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Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio

 

SINTESI DI:

Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

  • L’articolo 101 del TFUE [ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)] vieta i cartelli* e i comportamenti che impediscono, limitano o falsano la concorrenza (accordi verticali* e orizzontali*) con talune eccezioni (specificate dall’articolo 101, paragrafo 3).
  • L’articolo 102 del TFUE [ex articolo 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)] bandisce ogni abuso di posizione dominante da parte delle imprese.
  • I due articoli si applicano solo quando si può stabilire che gli accordi e le pratiche sono in grado di influenzare sensibilmente il commercio tra gli Stati membri.
  • Queste linee guida della Commissione europea cercano di spiegare e definire la metodologia per applicare la nozione di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri per quanto riguarda i casi di concorrenza, riflettendo così la giurisprudenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

  • Nel caso dell’articolo 101 del TFUE, se l’accordo nel suo insieme è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, l’intero accordo è soggetto al diritto dell’Unione europea (UE), comprese le parti dell’accordo che individualmente non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri. Quando le relazioni contrattuali tra le medesime parti riguardano più attività, queste attività, per essere considerate come rientranti in un unico accordo, devono essere direttamente connesse e costituire parte integrante di uno stesso accordo globale tra le imprese. In caso contrario, si considera che esista un accordo distinto per ciascuna attività.
  • Per quanto riguarda l’articolo 102 del TFUE, è l’abuso che deve pregiudicare il commercio tra paesi dell’UE. Un comportamento che faccia parte di una strategia globale perseguita dall’impresa in posizione dominante deve essere valutato con riguardo al suo impatto complessivo Qualora un’impresa dominante adotti pratiche diverse nel perseguimento del medesimo scopo, ad esempio pratiche che mirano ad eliminare o precludere i concorrenti dal mercato, affinché l’articolo 102 del TFUE sia applicabile a tutte le pratiche che fanno parte di questa strategia globale, è sufficiente che almeno una di queste sia in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri
  • Gli orientamenti prendono in considerazione in particolare tre elementi:
    • il concetto di «commercio tra gli Stati membri» non è limitato agli scambi tradizionali di beni e servizi a livello transfrontaliero. Si tratta di un concetto più ampio, che copre tutta l’attività economica transfrontaliera, incluso lo stabilimento*. Perché possa esservi un effetto sul commercio transfrontaliero devono esserci delle ripercussioni sull’attività economica transfrontaliera che interessino almeno due Stati membri;
    • la nozione di «possano pregiudicare» serve a definire la natura dell’incidenza sul commercio tra Stati membri. Secondo il criterio standard sviluppato dalla Corte di giustizia, deve essere possibile prevedere con un grado di probabilità adeguato, in base a un complesso di fattori obiettivi, di fatto o di diritto, che l’accordo o la pratica possano avere un’influenza, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri. Quando l’accordo o la pratica sono atti a pregiudicare la struttura della concorrenza all’interno dell’UE, si applica il diritto dell’UE;
    • il concetto di «incidenza sensibile»: il criterio del pregiudizio al commercio contiene un elemento quantitativo, che limita la sfera di applicabilità del diritto dell’UE agli accordi e alle pratiche che possono avere effetti di una certa portata. L’incidenza sensibile può essere valutata in particolare con riferimento alla posizione e all’importanza delle imprese in questione sul mercato dei prodotti rilevanti. La valutazione dell’incidenza sensibile dipende dalle circostanze di ogni singolo caso, in particolare dalla natura dell’accordo e della pratica, dalla natura dei prodotti interessati e dalla posizione di mercato delle imprese coinvolte.
  • La Commissione ritiene, in linea di principio, che gli accordi non siano in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri quando sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
    • la quota di mercato aggregata delle parti all’interno del mercato rilevante nell’UE non supera il 5%; e
    • nel caso di accordi orizzontali, il fatturato annuo aggregato delle imprese nei prodotti interessati non supera i 40 milioni di euro. Nel caso di accordi verticali, il fatturato annuo aggregato del fornitore nei prodotti interessati non supera i 40 milioni di euro.
  • Le linee guida contengono un’analisi di varie forme di accordi e pratiche che forniscono un’indicazione di come il concetto di effetto commerciale dovrebbe essere applicato nella pratica.
  • Il criterio del pregiudizio al commercio è un criterio giurisdizionale autonomo del diritto dell’UE. Deve essere valutato separatamente in ciascun caso e la valutazione è distinta da quella della restrizione della concorrenza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

Si applicano dal 27 aprile 2004.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Cartelli: gruppi di imprese simili ma indipendenti che si accordano per fissare i prezzi, limitare la produzione o ripartire fra loro mercati o clienti.
Accordi verticali: accordi tra imprese che operano a diversi livelli della catena di fornitura, ad esempio, in cui una società fornisce i materiali di produzione della seconda società.
Accordi orizzontali: accordi tra imprese concorrenti.
Stabilimento: la libertà delle attività economiche (siano esse lavoratori autonomi e professionisti o persone giuridiche, come le imprese) che operano legalmente in uno Stato membro di svolgere un’attività economica in modo stabile e continuativo in un altro Stato membro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

DOCUMENTI COLLEGATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020

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