Categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
La Commissione può esimere alcune categorie di aiuti di Stato dall'obbligo di notifica. Il presente regolamento semplifica e consolida le norme dell’Unione europea (UE) applicabili agli aiuti esentati, estende notevolmente il campo d'applicazione delle esenzioni, migliora la trasparenza delle misure di aiuto e rafforza l'efficacia dei controlli.
ATTO
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
Ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)) e del regolamento 994/98, la Commissione è autorizzata a dichiarare alcuni aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e ad esentarli dall'obbligo di notifica, previsto dall'articolo 108 TFUE (ex articolo 88 TCE).
Il presente regolamento stabilisce i criteri di compatibilità e le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica per certe categorie di aiuti di Stato, in coerenza con quanto disposto dal regolamento 994/98/CE.
Campo d’applicazione
Per poter essere esentate dall'obbligo di notifica, le categorie di aiuti interessate devono rispettare tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento (in particolare avere un effetto di incentivazione e rispettare i criteri di trasparenza), nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II (intensità di aiuto, costi ammissibili, importo massimo dell'aiuto). Esse devono inoltre fare riferimento esplicito alle disposizioni del presente regolamento. Le categorie di aiuti coperte sono le seguenti:
- gli aiuti regionali, concessi in base a quanto stabilito dalla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Essi hanno lo scopo di incoraggiare gli investimenti e l'occupazione, e di aiutare le piccole imprese di nuova costituzione in regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 TFUE;
- gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;
- gli aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile;
- gli aiuti per la tutela ambientale, in particolare quelli che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie *, gli aiuti sotto forma di riduzioni fiscali, gli aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico e volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- gli aiuti alle PMI che consentano loro di beneficiare di servizi di consulenza e di partecipare a fiere;
- gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in caso di partecipazione o gestione di un fondo di investimento orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali;
- gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra organismi di ricerca e imprese, aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale delle PMI, per il supporto all'innovazione o l'assunzione temporanea di personale altamente qualificato;
- gli aiuti alla formazione;
- gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.
Intensità e cumulo delle misure di aiuto
Gli importi degli aiuti individuali * esentati dall'obbligo di notifica, concessi ad hoc * o nel quadro di un regime *, sono limitati da soglie fisse. Oltre tali soglie, gli aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione. Il regolamento precisa anche l'intensità * massima di aiuto per ciascuna categoria di aiuti.
Gli aiuti previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato esentato da obbligo di notifica, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili. Tuttavia, gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati fra di loro o con gli aiuti de minimis o con altri finanziamenti dell’UE relativi agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo porti a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore alle soglie fissate dal presente regolamento.
Trasparenza e controllo delle misure di aiuto
I paesi dell’UE informano la Commissione dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi, mediante il modulo indicato nell'allegato III del regolamento. Le informazioni relative a tali misure vengono altresì pubblicate integralmente.
La Commissione controlla le misure di aiuto e può chiedere di accedere ai fascicoli dettagliati contenenti informazioni complete sui beneficiari, sulle condizioni di concessione, sui costi ammissibili e sull'effetto di incentivazione degli aiuti. In caso di mancata trasmissione delle informazioni, la Commissione può adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future dovranno esserle notificate.
Contesto
Nell'ottica di attuare una semplificazione e di garantire la trasparenza, il presente regolamento sostituisce il regolamento 70/2001 sugli aiuti alle piccole e medie imprese, il regolamento 2204/2002 sugli aiuti all'occupazione, il regolamento 68/2001 sugli aiuti alla formazione e il regolamento 1628/2006 sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento 800/2008/CE |
29.8.2008 |
- |
GU L 214 del 9.8.2008 |
Vedi anche
- Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet della direzione generale Concorrenza (EN) della Commissione europea



