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Orientamenti per il calcolo delle ammende

 

SINTESI DI:

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

  • Essi stabiliscono la metodologia che la Commissione europea dovrà utilizzare per calcolare le multe per le imprese* che violano le regole di concorrenza dell’Unione europea che vietano:
    • cartelli* e altre pratiche commerciali restrittive (ex articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), oggi articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — TFUE) e
    • abusi di posizione dominante (ex articolo 82 TCE, oggi articolo 102 TFUE).

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 1/2003 (si veda la sintesi), basato sull’articolo 103 del TFUE (ex articolo 83), conferisce alla Commissione il potere di applicare le regole di concorrenza e di sanzionare le imprese per le infrazioni. Gli orientamenti, che sostituiscono gli orientamenti precedenti adottati nel 1998, impongono ammende più severe alle imprese che violano le regole dell’UE che vietano i cartelli e altre pratiche commerciali restrittive.

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 indica che le ammende verranno definite tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione. L’ammenda massima per ogni impresa non deve superare il 10 % del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

Per conseguire gli obiettivi nell’infliggere ammende sufficientemente elevate sia per sanzionare le imprese in causa che per dissuadere altre imprese dall’assumere comportamenti che violano le regole di concorrenza, la Commissione tiene conto di taluni fattori quali:

  • il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione si riferisce;
  • la durata dell’infrazione — l’ammenda deve riflettere anche il numero di anni durante i quali l’impresa ha partecipato all’infrazione per riflettere adeguatamente il relativo impatto sul mercato;
  • la gravità dell’infrazione, in particolare in riferimento al tipo e alla natura della condotta illecita e ad alcuni altri fattori;
  • fattori specifici delle singole imprese che possano giustificare l’aumento o la riduzione della sanzione.

Metodologia in due fasi

La Commissione:

  • 1.

    determina un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese; e

  • 2.

    potrà in seguito adeguare l’importo di base aumentandolo o riducendolo.

Importo di base dell’ammenda

  • L’importo di base dell’ammenda è calcolato come percentuale del valore delle vendite cui si riferisce l’infrazione, moltiplicato per il numero di anni dell’infrazione.
  • La percentuale del valore delle vendite è determinata in funzione della gravità dell’infrazione (la natura, la quota di mercato aggregata di tutte le parti interessate, l’estensione geografica ecc.) e può raggiungere il 30 %. Per i cartelli, che sono tra le restrizioni che danneggiano maggiormente la concorrenza, la percentuale di gravità sarà fissata nella metà superiore dell’intervallo (minimo 15 %).
  • La Commissione può aggiungere a questo calcolo iniziale un ulteriore importo che viene applicato a tutti i casi di cartelli e, a discrezione della Commissione, ad altre infrazioni. Esso sarà compreso fra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite annuali, a prescindere dalla durata dell’infrazione. La somma è nota come «importo di ingresso», e ha lo scopo di dissuadere le imprese dall’intraprendere pratiche illegali anche per un breve periodo.

Adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda

  • La Commissione può adeguare l’importo di base per le singole imprese: verso il basso se rileva l’esistenza di circostanze attenuanti o verso l’alto in caso di circostanze aggravanti.
  • Se un’impresa ripete la stessa infrazione l’ammenda sarà più onerosa. Quando un’impresa ripete l’infrazione l’ammenda può essere aumentata fino al 100 % per aver commesso infrazioni nel passato.
  • Per garantire un effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende, la Commissione può inoltre aumentare l’ammenda da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là del valore delle vendite ai quali l’infrazione si riferisce.
  • Gli orientamenti per il calcolo delle ammende non incidono sull’applicazione delle norme dell’Unione relative al trattamento favorevole, che possono ridurre o concedere l’immunità dalle ammende alle imprese che segnalano la loro partecipazione a un cartello e cooperano alle indagini della Commissione.
  • Le ammende possono essere ulteriormente ridotte in conformità con la politica della Commissione in materia di transazioni risolutive dei cartelli o, in caso di infrazioni diverse dai cartelli, sulla base di un’efficace cooperazione e del riconoscimento dell’infrazione da parte dell’impresa o delle imprese.
  • L’ammenda massima per ciascuna impresa è fissata al 10 % del suo fatturato totale nell’esercizio precedente (regolamento CE n. 1/2003).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

Si applicano dal 1o settembre 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Impresa: qualsiasi entità impegnata in un’attività economica — un’attività che consiste nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato — indipendentemente dal suo status giuridico e dal modo in cui è finanziata, è considerata un’impresa.
Cartello: un gruppo di imprese simili ma indipendenti che si accordano per fissare i prezzi, limitare la produzione o ripartire fra loro mercati o clienti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2).

DOCUMENTI COLLEGATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 103 (ex articolo 83 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020

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