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La Commissione europea

La Commissione è indipendente dai governi nazionali e il suo ruolo consiste nel rappresentare e tutelare gli interessi dell’UE nel suo insieme. È suo compito elaborare proposte per nuove leggi europee da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione costituisce inoltre l’organo esecutivo dell’UE ed è quindi, in altri termini, responsabile dell’attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio. Ciò significa amministrare l’attività corrente dell’Unione europea, cioè garantire l’attuazione delle politiche, la gestione dei programmi e l’impiego dei fondi stanziati.

Come il Parlamento e il Consiglio, la Commissione europea nasce negli anni Cinquanta dai trattati istitutivi dell’Unione europea.

Che cos’è la Commissione

Il Commissione Barroso © EC
La Commissione è composta da 27 donne e uomini – uno per ciascuno Stato membro.

Il termine “Commissione” è utilizzato con due accezioni diverse. Si riferisce innanzitutto al collegio di uomini e donne, uno per ciascun paese dell’Unione, nominati per sovrintendere alle attività dell’istituzione e prendere decisioni; in secondo luogo, il termine Commissione sta ad indicare l’istituzione stessa e il suo personale.

I membri della Commissione sono chiamati informalmente “commissari”. Hanno ricoperto cariche politiche nei rispettivi paesi d’origine e molti di loro sono stati anche ministri di governo, ma in qualità di membri della Commissione s’impegnano ad agire nell’interesse generale dell’Unione e a non ricevere istruzioni dai governi nazionali.

Ogni cinque anni viene nominata una nuova Commissione, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo. Questa è la procedura:

José Manuel Barroso © EC
José Manuel Barroso dirige l'esecutivo dell'UE in qualità di presidente della Commissione europea.
  • i governi degli Stati membri stabiliscono insieme chi sarà il Presidente della nuova Commissione;
  • il Presidente designato della Commissione viene quindi approvato dal Parlamento;
  • il Presidente designato, di comune accordo con i governi degli Stati membri, sceglie gli altri membri della Commissione;
  • il Consiglio adotta a maggioranza qualificata l’elenco dei candidati e lo comunica al Parlamento europeo per l’approvazione;
  • il Parlamento procede all’audizione di ogni candidato e vota un parere sull’intero collegio;
  • dopo il voto di approvazione del Parlamento, la nuova Commissione viene nominata ufficialmente dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Il mandato dell’attuale Commissione scade il 31 ottobre 2009. Il suo presidente è José Manuel Barroso (Portogallo).

La Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può deciderne la destituzione mediante l’adozione di una mozione di censura. Ogni singolo membro della Commissione è tenuto a dimettersi su richiesta del presidente a condizione che ci sia l’approvazione degli altri commissari.

La Commissione partecipa a tutte le sedute del Parlamento, durante le quali è tenuta a chiarire e motivare le sue politiche. Risponde inoltre, regolarmente, alle interrogazioni scritte e orali poste dagli eurodeputati. 

Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto da funzionari amministrativi, esperti, traduttori, interpreti e personale di segreteria. I funzionari europei sono circa 23 000; possono sembrare tanti ma sono, in realtà, in numero inferiore all’organico normalmente impiegato nell’amministrazione comunale di una città europea di medie dimensioni.

Dove ha sede la Commissione

La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma dispone anche di uffici a Lussemburgo e di rappresentanze in tutti i paesi dell’UE, nonché di delegazioni (en) in molte capitali del mondo.

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Di cosa si occupa la Commissione

La Commissione europea assolve quattro funzioni fondamentali:

  • propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;
  • dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell’Unione;
  • vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di giustizia);
  • rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.

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1. Proporre atti legislativi

La Commissione ha il “diritto d’iniziativa”, ossia la competenza esclusiva a redigere proposte di atti normativi europei che dovrà poi presentare al Parlamento e al Consiglio. L’obiettivo di queste proposte deve essere la difesa degli interessi dell’Unione e dei suoi cittadini, non certo quello dei singoli paesi o settori industriali.

Perché decida di presentare una qualche proposta, la Commissione deve essere a conoscenza di situazioni o problemi in Europa e valutare se il mezzo più adeguato per porvi rimedio sia per l’appunto un intervento legislativo dell’UE. A questo scopo, essa mantiene un contatto costante con un’ampia gamma di gruppi d’interesse e, in particolare, con due organi consultivi: il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Essa sollecita inoltre il parere dei parlamenti e governi nazionali.

La Commissione propone un’azione a livello dell’Unione solo se reputa che gli obiettivi da raggiungere non possano essere più efficacemente realizzati con un intervento nazionale, regionale o locale. Il principio consistente nell’agire al livello meno elevato possibile viene chiamato “principio di sussidiarietà”.

Se invece giunge alla conclusione che l’intervento del legislatore comunitario è necessario, allora redige una proposta diretta a porre rimedio alla situazione e soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per un esame diretto degli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della consulenza di esperti, nell’ambito dei suoi vari comitati e gruppi di lavoro.

