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Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

 

SINTESI DI:

Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La presente direttiva disciplina l’utilizzazione dei fanghi di depurazione* come concime in modo da evitare effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute umana, tenendo conto del fabbisogno di sostanze nutritive delle piante, senza compromettere la qualità del suolo e delle acque superficiali o sotterranee.
  • A tal fine, essa stabilisce i valori limite per le concentrazioni consentite nel terreno per sette metalli pesanti che possono essere tossici per le piante e per l’uomo:
    • cadmio,
    • rame,
    • nichel,
    • piombo,
    • zinco,
    • mercurio,
    • cromo.
  • Essa vieta l’utilizzazione dei fanghi di depurazione quando la concentrazione nel suolo di tali metalli supera detti valori limite.
  • Nel 2018, la direttiva è stata modificata dalla decisione (UE) 2018/853 relativamente alle norme procedurali per l’elaborazione delle relazioni in materia ambientale.
  • Nel 2019, la direttiva è stata modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente.

PUNTI CHIAVE

  • I valori limite specifici sono elencati negli allegati della direttiva.
    • Allegato I A — metalli pesanti nel suolo,
    • Allegato I B — metalli pesanti nei fanghi,
    • Allegato I C — quantità massime annue di metalli pesanti che possono essere immesse nel suolo.
  • Solitamente, i fanghi devono essere trattati* prima di essere utilizzati in agricoltura. Tuttavia, in alcuni paesi dell’Unione europea (Unione), gli agricoltori possono essere autorizzati a utilizzare fanghi non trattati se iniettati o interrati nel suolo.
  • In determinate situazioni, i fanghi non possono essere utilizzati in agricoltura:
    • sui pascoli in cui pascolano gli animali o dedicati alla raccolta del foraggio prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre settimane,
    • sui terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura durante il periodo vegetativo. Tale regola non si applica alle colture di alberi da frutto,
    • sui terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto col terreno e vengono consumati crudi. Questo divieto si applica per dieci mesi prima del raccolto e durante il raccolto stesso.
  • La responsabilità di garantire che l’uso dei fanghi da parte degli agricoltori non superi i limiti di legge spetta alle autorità nazionali, che devono campionare e analizzare i fanghi e il suolo su cui vengono utilizzati e tenere registri aggiornati su:
    • i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli,
    • la composizione e le caratteristiche dei fanghi,
    • il tipo di trattamento impiegato,
    • dove e da chi vengono utilizzati i fanghi.
  • In seguito all’adozione del regolamento (UE) 2019/1010, dal 1o gennaio 2022, i paesi dell’Unione devono inoltre redigere relazioni contenenti qualsiasi altra informazione relativa al recepimento e all’attuazione della direttiva, che trasmettono alla Commissione europea. Devono inoltre trasmettere le informazioni registrate in tali registri in modo tale che i dati digitali si riferiscano a una posizione o area geografica specifica
  • I paesi dell’Unione sono tenuti a inviare informazioni alla Commissione ogni tre anni sull’attuazione della presente direttiva, sotto forma di una relazione settoriale che coprirà anche altre direttive pertinenti, sulla base del questionario definito nella decisione 94/741/CE della Commissione. La decisione (UE) 2018/853 prevede che tali relazioni settoriali vengano redatte sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. La relazione è inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato
  • Il regolamento (UE) 2019/1010, le cui modifiche alla direttiva si applicano a partire dall’1o gennaio 2022, semplifica il processo di redazione delle relazioni. Esso cerca inoltre di garantire che i paesi dell’Unione siano più trasparenti riguardo alle informazioni che forniscono e che il pubblico possa accedere alle informazioni quanto più rapidamente possibile. I registri di cui sopra devono essere messi a disposizione e facilmente accessibili al pubblico, per ogni anno civile, entro otto mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento, e devono inoltre essere presentati alla Commissione.
  • La Commissione pubblica una relazione periodica sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura nell’Unione, in cui sono raccolte le informazioni trasmesse dai singoli paesi su questo argomento.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 18 giugno 1986, con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 18 giugno 1989.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Fanghi di depurazione: fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione simili.
Fanghi trattati: fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile (riducendo i rischi per la salute).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

Le successive modifiche alla direttiva 86/278/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Ultimo aggiornamento: 19.06.2020

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