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La Corte di giustizia

La Corte di giustizia delle Comunità europee (spesso indicata semplicemente come “la Corte”) è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e ha sede a Lussemburgo.

La sua funzione è garantire che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti. Essa garantisce, per esempio, che i tribunali nazionali non emettano sentenze differenti in merito alle medesime questioni.

La Corte vigila inoltre affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini.

È costituita da un giudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 27 ordinamenti giuridici nazionali dell’UE. Tuttavia, per motivi di efficienza, raramente la Corte si riunisce in seduta plenaria. Di norma, si tratta di riunioni in “grande sezione”, costituita da 13 giudici, o in sezioni di cinque o tre giudici.

La Corte si avvale dell’assistenza di otto “avvocati generali”, che hanno il compito di presentare, pubblicamente e con assoluta imparzialità, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte.

I giudici e gli avvocati generali sono personalità d’indubbia imparzialità, in possesso delle qualifiche o della competenza richieste per ricoprire le più alte cariche giurisdizionali nei paesi di origine. Sono nominati alla Corte di giustizia in base ad un accordo congiunto tra i governi degli Stati membri, e rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni.

Per coadiuvare la Corte nella gestione del gran numero di cause portate in giudizio e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato creato nel 1988 un “Tribunale di primo grado”. Questo Tribunale, che affianca la Corte di giustizia, è competente per pronunciarsi su determinati tipi di cause, quali azioni promosse da privati cittadini, società e alcune organizzazioni, e su ricorsi inerenti al diritto della concorrenza. Anche questo tribunale è composto da un giudice per ogni Stato membro.

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea si pronuncia in merito alle controversie tra le Comunità e i suoi agenti. È composto da sette giudici ed è affiancato al Tribunale di primo grado.

La Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica designano ciascuno, fra i rispettivi giudici, il proprio presidente con mandato triennale rinnovabile. Nel 2003 è stato eletto presidente della Corte di giustizia Vassilios Skouris. Marc Jaeger è l'attuale presidente del Tribunale di primo grado. Paul J. Mahoney è presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 2005.

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Di cosa si occupa la Corte

Vassilios Skouris©EC
Vassilios Skouris (Grecia) è stato eletto presidente della Corte di giustizia nel 2003.

La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti, fra i quali cinque sono le categorie più comuni:

  1. procedimenti pregiudiziali;
  2. ricorsi per inadempimento;
  3. ricorsi di annullamento;
  4. ricorsi per carenza;
  5. azione per risarcimento danni.

Vediamole insieme. 

1. Il procedimento pregiudiziale

I tribunali nazionali sono responsabili di garantire, nei rispettivi Stati membri, la corretta applicazione del diritto comunitario. Vi è il rischio però che tribunali di Stati membri diversi diano un’interpretazione non uniforme della normativa dell’UE.

Per evitare che ciò si verifichi, esiste la cosiddetta “procedura del rinvio pregiudiziale”. In altri termini, in caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, un tribunale nazionale può, e in taluni casi deve, rivolgersi alla Corte per un parere. Tale parere viene emesso sotto forma di “pronuncia pregiudiziale”.

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2. Il ricorso per inadempimento

La Commissione può avviare questo tipo di procedimento se ha motivi per ritenere che uno Stato membro non ottemperi agli obblighi previsti dalla normativa dell’UE. Tale procedimento può essere avviato anche da un altro paese dell’UE.

In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Lo Stato membro giudicato colpevole di inadempimento deve porre immediatamente fine a questa situazione. Se la Corte ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sentenza, può imporgli una sanzione.

3. Il ricorso di annullamento

Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una data norma del diritto comunitario, può richiederne alla Corte l’annullamento.

Del “ricorso di annullamento” possono avvalersi anche privati cittadini, che intendano richiedere alla Corte l’annullamento di un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio.

Se il ricorso è fondato, ossia l’atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto. 

4. Il ricorso per carenza

Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. In caso di non ottemperanza a tale obbligo, gli Stati membri, le altre istituzioni della Comunità e, a talune condizioni, anche privati cittadini o società possono presentare ricorso alla Corte, affinché tale omissione sia ufficialmente constatata.

5. L'azione per risarcimento danni

Qualsiasi individuo o impresa che abbia subito un danno in conseguenza dell'azione o dell'inazione della Comunità o del suo personale può introdurre una causa per chiedere risarcimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

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Com’è organizzato il lavoro della Corte

Corte di giustizia, Edificio C © EC
La Corte di giustizia delle Comunità europee

I ricorsi vanno presentati alla cancelleria, dopodiché sono designati un giudice relatore e un avvocato generale per seguire la causa. 

Il procedimento che segue comprende una fase scritta e una fase orale.

Nella prima fase, le parti presentano documenti scritti e il giudice incaricato della causa redige una relazione in cui riassume i fatti, le argomentazioni delle parti e gli aspetti giuridici della controversia.  

Ha inizio quindi la seconda fase del procedimento: la pubblica udienza. A seconda dell’importanza e della complessità della causa, l’udienza può avere luogo dinanzi ad una sezione di tre, cinque o 13 giudici o in presenza della Corte in seduta plenaria. Durante l’udienza, le parti sono sentite dai giudici e dall’avvocato generale che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune. L’avvocato generale espone quindi le sue conclusioni, dopodiché i giudici deliberano ed emettono la sentenza.

Dal 2003 gli avvocati generali sono tenuti a esprimere il loro parere su una causa solo se la Corte ritiene che detta causa sollevi un nuovo elemento di diritto. La corte tuttavia, non si attiene necessariamente al parere dell’avvocato generale.

Le sentenze della Corte sono decise a maggioranza e pronunciate in pubblica udienza. Non è fatta menzione delle opinioni contrarie. Le sentenze sono pubblicate il giorno stesso in cui sono emesse.

La procedura del Tribunale di primo grado è simile, ma non prevede la presentazione di un parere da parte dell'avvocato generale.

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