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Lituania

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2007 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(98) 706 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM (99) 507 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM (2000) 707 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM (2001) 700 def. - SEC(2001) 1750 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1406 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione [COM (2003) 675 def. - SEC(2003) 1204 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere di luglio 1997, la Commissione europea ha definito importanti i progressi compiuti dalla Lituania nel settore dell'antitrust (accordi tra imprese), allo scopo di soddisfare i criteri comunitari in materia. Essa ha ritenuto, tuttavia, necessario continuare a sostenere l'autorità competente in materia di concorrenza, per permettere alla medesima di compiere il proprio lavoro e garantire un buon livello d'informazione agli operatori economici interessati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la Commissione ha constatato che non è stata ancora raggiunta la trasparenza necessaria e che la Lituania dovrebbe innanzitutto elaborare un elenco degli aiuti che includa le misure adottate dallo Stato, dai poteri regionali e locali, nonché quelle attuate tramite risorse di Stato. La Commissione ha invitato, da ultimo, la Lituania a risolvere i problemi relativi all'esistenza in alcuni settori di diritti esclusivi o speciali che non sono compatibili con l' "acquis" comunitario.

Nella relazione di novembre 1998 si constatava che, malgrado fossero state adottate misure per far rispettare le priorità a breve termine del partenariato per l'adesione e fossero stati compiuti progressi per attuare la politica della concorrenza, sussistevano problemi in materia di controllo degli aiuti di Stato. Si sosteneva pertanto che la Lituania doveva compiere ulteriori sforzi per garantire la trasparenza totale delle procedure di concessione degli aiuti ed elaborare un elenco esauriente ed aggiornato degli aiuti di Stato.

Nella relazione di ottobre 1999, la Commissione rilevava che la Lituania aveva soddisfatto le priorità a breve termine del partenariato per l'adesione adottando la nuova legge sulla concorrenza e diverse misure nel settore degli aiuti finalizzate a garantire la trasparenza. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l'allineamento della legislazione esistente alle norme comunitarie restava parziale e non c'era ancora alcun controllo.

La relazione del novembre 2000 constatava progressi sia in materia di legislazione antitrust che di aiuti di Stato. La nuova legge sul controllo degli aiuti di Stato, che riprende i principi del diritto comunitario e quelli dell'acquis, e le modifiche apportate alla legislazione esistente in materia di zone franche economiche rappresentano un notevole passo avanti.

La relazione del novembre 2001 riconosceva che erano stati compiuti progressi considerevoli in materia di concorrenza, soprattutto nel settore degli aiuti di Stato.

La relazione dell'ottobre 2002 rilevava che la Lituania aveva realizzato regolari progressi nell'adozione di una legislazione sulle intese e gli aiuti di Stato e nello sviluppo delle capacità amministrative del Consiglio della concorrenza.

La relazione di novembre 2003 riconosce che la Lituania rispetta la sostanza degli impegni derivanti dai negoziati di adesione. La Lituania dovrebbe tuttavia adottare una politica sanzionatoria più dissuasiva in materia di antitrust e rafforzare maggiormente l'attuazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Le norme in materia di concorrenza della Comunità europea derivano dall'articolo 3, punto (g) del trattato CE, il quale dispone che l'azione della Comunità comporta "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". I principali campi d'applicazione sono le intese tra imprese e gli aiuti di Stato.

L'accordo europeo con la Lituania, firmato il 12 giugno 1995 entrerà in vigore quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri. Esso prevede l'applicazione, nei rapporti commerciali tra la Comunità europea e la Lituania, di un regime di concorrenza basato sui criteri degli articoli 81, 82 e 87 del trattato CE (ex artt. 85, 86 e 92), relativi agli accordi tra imprese, all'abuso di posizione dominante e agli aiuti di Stato, oltre che l'adozione di modalità d'applicazione in questi settori entro i tre anni che seguono l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo europeo prevede inoltre che la Lituania renda la propria legislazione compatibile con quella della Comunità nel settore della concorrenza.

Il libro bianco menziona l'applicazione progressiva delle disposizioni citate sopra e di quelle previste dal regolamento sulle concentrazioni (4064/89) nonché dagli articoli 31 e 86 del trattato CE (ex artt. 37 e 90) relativi ai monopoli e ai diritti speciali.

VALUTAZIONE

Per quanto riguarda le intese, le posizioni dominanti e le concentrazioni, la legislazione è in gran parte conforme all'acquis. L'entrata in vigore nel 1999 della nuova legge sulla concorrenza ha ripreso i concetti di base delle norme comunitarie antitrust.

Nonostante i risultati ottenuti dal Consiglio della concorrenza, è necessaria una migliore interiorizzazione delle regole, soprattutto nel mondo degli affari. Occorre altresì sviluppare maggiormente la formazione specializzata dei magistrati.

In materia di aiuti di Stato, la Lituania ha compiuto regolari progressi adottando, nel 1997, disposizioni fondamentali in materia di controllo degli aiuti di Stato, nel 1999, norme di vigilanza finalizzate a rendere trasparente il settore e, nel 2000, la nuova legge sul controllo degli aiuti di Stato e sulle zone franche economiche. Resta necessario un impegno supplementare al fine di garantire a tutti gli effetti l'applicazione e l'osservanza delle norme, segnatamente nel settore del salvataggio e della ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I negoziati relativi al presente capitolo sono provvisoriamente chiusi (si veda la relazione del 2002). La Lituania non ha chiesto di beneficiare di alcun regime transitorio in questo settore. Il paese deve però continuare a migliorare i propri risultati in materia di applicazione adeguata e di osservanza delle leggi, sia nel settore delle intese che in quello degli aiuti di Stato.

Ultima modifica: 03.03.2004

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