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Politica della concorrenza dell’UE: cooperazione tra la Commissione europea e le giurisdizioni nazionali

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

  • La comunicazione stabilisce le modalità in base alle quali la Commissione europea e le giurisdizioni nazionali collaborano quando le giurisdizioni nazionali sono chiamate ad applicare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (in precedenza articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea):
    • L’articolo 101 vieta i cartelli e i comportamenti anticoncorrenziali;
    • L’articolo 102 bandisce ogni abuso di posizione dominante.
  • La comunicazione mira ad assistere le giurisdizioni nazionali nell’applicazione delle norme dell’Unione europea (Unione) sulla concorrenza. Non le vincola, né incide sui diritti e gli obblighi dei governi dell’Unione o delle persone fisiche o giuridiche.
  • Una comunicazione separata della Commissione riguarda la cooperazione all’interno della rete delle autorità competenti.

PUNTI CHIAVE

Le giurisdizioni nazionali dei paesi dell’Unione:

  • possono applicare gli articoli 101 e 102 nei procedimenti amministrativi, civili o penali;
  • non sono tenute ad applicare in parallelo il diritto nazionale in materia di concorrenza;
  • sono tenute ad applicare le norme dell’Unione sulla concorrenza a qualsiasi pratica concordata gestita in conformità con a legislazione nazionale se ciò pregiudica il commercio tra paesi dell’Unione;
  • sono tenute a rispettare il principio della supremazia del diritto tenute a rispettare il principio della supremazia del diritto dell’Unione e non devono emettere sentenze contrarie alle norme dell’Unione;
  • applicano le decisioni o i regolamenti della Commissione su talune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate;
  • sono vincolati dalla giurisprudenza sulla politica della concorrenza dell’Unione e dai regolamenti della Commissione;
  • in assenza di disposizioni giuridiche specifiche dell’Unione, applicano il diritto processuale nazionale e le sanzioni garantendo nel contempo che essi siano compatibili con i principi generali dell’Unione.

Si applicano disposizioni specifiche nei casi in cui una giurisdizione nazionale e la Commissione siano entrambe coinvolte nel medesimo caso di concorrenza. La giurisdizione nazionale non può adottare una decisione che:

  • potrebbe essere in contrasto con una decisione successiva non ancora emessa dalla Commissione. La giurisdizione nazionale può chiedere alla Commissione lo stato di avanzamento del procedimento e la probabilità di una decisione sul caso in questione. La giurisdizione nazionale deve attendere la decisione della Commissione;
  • potrebbe essere in contrasto con una decisione che la Commissione ha già preso. Tuttavia, se una giurisdizione nazionale sta pensando di farlo e dubita della legittimità di una decisione della Commissione, può sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La Commissione e le giurisdizioni nazionali hanno un dovere reciproco di leale collaborazione, in base al quale l’una assiste le seconde nell’applicazione del diritto comunitario, e le seconde assistono la Commissione nell’adempimento dei suoi compiti.

La Commissione:

  • rispetterà l’indipendenza delle giurisdizioni nazionali;
  • è tenuta a mantenersi neutrale e obiettiva;
  • non è quindi volta a servire l’interesse delle parti in causa.

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 (si veda la sintesi) specifica i mezzi di cooperazione più frequenti. La Commissione può:

  • trasmettere documenti in suo possesso o fornire informazioni procedurali, nel rispetto del segreto professionale;
  • esprimere il proprio parere in merito alle richieste delle giurisdizioni nazionali in merito all’applicazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione e su questioni economiche, di fatto e di diritto;
  • presentare osservazioni sull’applicazione degli articoli 101 e 102 alle giurisdizioni nazionali. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e possono presentare osservazioni scritte di propria iniziativa, e osservazioni orali con autorizzazione della giurisdizione competente.

Le giurisdizioni nazionali:

  • sono tenute a trasmettere alla Commissione copia di qualsiasi documento necessario per la valutazione del caso, prima che questa presenti le sue osservazioni;
  • inviano alla Commissione copia di tutte le sentenze nazionali che applicano gli articoli 101 e 102;
  • danno alla Commissione, se richiesta, l’autorizzazione necessaria a condurre ispezioni presso le imprese.

La Commissione pubblicherà i dettagli della cooperazione con le giurisdizioni nazionali nella relazione annuale sulla politica di concorrenza.

La comunicazione ha abrogato la comunicazione del 1993 sulla cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Commissione ai fini dell’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE.

DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?

La comunicazione è stata emessa al fine di assistere le giurisdizioni nazionali nell’applicazione degli articoli del trattato relativi all’antitrust. Essa non vincola le giurisdizioni nazionali né incide sui diritti e gli obblighi dei paesi dell’Unione e delle persone fisiche o giuridiche in base al diritto dell’Unione.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54).

Le modifiche successive alla Comunicazione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Rettifica della Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 230 del 15.7.2017, pag. 56).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 164).

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 5).

Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43).

Regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativa allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.05.2020

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