), ossia servizi che soddisfano esigenze della società quali l’assistenza sanitaria e di lunga durata, l’assistenza all’infanzia, l’accesso e il reinserimento nel mercato del lavoro, l’edilizia sociale e l’assistenza e l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili. Tale regolamento migliora la certezza del diritto e riduce l’onere amministrativo per la concessione di compensazioni per piccoli SIEG.

PUNTI CHIAVE

  • L’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato (si veda la sintesi) permette alla Commissione di comprendere una norma «de minimis»*in qualsiasi regolamento che adotta. In virtù di tale regola, gli aiuti di modesto importo non sono considerati aiuti di Stato poiché non sortiscono alcun effetto sulla concorrenza e/o sugli scambi commerciali tra gli Stati membri dell’Unione europea; pertanto, non sono soggetti all’obbligo di notifica previsto nell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
  • Il regolamento (UE) n. 360/2012 integra il regolamento generale «de minimis», e si applica agli aiuti concessi alle organizzazioni che forniscono servizi di interesse economico generale. Tali aiuti non devono essere notificati se l’importo totale degli aiuti de minimis concessi a un’organizzazione che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e ove siano rispettate le condizioni relative al cumulo. Il massimale per gli importi degli aiuti stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 esentati è, invece, di soli 200 000 euro.

Monitoraggio

  • Qualora uno Stato membro intendesse concedere un aiuto de minimis conformemente al presente regolamento, deve informare l’organizzazione interessata per iscritto, comunicandole:
    • l’importo proposto degli aiuti;
    • i servizi di interesse economico generale per cui sono concessi gli aiuti;
    • il carattere de minimis degli aiuti.
  • Prima di concedere gli aiuti, lo Stato membro deve ottenere una dichiarazione dall’organizzazione in questione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altri aiuti de minimis ricevuti a norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro deve accertare che la nuova cifra non aumenti l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi all’impresa superando il massimale di 500 000 euro.
  • In alternativa, gli Stati membri possono istituire un registro centrale per tutti gli aiuti de minimis concessi nel proprio territorio.

Deroga dipendente da fattori temporali nell’ambito della pandemia di COVID-19

Il regolamento (UE) 2020/1474 modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 per permettere alle imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno sperimentato difficoltà nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 a causa della pandemia di COVID-19 di beneficiare degli aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 per un periodo di tempo limitato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il periodo di applicazione doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2018. La Commissione ha tenuto conto del fatto che le circostanze previste nel regolamento non erano cambiate in modo sostanziale e, pertanto, ha adottato il regolamento (UE) 2018/1923, che ha prorogato il periodo di applicazione di altri due anni fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento di modifica (UE) 2020/1474 ha prorogato ulteriormente il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 fino al 31 dicembre 2023.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Norma «de minimis». Una norma che esenta le sovvenzioni di piccola entità dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione per la liquidazione in base alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 360/2012 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codifica) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.10.2021

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