Distribuzione e servizio di assistenza post-vendita di autoveicoli
Il presente regolamento si applica agli accordi verticali relativi alla distribuzione o alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli, in modo da continuare a garantire un’adeguata tutela della concorrenza sui mercati dell'Unione europea (UE) dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli, successivamente alla scadenza del regolamento n. 1400/2002.
ATTO
Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.
SINTESI
L'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) esenta gli accordi verticali * che conferiscono benefici sufficienti a controbilanciare gli effetti anticoncorrenziali. Il regolamento (CE) n. 1400/2002, scaduto il 31 maggio 2010, stabiliva per il settore automobilistico una specifica esenzione per categoria per gli accordi verticali concernenti l'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Prevedeva altresì accordi verticali per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per tali veicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio. Il regolamento 461/2010 sostituisce il regolamento 1400/2002.
Accordi verticali concernenti l'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi
Il regolamento 461/2010 applica il regolamento n. 330/2010 agli accordi verticali concernenti l'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Tuttavia, per concedere agli operatori il tempo necessario per adeguarsi al regime generale, le disposizioni del regolamento n. 1400/2002 che si riferiscono a tali accordi sono prorogate fino al 31 maggio 2013.
Accordi verticali relativi al mercato dei servizi di assistenza post-vendita di autoveicoli
Il regolamento 461/2010 applica il regolamento n. 330/2010 anche agli accordi verticali che riguardano le condizioni per l'acquisto, la vendita o la rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli, o per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, a condizione che questi soddisfino i requisiti per l'esenzione ai sensi del regolamento n. 330/2010, e non contengano nessuna delle restrizioni fondamentali di cui al regolamento 461/2010:
- la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
- la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione ed un produttore di autoveicoli, della facoltà del fornitore di vendere tali beni a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali;
- la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l’assemblaggio iniziale di autoveicoli ed il fornitore di detti componenti, della facoltà del fornitore di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio.
Conformemente al regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore - Data di scadenza | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Regolamento n. 461/2010 |
1.6.2010 – 31.5.2023 |
- |
GU L 129 del 28.5.2010 |



