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Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Al fine di superare gli ostacoli che si incontrano nella cooperazione transfrontaliera, i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono strumenti di cooperazione a livello comunitario i quali consentono a gruppi cooperativi di attuare progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità ovvero di realizzare azioni di cooperazione territoriale su iniziativa degli Stati membri.

ATTO

Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Gazzetta ufficiale L 210 del 31.7.2006].

SINTESI

In esito alle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel campo della cooperazione transfrontaliera, il presente regolamento introduce un nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario nel contesto della riforma della politica regionale, per il periodo 2007-2013. Si tratta del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), dotato di personalità giuridica, che sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Obiettivo

Il GECT ha lo scopo di agevolare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Il gruppo è composto da Stati membri, collettività regionali, collettività locali o organismi di diritto pubblico a titolo facoltativo.

Convenzione, compiti e competenze

Le competenze del GECT sono stabilite tramite una convenzione di cooperazione elaborata e approvata dai suoi membri. I membri decidono se costituire il GECT come entità giuridica separata o se affidare i compiti ad uno di loro. I poteri di forza pubblica, i poteri di polizia e di regolamentazione sono esclusi dalla convenzione.

Nei limiti delle sue attribuzioni, il GECT agisce in nome e per conto dei suoi membri. Esso possiede a tal fine la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Il GECT può essere incaricato di attuare programmi cofinanziati dalla Comunità, ovvero azioni di cooperazione transfrontaliera con o senza intervento finanziario comunitario. I membri di un GECT devono trovarsi sul territorio di almeno due Stati membri.

La convenzione precisa le funzioni del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione determinato dai suoi membri e precisa le loro rispettive responsabilità. Il diritto applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della convenzione è quello dello Stato membro nel quale si trova la sede ufficiale del gruppo.

Il GECT adotta i propri statuti sulla base della convenzione. Essi contengono disposizioni che riguardano in particolare:

  • l'elenco dei membri;
  • l'obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri;
  • la denominazione e la sede;
  • gli organi, le loro competenze e il relativo funzionamento;
  • le procedure decisionali;
  • la scelta della lingua o delle lingue di lavoro;
  • le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione, la natura dei contratti, ecc.;
  • le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio;
  • la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.

I membri stabiliscono un bilancio annuale di previsione che è oggetto di una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti. I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione del loro contributo al bilancio fino all'estinzione dei debiti.

CONTESTO

Le altre disposizioni relative alla politica di coesione per il periodo 2007-2013 si trovano nei quattro regolamenti specifici riguardanti:

La politica di coesione per il periodo 2007-2013 ha quale base finanziaria l'accordo interistituzionale e il quadro finanziario per il periodo 2007-2013.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigore - Data di scadenzaTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1082/200601.08.2006-GU L 210 del 31.07.2006

ATTI COLLEGATI

Decisione2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa a orientamenti strategici comunitari in materia di coesione [Gazzetta ufficiale L 291 del 21.10.2006].
Il progetto di Orientamenti strategici comunitari per la coesione, la crescita e l'occupazione è stato adottata dal Consiglio in data 6 ottobre 2006. Tali orientamenti strategici costituiscono un quadro indicativo per l'attuazione della politica di coesione e per l'intervento dei Fondi nel periodo 2007-2013.

Decisione2006/609/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti per l'obiettivo "cooperazione territoriale europea" per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale L 247 del 9.9.2006].

Comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2005, "Una politica di coesione per sostenere la crescita e l'occupazione - Orientamenti strategici comunitari 2007-2013" [COM(2005) 299 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 02.11.2006
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