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2. Eseguire le politiche dell’UE e il bilancio

In qualità di organo esecutivo dell’Unione europea, la Commissione è responsabile della gestione ed esecuzione del bilancio comunitario. Sebbene la maggior parte della spesa reale sia effettuata dalle autorità nazionali e locali, alla Commissione spetta una funzione di supervisione, sotto l’occhio vigile della Corte dei conti. Obiettivo di entrambe le istituzioni è garantire una corretta gestione finanziaria. E il Parlamento europeo dà alla Commissione il discarico per l’esecuzione del bilancio solo se è soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti.

La Commissione ha inoltre il compito di gestire le politiche adottate dal Parlamento e dal Consiglio, come nel caso della politica agricola comune. Un altro esempio è dato dalla politica della concorrenza, in base alla quale la Commissione può autorizzare o vietare fusioni societarie. La Commissione deve inoltre accertare che i paesi dell’UE non sovvenzionino attività produttive nazionali in modo tale da provocare distorsioni della concorrenza.

La Commissione gestisce programmi comunitari di vario genere, da “Interreg” e “Urban”, finalizzati alla creazione di partenariati transfrontalieri tra regioni e al recupero di aree urbane in declino, a “Erasmus”, programma di scambio degli studenti universitari europei.

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3. Applicare il diritto comunitario

La Commissione opera in qualità di “custode dei trattati”. In altri termini, spetta ad essa e alla Corte di giustizia garantire che il diritto europeo sia correttamente applicato in tutti gli Stati membri.

Se scopre che uno Stato membro non applica la normativa dell’UE in questo o quel settore, venendo così meno ai propri obblighi giuridici, fa il necessario perché la situazione sia corretta.

In primo luogo, la Commissione avvia il cosiddetto “procedimento d’infrazione”, invia cioè una lettera ufficiale al governo interessato, nella quale comunica di avere motivi per ritenere che quel paese stia violando il diritto comunitario e fissa un termine entro il quale il governo è tenuto ad inviarle una risposta dettagliata.

Se il procedimento non basta a correggere la situazione, la Commissione si vede obbligata a deferire il caso alla Corte di giustizia che ha la facoltà di infliggere sanzioni pecuniarie. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’UE.

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4. Rappresentare l’UE sulla scena internazionale

La Commissione europea è un importante portavoce dell’Unione europea sulla scena internazionale. Grazie ad essa, gli Stati membri possono infatti esprimersi “con una sola voce” nell’ambito di contesti internazionali quali per esempio l’Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione è competente anche a negoziare gli accordi internazionali per conto dell’UE. Un esempio è l’accordo di Cotonou che stabilisce le condizioni per un’importante partnership di cooperazione economica e commerciale fra l’UE e i paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

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Com’è organizzato il lavoro della Commissione

Spetta al presidente della Commissione decidere quale commissario sarà responsabile di una determinata politica e procedere eventualmente a un “rimpasto” delle competenze durante il mandato.

La Commissione si riunisce una volta alla settimana, di norma il mercoledì, a Bruxelles. Ogni commissario espone i punti all’ordine del giorno per le politiche di sua competenza e il collegio prende una decisione collegiale in merito.

Il personale della Commissione è organizzato secondo dipartimenti, denominati “direzioni generali” (DG), e “servizi” (come il servizio giuridico). Ogni DG è responsabile di un determinato settore e opera sotto la guida di un direttore generale, che risponde a sua volta ad un commissario. Il coordinamento generale è garantito dal Segretariato generale, che sovrintende anche all’organizzazione delle riunioni settimanali della Commissione. Il Segretariato fa capo al segretario generale, il quale risponde direttamente al presidente.

Di fatto sono le DG ad elaborare e redigere le proposte legislative, sebbene le proposte diventino ufficialmente tali solo una volta ‘adottate’ dalla Commissione nel corso delle riunione settimanali. La procedura è più o meno questa.

Supponiamo che la Commissione reputi necessario l’intervento normativo dell’UE per prevenire l’inquinamento dei fiumi europei. Spetterà allora al direttore generale della DG Ambiente elaborare una proposta sulla base di ampie consultazioni con gli industriali e gli agricoltori europei, i ministri dell’ambiente degli Stati membri e le organizzazioni ambientaliste. Il progetto viene discusso anche con altri dipartimenti della Commissione e verificato dal servizio giuridico e dal Segretariato generale.

Quando la proposta è pronta, viene inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione della Commissione. Se almeno 14 commissari su 27 si dichiarano favorevoli, la Commissione procede all’adozione della proposta, che avrà il sostegno incondizionato dell’intero collegio. A questo punto il documento viene inoltrato all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo.

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Limitare le dimensioni della Commissione

Una Commissione costituita da un numero troppo elevato di membri non può lavorare in modo efficace. Attualmente il Collegio è composto da un commissario per ciascun paese dell’UE.Dopo l’adesione di Bulgaria e Romania, il numero dei commissari è salito a 27.Questo numero è stato fissato dal Consiglio all’unanimità.Dopo l’ingresso del ventisettesimo Stato membro, a partire dalla prossima Commissione (che dovrebbe essere costituita nel novembre 2009) il numero dei commissari sarà però ridotto.La composizione finale sarà stabilita da una decisione del Consiglio.I commissari saranno quindi nominati secondo un sistema di rotazione per garantire che i paesi siano rappresentati in modo equanime.Si intende fare in modo che tutti gli Stati membri siano adeguatamente rappresentati in base alla composizione demografica e alle dimensioni geografiche.

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