Protezione e gestione delle acque (direttiva quadro sulle acque)
L'Unione europea (UE) ha definito un quadro comunitario per la protezione e la gestione dell’acqua. In primo luogo, gli Stati membri devono identificare e analizzare le acque europee, classificate per bacino e per distretto idrografico di appartenenza. Successivamente, adottano piani di gestione e programmi di misure adattati a ciascun corpo idrico.
ATTO
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [Cfr atti modificativi].
SINTESI
L'Unione europea (UE) istituisce un quadro per la protezione:
- delle acque interne superficiali *,
- delle acque sotterranee *,
- delle acque di transizione * e
- delle acque costiere *.
La presente direttiva quadro persegue molteplici obiettivi, quali la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.
Il suo obiettivo ultimo è raggiungere un «buono stato» ecologico e chimico di tutte le acque comunitarie entro il 2015.
Disposizioni amministrative
Gli Stati membri sono tenuti a individuare tutti i bacini idrografici * presenti nel loro territorio e ad assegnarli a singoli distretti idrografici *. I bacini idrografici che si estendono sul territorio di più Stati membri devono essere assegnati a un distretto idrografico internazionale.
Gli Stati membri designano un'autorità competente per l’applicazione delle norme previste nella presente direttiva quadro, all’interno di ciascun distretto idrografico.
Individuazione e analisi delle acque
Entro il 2004 ogni Stato membro deve produrre:
- un'analisi delle caratteristiche per ciascun distretto idrografico,
- un esame dell'impatto delle attività umane sulle acque,
- un'analisi economica dell'utilizzo delle acque,
- un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale,
- un censimento di tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone.
Quest’analisi dovrà essere rivista nel 2013 e in seguito ogni sei anni.
Piani di gestione e programmi di misure
Nel 2009, ossia nove anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro, per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti dei piani di gestione che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati. Questi piani coprono il periodo 2009-2015; saranno rivisti nel 2015 e successivamente ogni sei anni.
I piani di gestione dovranno essere attuati nel 2012 e mirano a:
- impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico entro la fine del 2015 e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
- preservare le aree protette.
I piani di gestione dei distretti idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per determinati sottobacini, settori o tipi di acque.
Il deterioramento temporaneo dei corpi idrici non costituisce una violazione della direttiva quadro se è dovuto a circostanze eccezionali e non prevedibili connesse a un incidente, a cause naturali o a un caso di forza maggiore.
Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva quadro, in particolare per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. I progetti dei piani di gestione devono essere sottoposti ad una consultazione pubblica per almeno 6 mesi.
A partire dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente i consumatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari settori di impiego dell'acqua contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse.
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione della direttiva quadro.
A livello europeo è stato elaborato un elenco delle sostanze pericolose prioritarie, selezionate tra quelle che comportano un rischio grave per l'ambiente acquatico. L'elenco costituisce l'allegato X della presente direttiva quadro.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2000/60/CE |
22.12.2000 |
22.12.2003 |
GU L 327 del 22.12.2000 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Decisione 2455/2001/CE |
16.12.2001 |
- |
GU L 331 del 15.12.2001 |
|
Direttiva 2008/32/CE |
21.3.2008 |
- |
GU L 81 del 20.3.2008 |
|
Direttiva 2009/31/CE |
25.6.2009 |
25.6.2011 |
GU L 140 del 5.6.2009 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2000/60/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
Allegato X - Elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque
Direttiva 2008/105/CE [Gazzetta ufficiale L 348 del 24.12.2008].
ATTI COLLEGATI
Comunicazione della Commissione, del 22 marzo 2007, dal titolo: "Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea - Prima fase dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)" [COM(2007) 128 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
In questa relazione la Commissione presenta i risultati ottenuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva quadro in materia di acque, sottolineando il forte rischio che diversi Stati membri non riescano a centrarne gli obiettivi, in particolare per il degrado fisico degli ecosistemi acquatici dovuto segnatamente allo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche, e per il notevole livello di inquinamento da fonti diffuse. La Commissione rileva difficoltà a rispettare il termine di recepimento della direttiva quadro e carenze riguardo ai contenuti del recepimento. L'istituzione dei distretti idrografici e la designazione delle autorità nazionali competenti appaiono invece ben avviate, anche se in alcuni casi restano da compiere progressi sul fronte della cooperazione internazionale. La relazione segnala inoltre una grande variabilità nella qualità della valutazione ambientale ed economica dei bacini idrografici e notevoli lacune, in particolare per quanto attiene all'analisi economica. La Commissione rivolge infine agli Stati membri una serie di raccomandazioni, in particolare per porre rimedio alle carenze osservate, integrare la gestione sostenibile delle acque nelle altre politiche nazionali e valorizzare al massimo la partecipazione dei cittadini e annuncia gli interventi che intende effettuare nell'ambito della politica europea di gestione delle acque.
Relazione della Commissione dell’1 aprile 2009 pubblicata a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) concernente i programmi di monitoraggio dello stato delle acque [COM(2009) 156 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].



